F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 041/TFN – SD del 25 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 2517/762pf22-23/GC/GR/ff del 27 luglio 2023, depositato il 28 luglio 2023, nei confronti del sig. Mannucci Daniele e della società CS Livorno 9 SD. – Reg. Prot. 22/TFN-SD
Decisione/0041/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2517/762pf22-23/GC/GR/ff del 27 luglio 2023, depositato il 28 luglio 2023, nei confronti del sig. Daniele Mannucci e della società CS Livorno 9 SD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto 2517/762pf22-23/GC/GR/ff del 27 luglio 2023, depositato il 28 luglio 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Mannucci Daniele, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore presso la società CS Livorno 9 SD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37 comma 1 e comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, al termine della gara del Campionato Provinciale Allievi U17 CS Livorno 9 SD - Pol. D. Palazzaccio del 18 febbraio 2023, urlato con veemenza, a più riprese, dall’uscita del recinto di gioco ed in direzione dei presenti fuori dal medesimo, le parole “Arbitraggio vergognoso, abbiamo pareggiato per colpa di questo incapace, in tanti anni da allenatore non mi era capitato di vedere queste cose, è una vergogna”;
2. la società CS Livorno 9 SD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mannucci Daniele, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 20 marzo 2023, a seguito della segnalazione trasmessa dal CR Toscana LND contenente una nota dello OT, sig. Paolo Gargini - Designatore Arbitri OTS Sezione AIA Livorno e OT designato per la gara CS Livorno 9 SD - Pol. D. Palazzaccio del 18 febbraio 2023 – Campionato Provinciale Allievi U17 - Pisa - Girone Unico - la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 178 pf 22-23, il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta provocatoria ed offensiva del tecnico Daniele Mannucci UEFA C cod.151.865 - in occasione della gara Livorno 9 - Palazzaccio del 18 Febbraio 2023”.
Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltre alla predetta segnalazione, la documentazione di rito, nonché veniva disposta l’audizione dell’esponente, sig. Paolo Gargini, del dirigente accompagnatore della CS Livorno 9 SD, sig. Luca Neri e dell’allenatore della società, odierno deferito, sig. Daniele Mannucci.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 5 giugno 2023, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava l’avviso di conclusione indagini.
La società CS Livorno 9 SD, nei termini di rito, faceva pervenire “memoria difensiva”, con la quale chiedeva di essere mandata esente da ogni addebito, avendo peraltro provveduto ad esonerare il proprio allenatore proprio in virtù di condotte ritenute non consone al suo ruolo. Alcuna memoria veniva invece trasmessa dal sig. Mannucci.
Non ritenendo le giustificazioni addotte idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva al deferimento dei soggetti avvisati.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 22 agosto 2023, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 22 agosto 2023, svoltasi in videoconferenza, partecipavano, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avagliano, nonché il deferito Daniele Mannucci personalmente, mentre nessuno compariva per la società CS Livorno 9 SD.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Daniele Mannucci mesi 3 (tre) di squalifica;
- per la CS Livorno 9 SD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Prendeva la parola il sig. Mannucci, il quale, nel riportarsi a quanto già dedotto nel corso dell’audizione resa al Collaboratore della Procura Federale, precisava di essersi lamentato dell’operato dell’arbitro nel corso di una conversazione privata con un proprio collaboratore.
La decisione
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti e sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del deferito in ordine alla violazione ascrittagli, per le motivazioni appresso specificate.
Il procedimento in oggetto trae origine dalla trasmissione alla Procura Federale del “supplemento rapporto OT”, a firma del sig. Paolo Gargini, Organo Tecnico designato per la gara del Campionato Provinciale Allievi U17 CS Livorno 9 SD - Pol. D. Palazzaccio del 18 febbraio 2023, nel quale segnalava un comportamento “provocatorio ed offensivo” serbato a fine gara dall’allenatore del CS Livorno 9, sig. Mannucci.
In particolare, il sig. Gargini riferiva che, al termine della suddetta gara, contraddistintasi per le continue veementi proteste del sig. Mannucci in occasione di ogni decisione arbitrale, quest’ultimo avrebbe “proferito, urlando a più riprese le seguenti parole: arbitraggio vergognoso abbiamo pareggiato per colpa di questo incapace, in tanti anni di allenatore non mi era mai capitato di vedere queste cose, è una vergogna.”.
Occorre preliminarmente osservare come la condotta offensiva serbata dal sig. Mannucci risulti ampiamente provata nella sua materialità, essendo stata peraltro ammessa dallo stesso deferito nel corso dell’audizione resa davanti al Collaboratore della Procura Federale.
Riferiva infatti il Mannucci che, mentre rientrava negli spogliatoi, al termine di una gara durante la quale aveva più volte chiesto delucidazioni all’arbitro in merito a decisioni ritenute “dubbie”, avrebbe commentato, “lontano dall’arbitro, rivolto ad un amico”, la direzione arbitrale, proferendo le seguenti parole: “è stato un arbitraggio scandaloso, con un arbitraggio normale si vinceva 6 a 2, e in tanti anni di calcio non avevo mai assistito a nulla di simile”.
Il dirigente accompagnatore, sig. Neri, nel corso della sua audizione, pur non avendo udito le frasi proferite a fine gara, attesa la lontananza dal Mannucci, riferiva che durante l’incontro l’allenatore aveva palesato un evidente nervosismo, con ripetute “proteste verbali e gestuali” nei confronti delle decisioni arbitrali. Riferiva infine che, successivamente ai fatti ed a seguito di un’espulsione comminata all’allenatore Mannucci nel corso di altra gara, lo stesso sarebbe stato esonerato.
Alla luce delle sopra richiamate evidenze istruttorie, la condotta del sig. Mannucci appare integrare la violazione disciplinare allo stesso ascritta, non essendo sufficiente ad escluderne il disvalore, come sostenuto dal deferito, la circostanza che le frasi offensive non sarebbero state rivolte direttamente all’arbitro, essendo frutto di un mero sfogo a caldo con un proprio collaboratore.
Occorre infatti precisare che le frasi in argomento, seppur non udite dall’arbitro, risultano essere state proferite nel recinto di gioco e pertanto potenzialmente idonee ad essere udite da altri tesserati - come nella specie è effettivamente avvenuto - e dai soggetti presenti sugli spalti; non può pertanto essere mandato esente da responsabilità un allenatore di una squadra giovanile, al quale compete anche un ruolo educativo, laddove si renda autore di condotte violative dei principi informatori dello sport, ed in particolare di quello giovanile, così come descritti anche nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico- tutela dei minori”.
La condotta censurata integra, pertanto, gli estremi della responsabilità contestata in ragione della lesività delle dichiarazioni rese e, del contegno tenuto che nel caso di specie ha esulato dai limiti della correttezza sportiva.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è maturata la violazione, nonché della circostanza che la stessa non si è caratterizzata in un diretto insulto al direttore di gara, ritiene di doversi discostare dalle richieste della Procura Federale, mitigando la sanzione nei limiti di cui al dispositivo. Quanto alla società CS Livorno 9 SD va riconosciuta la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS per le condotte ascritte al proprio tesserato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Daniele Mannucci, mesi 1 (uno) di squalifica;
- per la società CS Livorno 9 SD, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 agosto 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Pierpaolo Grasso
Depositato in data 25 agosto 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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