F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 043/TFN – SD del 30 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 2777/836 pf22-23/GC/GR/ff del 31.7.2023 depositato il 3.8.2023 nei confronti dei sig.ri Davide Bracco, Luca Gratton e della società AS Costalunga – Reg. Prot. 27/TFN-SD
Decisione/0043/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0027/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2777/836 pf2223/GC/GR/ff del 31 luglio 2023, depositato il 3 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Davide Bracco, Luca Gratton e della società AS Costalunga,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 3.8.2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il sig. Davide Bracco, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AS Costalunga: per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AS Costalunga, consentito e comunque non impedito all’allenatore sig. Luca Gratton di partecipare, in qualità di tecnico della squadra schierata dalla società AS Costalunga, alla gara Costalunga – Domio del 4 marzo 2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare le squalifiche irrogate dal Tribunale Federale Nazionale con dispositivo 0107/TFNSD2022-2023 pubblicato in data 1 febbraio 2023 e dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND.
L’allenatore sig. Luca Gratton è stato oggetto di una espulsione comminata sul campo durante la gara del 29 gennaio 2023. A fronte di tale espulsione, il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 comminava allo stesso una squalifica a tempo determinato sino al 7 febbraio 2023.
In data 1 febbraio 2023, il Tribunale Federale Nazionale pubblicava il dispositivo 0107/TFNSD2022-2023, emesso sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15912/110pf22-23/GC/GR/ff.
Con tale dispositivo al sig. Gratton veniva irrogata una squalifica a tempo determinato per un mese. Pertanto, stante la concomitanza delle due squalifiche, la loro durata complessiva avrebbe dovuto avere efficacia sino al giorno 6 marzo 2023;
- il sig. Luca Gratton, tesserato, all’epoca dei fatti, come allenatore UEFA B per la AS Costalunga: per la violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, partecipato in qualità di tecnico della squadra schierata dalla società AS Costalunga alla gara Costalunga – Domio del 4 marzo 2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare le squalifiche irrogate dal Tribunale Federale Nazionale con dispositivo 0107/TFNSD2022-2023 pubblicato in data 1 febbraio 2023 e dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND Infatti, il sig. Luca Gratton è stato oggetto di una espulsione comminata sul campo durante la gara del 29.1.2023. A fronte di tale espulsione, il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 comminava allo stesso una squalifica a tempo determinato sino al 7 febbraio 2023.
In data 1 febbraio 2023, il Tribunale Federale Nazionale pubblicava il dispositivo 0107/TFNSD2022-2023, emesso sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15912/110pf22- 23/GC/GR/ff.
Con tale dispositivo al sig. Gratton veniva irrogata una squalifica a tempo determinato per un mese. Pertanto, stante la concomitanza delle due squalifiche la loro durata complessiva avrebbe dovuto avere efficacia sino al giorno 6 marzo 2023; - la società AS Costalunga a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Davide Bracco e Luca Gratton così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla comunicazione effettuata in data 14 marzo 2023 alla Procura Federale dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND.
Il Comitato riportava alla Procura Federale di aver, a sua volta, ricevuto dal sig. Spartaco Ventura, Presidente della società SS San Giovanni, una segnalazione inerente alla squalifica comminata al sig. Luca Gratton, tecnico della ASD Costalunga.
In particolare, con detta segnalazione il Presidente della SS San Giovanni evidenziava che:
- con provvedimento dell’1.2.2023, il Tribunale Federale Nazionale aveva irrogato al sig. Luca Gratton la sanzione della squalifica di un mese e, pertanto, dal 2.2.2023 al 2.3.2023;
- con Comunicato ufficiale del 2.2.2023 del Comitato Regionale FVG, il Giudice Sportivo aveva comminato al medesimo sig. Luca Gratton la squalifica fino al 7.2.2023, a seguito dell’espulsione avvenuta durante la gara Roianese - Costalunga del 29.1.2023; - il sig. Luca Gratton, in qualità di tecnico, aveva partecipato alle gare Costalunga - Domio del 4.3.2023 e San Giovanni-Costalunga del 12.3.2023, nonostante non fossero state ancora completamente scontate le squalifiche comminate.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 5 aprile 2023, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare
n. 836 pf 22-23, avente ad oggetto: “Presunta attività posta in essere dal tecnico Luca Gratton - UEFA B cod. 133.294 - in pendenza di squalifica”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, tra gli altri, i fogli di censimento delle società ASD San Giovanni e AS Costalunga, i provvedimenti con i quali erano state irrogate le squalifiche, nonché le distinte delle gare in contestazione.
Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del Presidente della ASD San Giovanni e del tecnico Luca Gratton. Quest’ultimo, dopo aver confermato di essere stato a conoscenza dei provvedimenti con i quali erano state irrogate le squalifiche, affermava di aver rispettato i termini di entrambi i provvedimenti di squalifica e che, pertanto, la sua partecipazione alle gare contestate era da ritenersi regolare.
Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 20 giugno 2023, la Procura Federale notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini.
In data 4 luglio 2023, il sig. Gratton, a mezzo del proprio legale, chiedeva ed otteneva copia degli atti di indagine.
In data 3 agosto 2023, la Procura notificava gli atti di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 22 agosto 2023.
La fase predibattimentale
Il 16 agosto 2023, l’Avv. Nicola Paolini, per conto del proprio assistito, sig. Luca Gratton, depositava memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 22 agosto 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Nicola Paolini, in rappresentanza del sig. Luca Gratton. Nessuno compariva per il sig. Davide Bracco e per la società AS Costalunga.
La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Davide Bracco, mesi 2 (due) di inibizione;
- nei confronti del sig. Luca Gratton, mesi 2 (due) di squalifica;
- nei confronti della società AS Costalunga, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
L’Avv. Paolini, nel riportarsi alla propria memoria, chiedeva il proscioglimento del sig. Luca Gratton.
La decisione
1. Secondo la Procura Federale, il sig. Luca Gratton sarebbe responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1, 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico, per aver, in qualità di tecnico della AS Costalunga, partecipato alla gara Costalunga – Domio del 4 marzo 2023, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare le squalifiche irrogate dal Tribunale Federale Nazionale con dispositivo 0107/TFNSD2022-2023, pubblicato in data 1 febbraio 2023, e dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND.
Secondo la Procura, in particolare, attesa la concomitanza delle due squalifiche, la loro durata complessiva avrebbe dovuto aver efficacia sino al giorno 6 marzo 2023.
A sua volta, il sig. Davide Bracco, Presidente della AS Costalunga, sarebbe responsabile per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Gratton di partecipare alla suddetta gara nonostante la pendenza della squalifica, e la società AS Costalunga ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Davide Bracco e Luca Gratton. L’impostazione accusatoria parte, dunque, dal presupposto che, essendovi una concomitanza tra due provvedimenti di irrogazione della sanzione della squalifica, i relativi periodi di durata vadano sommati tra loro.
2. Il Tribunale ritiene non condivisibile, nel caso di specie, tale impostazione.
Come si evince dagli atti, con provvedimento dell’1 febbraio 2023, pubblicato il medesimo giorno, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, irrogava al sig. Luca Gratton la sanzione della squalifica di un mese.
La sanzione della squalifica, per fatti attinenti condotte diverse, era irrogata, nei confronti del medesimo sig. Luca Gratton, anche dal giudice sportivo territoriale, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 75 del 2 febbraio 2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della LND.
Tale ultima sanzione, tuttavia, prevedeva una durata sino al 7 febbraio 2023.
L’esecuzione delle sanzioni è disciplinata dall’art. 19 CGS, intitolato “Esecuzione delle sanzioni”, il quale, al secondo comma, stabilisce che “Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare”.
Per ciò che concerne in particolare l’esecuzione della sanzione della squalifica dei tecnici, la stessa è disciplinata dall’art. 21 CGS, intitolato “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”, il quale, al primo comma, così recita: “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”.
Dal combinato disposto di tali norme si evince, dunque, che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive e che, laddove la sanzione consista nella squalifica comminata ad un tecnico, la stessa deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento con cui la squalifica è irrogata.
Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che la sanzione della squalifica di un mese irrogata al sig. Luca Gratton dal Tribunale Federale, in mancanza di qualsivoglia provvedimento di sospensione, ha cominciato ad essere scontata a partire dal giorno 2 febbraio 2023 (decisione pubblicata l’1.2.2023). A sua volta, la sanzione della squalifica fino al 7 febbraio 2023 irrogata al sig. Gratton dal Giudice Sportivo ha cominciato ad essere scontata a partire dal 3 febbraio 2023 (decisione pubblicata il 2.2.2023). È evidente, dunque, che la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo, essendo il relativo periodo di esecuzione interamente ricompreso nel periodo più ampio di esecuzione della sanzione della squalifica irrogata dal Tribunale Federale, alla scadenza di tale ultimo termine (2 marzo 2023) era già stata interamente scontata.
3. Né, per ammettere il contrario, può valere quanto sostenuto dalla Procura Federale, secondo la quale si sarebbe dovuto tener conto della durata complessiva delle due squalifiche, sommando in tal modo i relativi periodi.
In particolare, come innanzi visto, secondo la Procura, tenendo conto della durata complessiva delle due squalifiche, il termine finale di efficacia delle stesse sarebbe stato il 6 marzo 2023.
All’indicazione di tale ultimo termine sembrerebbe che la Procura sia pervenuta considerando il numero di 5 giorni da scontare per la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo (dal 3.2.2023 al 7.2.2023) ed aggiungendo tali giorni alla squalifica di un mese inflitta dal Tribunale Federale.
Tale tesi non è condivisibile.
E ciò per più ragioni.
In primo luogo, nel caso di specie, il giudice sportivo aveva espressamente indicato il termine finale entro il quale la sanzione dallo stesso comminata doveva essere scontata. E, dunque, in mancanza di una norma che consenta di derogare alla decisione assunta dal giudice o che comunque consenta di modificare la sanzione irrogata sostituendo il periodo di esecuzione della sanzione espressamente disposto dal giudice con il numero dei relativi giorni, non è possibile ritenere che la squalifica comminata dal Giudice Sportivo possa essere sommata a quella inflitta dall’altro giudice, operando un mero cumulo materiale delle sanzioni. Né a tale conclusione è possibile pervenire richiamando i principi generali in tema di cumulo delle pene previsto dall’ordinamento penale.
Sotto tale profilo, difatti, l’ordinamento sportivo e quello penale sono nettamente distinti.
Nel sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento sportivo, difatti, non solo è determinata la durata della sanzione (che, in particolare, per ciò che concerne la squalifica, può essere per una o più giornate di gara o a tempo determinato), ma anche il momento iniziale e finale di esecuzione della stessa. Si è innanzi detto, infatti, che l’art. 19 CGS stabilisce che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (e, per quel che riguarda, in particolare, la squalifica, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento).
Nel sistema sanzionatorio penale, viceversa, è indicata solo la durata della sanzione mentre la data di inizio e fine dell’esecuzione della stessa dipendono da una serie di fattori conseguenti all’attività posta in essere dal Pubblico Ministero. Così come dal Pubblico Ministero è determinata, a mezzo di un formale provvedimento, la pena da eseguirsi in applicazione del principio del cumulo materiale delle pene (art. 663 c.p.p.).
Se, dunque, si andassero a richiamare i principi generali in tema di cumulo delle pene previsti dall’ordinamento penale si finirebbe per consentire non solo una arbitraria modifica dei termini iniziali e finali dell’esecuzione delle sanzioni, non consentita né prevista da alcuna norma dell’ordinamento sportivo, soprattutto in una ipotesi in cui il giudice aveva espressamente indicato il termine finale di esecuzione, ma si finirebbe, altresì, per consentire la determinazione di una nuova sanzione, quale quella risultante dal cumulo, senza che la stessa sia stata determinata da alcun giudice, a differenza di quanto avviene nel sistema penale.
4. In definitiva, si deve ritenere che alla data del 4 marzo 2023, in cui si è svolta la gara Costalunga - Domio, il sig. Luca Gratton aveva già scontato entrambe le sanzioni della squalifica. Da ciò consegue il proscioglimento dei deferiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 agosto 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Pierpaolo Grasso
Depositato in data 30 agosto 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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