F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 044/TFN – SD del 30 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 2309/837 pf22-23/GC/MG/mg del 25.7.2023 depositato il 27.7.2023, nei confronti dei signori Ettore Serra e Demetrio Sartiano e della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., (già S.S.D. Chieti F.C. 1922 A r.l.) – Reg. Prot. 19/TFN-SD

Decisione/0044/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2309/837 pf2223/GC/MG/mg del 25 luglio 2023, depositato il 27 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Ettore Serra, Demetrio Sartiano e della società SS Chieti FC 1922 Srl (già SSD Chieti FC 1922 a rl),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 25 luglio 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sigg.ri:

1.- Ettore SERRA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di socio della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.;

2.- Demetrio SARTIANO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore generale della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.;

3.- la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., già S.S.D. Chieti F.C. 1922 A r.l.; per rispondere:

- il sig. Ettore SERRA ed il sig. Demetrio SARTIANO della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere disposto l’esclusione del calciatore sig. Luigi Palumbo, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dalla fine del mese di novembre 2022, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato Juniores e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato;

- la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., già S.S.D. Chieti F.C. 1922 A r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai tesserati sigg.ri Ettore Serra e Demetrio Sartiano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali di particolare importanza risultavano:

- esposto del sig. Luigi Palumbo pervenuto via pec alla Procura Federale in data 17.3.2023 con allegati accordo economico del 10.8.2022 e corrispondenza via pec del 29.12.2022, 10.1.2023, 17.1.2023, 8.3.2023 e successiva integrazione documentale del 24.5.2023;

- foglio di censimento della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. per la stagione sportiva 2022-2023, completo di allegati e variazioni; - scheda posizione del calciatore sig. Luigi Palumbo;

- scheda posizione del sig. Demetrio Sartiano, direttore generale della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.;

- scheda posizione del sig. Ettore Serra, socio unico della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.;

- verbale di audizione del sig. Luigi Palumbo, calciatore tesserato per la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., del 14.4.2023;

- verbale di audizione del sig. Nicola Buracchio, segretario generale della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., del 19.4.2023;

- verbale di audizione del sig. Demetrio Sartiano, direttore generale della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., del 21.4.2023;

- verbale di audizione del sig. Ettore Serra, socio unico della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., del 6.5.2023.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione l’udienza del 22 agosto 2023.

Le parti producevano memorie difensive: il Sig. Serra e la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l con l’Avv. Flavia Tortorella; il sig. Sartiano con l’Avv. Federica Marsicola.

Le difese dei deferiti rilevavano, in estrema sintesi, che la decisione di far allenare il calciatore Palumbo con la squadra juniores risultava una scelta tecnica nonché medica/riabilitativa dovuta allo scarso rendimento ed alla carente forma fisica e mentale del giocatore. Per tali motivi la vicenda riguarderebbe profili meramente contrattuali, del tutto insindacabili in questa sede e che comunque non coinvolgerebbero aspetti disciplinari di competenza dell’adito Tribunale. Il Sartiano eccepiva invero anche l’improcedibilità della richiesta sanzionatoria della Procura, in quanto il giudizio si sarebbe dovuto presentare innanzi al Collegio Arbitrale come da accordo economico sottoscritto. 

All’udienza del 22 agosto 2023 si procedeva al dibattimento.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Flavia Tortorella in rappresentanza del sig. Ettore Serra e della società SS Chieti FC 1992 Srl, l’Avv. Federica Marsicola e l’Avv. Tiziana Schipani in rappresentanza del sig. Demetrio Sartiano. Era altresì presente personalmente il Sig. Demetrio Sartiano.

La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, sottolineando comunque che la Società non aveva rilasciato alcun documento o certificato a prova dell’infortunio del calciatore ovvero della sua carente forma fisica/mentale A conclusione del suo intervento chiedeva pertanto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Ettore Serra, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti del sig. Demetrio Sartiano, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società SS Chieti FC 1992Srl (già SSD Chieti FC 1922 a rl), euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L’Avv. Flavia Tortorella, in rappresentanza del sig. Ettore Serra e della società SS Chieti FC 1992 Srl, nel riportarsi al contenuto della memoria difensiva, sottolineava come le carenti condizioni fisiche del giocatore erano ben note a tutti e che il calciatore aveva iniziato un percorso riabilitativo; quanto all’istanza istruttoria avanzata, questa aveva proprio il fine di provare le patologie e i problemi fisici del calciatore.

L’Avv. Federica Marsicola, in rappresentanza del sig. Demetrio Sartiano, si riportava alla memoria difensiva depositata formulando richiesta istruttoria per l’audizione di testi.

Su domanda del Presidente interveniva infine il sig. Demetrio Sartiano il quale dichiarava che il procedimento avanti la Commissione Accordi Economici azionato dal calciatore Palumbo per il pagamento delle proprie spettanze (come riferito in atti) si era recentemente concluso con la cessata materia del contendere per intervenuto accordo tra la Società e il calciatore; precisava infatti il deferito che, nel mese di luglio 2023, al sig. Palumbo erano stati erogati quasi tutti i compensi dovuti (circa 20.000,00 euro), e che allo stato rimaneva da regolare solo un minimo residuo di circa 2.000,00 euro.

La decisione

Ritiene il Tribunale in via preliminare che sussista la propria competenza e che l’eccezione di improcedibilità sollevata dal sig. Sartiano sia del tutto infondata; la violazione delle norme riferite coinvolge infatti l’ambito disciplinare rimesso pacificamente a questo Tribunale.

Ciò in ragione della chiara portata della norma asseritamente violata che, a prescindere dalla competenza alla risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti società/tesserati, prevede espressamente il deferimento delle società che non osservino le norme regolamentari e contrattuali nei confronti dei tesserati.

Passando alla trattazione del merito si deve riscontrare la responsabilità dei deferiti nei limiti di quanto appresso indicato.

Ed invero, pur tralasciando e senza voler affrontare gli aspetti del presunto ingiustificato demansionamento del calciatore, su cui - a fronte delle dichiarazioni rese in sede di audizione – una più approfondita attività istruttoria da parte della Procura Federale era quantomeno opportuna, nel caso in esame sussiste comunque l’evidente responsabilità dei deferiti per la violazione delle norme contestate in ragione del denunciato, ed in questa sede riconosciuto ed ammesso, mancato pagamento delle spettanze economiche del Palumbo.

Come già accennato, il richiamato articolo 91, comma 2 NOIF, precisa infatti che “ l’inosservanza da parte delle società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva”.

Orbene, dall’esame degli atti e delle evidenze documentali, confermate nel corso dell’udienza dallo stesso deferito Sartiano, è indubbio che dal mese di novembre 2022 al calciatore Palumbo non siano state più corrisposte le somme previste nell’accordo economico relativo alla stagione 2022/2023. Tale mancato pagamento non trova alcuna giustificazione non rinvenendosi in atti alcuna evidenza di contestazioni disciplinari o contrattuali nei confronti del calciatore; le asserzioni dei deferiti – del tutto indimostrate e svolte per la prima volta in sede di procedimento disciplinare – circa uno scarso rendimento del Palumbo ovvero circa una sua condotta di vita non consona alle prestazioni sportive, non assumono alcun rilievo in questa sede anche in considerazione del fatto che la vicenda riguarda comunque un atleta dilettante, di talché non sussiste certamente alcun divieto per il calciatore di svolgere altre e diverse attività, oltre quella sportiva, per la propria sussistenza economica.

Inoltre, proprio seguendo le tesi degli stessi deferiti e dunque anche a voler ammettere che il calciatore Palumbo soffrisse di problemi fisici e psicologici tali da dover disporre un suo recupero attraverso allenamenti differenziati con la squadra juniores, ciò non giustificherebbe comunque il mancato pagamento di quanto previsto nell’accordo economico sottoscritto, quantomeno senza alcun espresso motivo.

Alla luce delle considerazioni appena svolte ed in applicazione del principio della ragione più liquida risulta pertanto chiara la responsabilità dei deferiti sigg.ri Serra e Sartiano, nonché quella della SS Chieti FC 1992 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del CGS. Quanto alla determinazione delle sanzioni, in ragione del parziale aspetto della condotta contestata (mancato pagamento emolumenti previsti dall’accordo economico), nonché del successivo adempimento da parte della Società con la corresponsione di quasi tutte le spettanze del Palumbo, si considera congruo ridurre le sanzioni richieste dalla Procura ed irrogare ai deferiti le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Ettore Serra, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Demetrio Sartiano, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società SS Chieti FC 1922 Srl, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                             Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 30 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it