F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/CFA pubblicata il 4 Settembre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Fabrizio Miccoli/U.S. Triestina calcio 1918 s.r.l.

Decisione/0030/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0021/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mariangela Caminiti – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0021/CFA/2023- 2024 proposto dalla A.S.D. Fabrizio Miccoli in data 03.08.2023

contro

U.S. Triestina calcio 1918 s.r.l.

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0005 del 28 luglio 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 30.08.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso e uditi gli Avv. ti Lucia Bianco per la reclamante, Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS, del 29 giugno 2023, la società ASD Fabrizio Miccoli ha adito il Tribunale federale nazionale chiedendo la condanna della US Triestina Calcio 1918 Srl al pagamento della somma di 20.000,00 in ottemperanza a quanto statuito con l’accordo di collaborazione tecnica stipulato tra le parti in data 2 agosto 2021 e relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

L’oggetto dell’accordo era duplice: da un lato, la ricorrente veniva autorizzata ad applicare la metodologia di lavoro e l’esperienza formativa della US Triestina Calcio 1918 nel Settore giovanile e dall’altro, la medesima ricorrente si impegnava a trasferire 8 calciatori alla resistente US Triestina Calcio 1918 a titolo definitivo e gratuito; a sua volta, a fronte dell’avvenuto tesseramento, la Triestina si impegnava a riconoscere alla ricorrente ASD Fabrizio Miccoli la somma di 20.000,00 netti a titolo di “premio di preparazione forfettario”.

Con il proprio ricorso, la ricorrente precisava che, al momento della stipula dell’accordo, i predetti 8 atleti erano già stati tesserati come giovani dilettanti con l’A.S.D. Miccoli e, dunque, non era possibile realizzare il requisito del “primo tesseramento” richiesto dall’art. 96 NOIF ai fini della maturazione del premio di preparazione.

In ragione di ciò, sottolineava come l’accordo de quo fosse da intendersi come autonomo e distinto rispetto a quanto previsto dal citato art. 96 NOIF, come del resto evidenziato dalla previsione di un “premio di preparazione forfettario” (di importo, dunque, differente da quello indicati dall’art. 96 NOIF).

Previa regolare notifica del ricorso, la US Triestina Calcio 1918 Srl si costituiva in data 15 luglio 2023 chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini assumendo che l’avvicendamento societario di cui era stata oggetto con conseguente mutamento della proprietà - avvenuto in data 5 luglio 2023 - non le aveva permesso di proporre tempestive controdeduzioni.

Sempre in via preliminare, ricordava che la medesima questione era già stata decisa, con esito negativo, dalla Commissione premi ed eccepiva la tardività del ricorso in ultima istanza al Tribunale federale nazionale, per violazione dei termini di cui all’art. 91, comma 4, CGS.

Nel merito, si opponeva all’accoglimento della domanda per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 96 NOIF; in particolare, evidenziava l’assenza del requisito del “primo tesseramento”.

Con l’impugnata sentenza, il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche respingeva l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla resistente US Triestina Calcio 1918 Srl con conseguente stralcio delle controdeduzioni e dei documenti dalla medesima depositati.

Nel merito, rigettava il ricorso in considerazione del fatto che solo sei degli otto atleti de quibus risultavano trasferiti dalla resistente mentre gli altri due risultavano trasferiti da altra squadra.

2. Con atto del 3 agosto 2023, la società ASD Fabrizio Miccoli impugnava la sentenza del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche, eccependo che:

a) la sentenza di primo grado era viziata laddove, nonostante avesse dichiarato l’inammissibilità per tardività della costituzione della resistente, aveva tenuto conto delle relative eccezioni, con particolare riferimento a quella, sollevata in corso di udienza, relativa al mancato trasferimento di due atleti;

b) l’accordo de quo non costituiva attuazione dell’art. 96 NOIF, bensì autonomo atto negoziale.

In via subordinata, tenuto conto dell’avvenuto trasferimento di solo sei atleti, chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di . 15.000,00.

3. Costituitasi con deposito di memoria in data 25 agosto 2023, la resistente eccepiva:

a) in via preliminare, l’inammissibilità ex art. 101, comma 3, CGS, dell’intero ricorso ovvero della sola domanda subordinata avanzata per la prima volta innanzi a questa Corte federale;

b) nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti di cui all’art. 96 NOIF.

4. Nell’udienza del 30 agosto 2023, uditi l’avv. Lucia Bianco per la ricorrente A.S.D. Fabrizio Miccoli e gli avv. ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la resistente US Triestina Calcio 1918 Srl, tutti collegati in videoconferenza, il Collegio si riservava di decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, CGS, in quanto lo stesso, seppure attraverso la sostanziale reiterazione delle posizioni espresse in primo grado, contiene elementi che consentono di individuare i motivi di impugnazione della decisione assunta dal Tribunale federale.

In particolare, dalla lettura del ricorso emerge chiaramente la censura dell’impugnata decisione nella parte in cui si è fondata su eccezioni sollevate in udienza dalla resistente nonostante la relativa costituzione fosse stata considerata tardiva.

2. Venendo al merito del presente giudizio, appare necessario procedere preliminarmente al corretto inquadramento giuridico dell’accordo di collaborazione tecnica cui si chiede l’ottemperanza.

Com’è noto, all’epoca dei fatti, l’art. 96 NOIF - poi riformato con C. U. n. 232/A, resosi necessario al fine di adeguare le N.O.I.F. al decreto legislativo n. 36/2021 ed entrato in vigore il 1° luglio 2023 – disponeva che “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue”.

La ratio della norma era (ed è tuttora, pur in seguito alle ricordate modifiche) quella di premiare economicamente le società che avendo “preparato” gli atleti, ne hanno favorito la crescita tecnica e sportiva, consentendo loro di migliorare il proprio potenziale ed, eventualmente, di gareggiare in campionati di categoria superiore.

Il versamento di tale premio, rispondendo alla ricordata ratio di tutela in favore sia delle società che hanno contribuito alla crescita professionale degli atleti sia, indirettamente, dei medesimi atleti che così possono più agevolmente essere condotti attraverso percorsi formativi, costituiva (e costituisce tuttora) un obbligo per le società che tesserano per la prima volta i giovani atleti, obbligo assistito dalla possibilità di ricorrere presso i competenti organi di giustizia sportiva per ottenerne l’esatto adempimento.

 D’altro canto, però, nulla vieta che le medesime società possano – nell’esercizio della propria autonomia negoziale - prevedere il pagamento di analoghe tipologie di premio non solo in ipotesi diverse da quelle di cui alla citata norma ma con importi calcolati secondo modalità diverse da quelle ivi previste.

3. Per determinare l’esatta natura dell’accordo, occorre quindi valutare concretamente la portata dei relativi obblighi contrattuali.

Indubbiamente, l’accordo contiene un richiamo espresso al “premio di preparazione” di cui all’art. 96 NOIF, sebbene limitato alle liberatorie da rilasciare per attestare l’avvenuto pagamento del premio di preparazione di cui al citato articolo.

Il medesimo elemento nominalistico ricorre anche nella fattura emessa il 20 maggio 2022 dalla resistente per richiedere il pagamento di quanto a suo avviso dovuto.

Peraltro, com’è noto, ai fini della qualificazione di un contratto non rilevano le formule e le espressioni utilizzate dalle parti bensì la ratio del negozio e il concreto assetto di interessi che esso intende regolare, secondo la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.).

Con l’accordo de quo, alla ricorrente è stato consentito di “applicare la metodologia di lavoro e l’esperienza formativa della Triestina nel settore giovanile”; la ricorrente, inoltre, si è impegnata a trasferire “a titolo definitivo e gratuito” otto atleti alla resistente.

Con riferimento a tale trasferimento, la resistente, a fronte del rilascio delle liberatorie a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, si impegnava a corrispondere:

a) un “premio di preparazione forfettario” pari a . 20.000,00;

b) una somma pari a . 10.000,00 in occasione della prima presenza dell’atleta in una gara della prima squadra della Triestina;

c) una somma pari a . 10.000,00 in occasione della firma del primo contratto da professionista dell’atleta;

d) una somma pari al 50% del ricavato in caso di cessione onerosa dell’atleta.

Dall’esame di tutti i ricordati elementi consegue che l’accordo de quo non appare riconducibile allo schema di cui al citato articolo per i seguenti motivi:

a) oggetto del medesimo non è il tesseramento di atleti ma una più ampia collaborazione tra le due società, anche sotto il profilo della condivisione di una metodologia di preparazione atletica;

b) il corrispettivo del trasferimento non è limitato al “premio di preparazione” ma comprende anche ulteriori elementi con i relativi criteri di calcolo;

c) lo stesso “premio di preparazione” non viene liquidato secondo i criteri indicati dall’art. 96 NOIF ma in maniera forfettaria.

Del resto, ove l’accordo fosse riconducibile alla disciplina di cui all’art. 96 NOIF esso risulterebbe sostanzialmente privo di qualsiasi utilità, attesa la natura cogente della citata normativa.

Pertanto, anche al fine di assicurare l’effetto utile dell’atto negoziale, non possono non valorizzarsene gli elementi di diversità rispetto alla citata disciplina normativa, così da attribuire al contratto e alle relative clausole qualche effetto, anziché addivenire ad un’interpretazione secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.).

Pertanto, i citati elementi, da ritenersi eccentrici rispetto alla previsione di cui all’art. 96 NOIF, devono far ritenere che l’accordo de quo, seppur ispirato alla disciplina di cui al citato articolo, se ne discosti sotto diversi aspetti.

Ne consegue, altresì, che pur in assenza del requisito del “primo tesseramento”, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, l’accordo deve ritenersi pienamente valido proprio per la sua non riconducibilità all’ipotesi del “premio di preparazione” bensì alla libera autonomia negoziale delle parti.

4. A tali conclusioni non osta il comportamento della medesima resistente che, in prima istanza, ha deciso di rivolgersi al Comitato premi, in attuazione proprio del disposto dell’art. 96 NOIF.

Tale scelta processuale, che ben può essere ricondotta ad una strategia difensiva volta ad ampliare gli spazi di tutela, non può ritenersi decisiva ai fini della qualificazione del negozio, operazione che tocca all’interprete qualificato e, nel caso di specie, a questo Collegio.

In tal senso, si condivide la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale in primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di tardività del relativo ricorso, ritenendolo sussumibile tra le ipotesi di cui all’art. 90, comma 1 e non all’art. 91, comma 4, CGS (fra l’altro, ove la presente fattispecie fosse riconducibile all’ipotesi del “premio di preparazione”, il Tribunale federale avrebbe dovuto essere il giudice di ultima istanza ex art. 96 NOIF, con conseguente inammissibilità del presente giudizio).

5. Venendo al merito del ricorso, va respinta l’eccezione di tardività ex art. 101 CGS della domanda subordinata.

Infatti, la richiesta di condanna dalla resistente al pagamento parziale di quanto convenuto, in ragione del riconosciuto parziale adempimento dell’obbligazione gravante sulla ricorrente, deve essere qualificata come mera emendatio libelli piuttosto che come una vera e propria mutatio libelli, atteso che non introduce un nuovo thema decidendum ma si limita a ridurre la portata della domanda principale.

Proprio per tale motivo, si deve sottolineare come tale domanda subordinata si sarebbe potuta addirittura considerare non necessaria, atteso che il giudice può sempre pervenire ad un accoglimento parziale della domanda, là dove valuti sussistenti i presupposti per accogliere solo in parte le richieste del ricorrente.

Nel caso di specie, premesso che tutti gli atleti il cui trasferimento costituiva, secondo il citato accordo, condizione per il versamento della richiesta somma di . 20.000,00, risultano essere stati trasferiti alla resistente, deve prendersi atto del fatto che è incontestato tra le parti che due di essi non risultano essere stati trasferiti da altra società; ne consegue che in parte qua l’obbligo contrattuale gravante sulla ricorrente non può ritenersi adempiuto (essendo stato il trasferimento posto in essere da un terzo soggetto).

Parimenti incontestato è l’avvenuto trasferimento degli altri sei atleti e, dunque, l’adempimento parziale dell’obbligo gravante in capo alla resistente cui deve corrispondere l’adempimento, anch’esso parziale, dell’obbligo contrattualmente assunto dalla resistente.

Sul punto, si deve rilevare che la resistente società non ha rifiutato l’adempimento parziale dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1181 c.c. e, dunque, ha sostanzialmente accettato che la resistente si liberasse parzialmente del relativo obbligo.

Conseguentemente, allo stesso tempo la resistente ha accettato di ottemperare in parte qua alla sua quota di obbligazione negoziale.

6. Anche ai fini della determinazione del quantum della controprestazione dovuta dalla resistente, occorre valorizzare la volontà delle parti come emerge dalla lettura del più volte ricordato accordo.

In tal senso, si deve avere riguardo al fatto che il quantum della controprestazione non corrisponde alla somma dei distinti valori attribuiti dalle parti a ciascuno degli 8 atleti trasferiti ma è frutto di una quantificazione forfettaria posta in essere senza effettuare alcuna distinzione tra i valori dei singoli atleti.

Deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiamo valutato congiuntamente ed indistintamente il valore dei predetti atleti e non abbiano ritenuto sussistere differenze rilevanti tra i medesimi, considerandoli tutti di identico valore.

Pertanto, nel determinare il quantum della controprestazione gravante in capo alla resistente in ragione del parziale adempimento dell’obbligo di trasferimento cui era tenuta la ricorrente, appare corretto procedere secondo un criterio di proporzionalità.

Conseguentemente, appare corretto determinare l’obbligo della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di . 15.000,00.

Per tutti i suesposti motivi, il ricorso va accolto parzialmente nei termini di cui in motivazione.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società U.S. Triestina 1918 S.r.l. al pagamento della somma di 15.000,00 (quindicimila/00).

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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