F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0034/CFA pubblicata il 8 Settembre 2023 (motivazioni) – Treviso FBC 1993 SSDRL/A.S.D. Condor Treviso-Treviso Women ssdrl
Decisione/0034/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0022/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Vincenzo Barbieri – Presidente
Marco Baliva – Componente
Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0022/CFA/2023-2024 proposto dalla società Treviso FBC 1993 SSDRL in data 05.08.2023
Contro
A.S.D. Condor Treviso
e nei confronti
Treviso Women ssdrl, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0006 del 31.07.2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 01.09.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco Stigliano Messuti e uditi gli Avv.ti Leonardo Rebecchi per il reclamante, Salvatore Raciti per la società A.S.D. Condor Treviso e Gianmaria Daminato per la società Treviso
Women SSDRL;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso promosso dalla società ASD Condor Treviso che adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, per ottenere la condanna della società Treviso FBC 1993 SSDRL al pagamento della somma di € 70.000,00 o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata nel corso del procedimento, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché la condanna della società Treviso Women SSDRL al pagamento della somma di € 52.400,00 o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata nel corso del procedimento, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In sintesi, la ricorrente esponeva che la Procura Federale aveva deferito il sig. Luigi Sandri, all'epoca dei fatti Presidente della società Treviso FBC 1993 SSDRL, della violazione degli artt. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 32, commi 1 e 2 del CGS per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sig.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato e Salvatore Ferla ed ai dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini di porre in essere, durante la stagione 2020-2021, “attività di proselitismo” nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente, e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL nella stagione sportiva seguente, e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor Treviso e di 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021 – 2022 con la Treviso Women SSDARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020 – 2021 con i sig.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato, Salvatore Ferla e con i Dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini, tutti tesserati con la società ASD Condor Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021 - 2022 con quest'ultima società; che il procedimento aveva riguardato, altresì, il sig. Salvatore Ferla, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor Treviso, per la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32 commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza, e probità, avendo posto in essere attività di proselitismo nei confronti della giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor Treviso, al fine di convincere a tesserarsi per la costituenda società Treviso Women SSDARL relativamente a 36 calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nel precedente stagione sportiva alla ASD Condor Treviso; che, ancora, era stata deferita la sig.ra Lara Cini, all'epoca dei fatti tesserata come dirigente per la ASD Condor Treviso, per la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 32 commi 1 e 2 del CGS, per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL, e ciò relativamente a 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor Treviso; che, infine, era stata deferita anche la società Treviso FBC 1993 SSDRL, a titolo di responsabilità diretta e ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati.
Alcuni dei soggetti implicati nell’illecito convenivano con la Procura federale l’applicazione di una sanzione concordata ex art. 126 CGS.
Con decisione n. 0013/TFNSD-2022-2023 in data 01.08.2022, il TFN Sezione Disciplinare, riteneva provate le incolpazioni ascritte ai soggetti deferiti e irrogava: a) alla società Treviso FBC 1993 SSDRL l'ammenda di € 4.000,00; b) al suo presidente, sig. Luigi Sandri, la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto); c) alla sig.ra Laura Cini, presidente della società Treviso Women SSDARL, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei); al sig. Salvatore Ferla la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro).
Avverso la suddetta decisione proponevano reclamo alla Corte Federale d'Appello, la sig.ra Laura Cini, il sig. Luigi Sandri e la società Treviso FBC 1993 SSDRL, che con decisione n. 0034/CFA – 2022-2023 del 07.10.2022 li respingeva e confermava in toto la pronuncia di primo grado.
La decisione della CFA passava in giudicato, in quanto nessuno dei soggetti sanzionati la impugnava dinanzi al Collegio di garanzia dello sport.
Nel contraddittorio delle parti il TFNSVE accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione. In prima battuta, va osservato che all’art. 90, comma 1, CGS si prevede che “la Sezione Vertenze Economiche è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: dunque, le controversie risarcitorie sono da ritenere pienamente ascritte all’ambito di cognizione di questa Sezione, dovendosi intendere l’inciso “ comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26 ” non già alla stregua di una limitazione della tutela risarcitoria ai fatti violenti dei sostenitori, quanto, piuttosto, come la conferma dell’estensione della predetta tutela anche a tali fatti, ma – sempre e comunque – nel più ampio contesto delle controversie tra società che possano riguardare le domande finalizzate ad ottenere il ristoro di un pregiudizio di natura economica. In secondo luogo, occorre considerare che un utile profilo di ricostruzione è ricavabile dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza 11 febbraio 2022, n. 49, si è occupata dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, analizzando la questione riguardante la riserva al solo giudice sportivo della competenza a decidere “le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo”; e, nell’occasione, ha avallato l’orientamento secondo cui “il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”. La norma attributiva del potere risarcitorio alla Sezione Vertenze Economiche radica, allora, il potere di cognizione in ordine all’ammissibilità della domanda proposta nel presente giudizio, segnatamente il risarcimento del danno-conseguenza derivante dall’accertamento definitivo, da parte della Corte Federale di Appello, degli illeciti disciplinari sopra indicati. Non si può, dunque, prospettare che la cognizione sulla proposta domanda di risarcimento esuli dal perimetro della giustizia sportiva e che, addirittura, comporti una violazione del vincolo di giustizia posto a fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come nella sostanza eccepito dalla difesa della società Treviso FBC 1993 SSDRL. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di prescrizione opposta dalla società Treviso. Neppure tale eccezione può trovare accoglimento. L’art. 40, comma 3 CGS prevede che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”; ma tale locuzione non può ritenersi né coincidente né confondibile con le “controversie di natura economica tra società” regolate dal successivo art. 90; nella specie, di converso, il petitum è costituito dal risarcimento derivante da illeciti disciplinari suscettibili di aver determinato un danno ingiusto e, pertanto, risarcibile. Da ultimo, e sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento neanche l’eccezione di decadenza della ricorrente dall’azione risarcitoria per non aver partecipato, in qualità di interveniente, al procedimento svoltosi innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale. L’interesse ad intervenire, ai sensi dell’art. 81 CGS, al fine di tutelare “ una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata” è, infatti, da rapportare alla successiva disposizione di cui all’art. 84, comma 1, lett. a), relativa alla delimitazione della competenza della Sezione disciplinare “ ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali”. Nel concreto, l’interesse della società ricorrente ad agire per il risarcimento derivante, sostanzialmente, dalla violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità riferibile all'attività sportiva e, in particolare, dalla violazione dei doveri e divieti in materia di trasferimenti si è sostanziato soltanto in esito al giudicato formatosi per effetto della decisione/0034/CFA-2022-2023 della Corte Federale d’Appello. Nel merito, il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e nei sensi di seguito precisati. Nella decisione/0013/TFNSD-2022-2023 la Sezione Disciplinare di questo Tribunale Federale Nazionale ha evidenziato “un dato che è pacificamente acquisito agli atti del processo e che non è mai stato in discussione tra le parti. Tale dato consiste nel fatto che al termine della stagione sportiva 2020-21 ben 55 giovani calciatori del settore giovanile maschile della ASD Condor SA Treviso sono confluiti nell’analogo settore della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSDARL) e ben 36 calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso, in pratica l’intero settore femminile, sono confluite nella neo costituita Treviso Women SSDARL”; ed ha valutato “ molto significativo questo riscontro di fatto, risultando questa “trasmigrazione” così significativa e anomala da non potersi comprendere se non quale effetto di un’operazione di convincimento e di induzione a trasferirsi in una nuova società pur rimanendo la precedente società ASD Condor affiliata e attiva”. Nella decisione/0034/CFA-2022-2023 la Corte Federale di Appello ha ricostruito in modo puntuale le condotte rilevanti ai fini disciplinari, concludendo che “per effetto di tali comportamenti (nel complesso esaminati), ben 55 calciatori del comparto giovanile e 36 calciatrici giovanili e prima squadra del Condor sono stati tesserati nel 2021/2022 con la Treviso FBC 1993 e la neo costituita Treviso Woman, di fatto gestita dalla Treviso FBC 1993”. È, nondimeno, opinione del Collegio che la circostanza fattuale ed incontestabile relativa all’avvenuto trasferimento dei numerosi atleti, nei termini sopra indicati, non deponga per la prova certa che, in assenza dell’attività di proselitismo (beninteso: incontrovertibilmente illecita sul piano disciplinare), nessuno dei predetti atleti si sarebbe effettivamente trasferito alla società Treviso FBC 1993. Piuttosto, risulta certamente provata l’illecita pressione dell’attività di proselitismo sulla formazione della volontà di ciascun atleta circa le decisioni relative al proprio futuro sportivo. Il che determina la risarcibilità del danno lamentato in giudizio entro il limite della lesione della libertà negoziale per effetto di comportamenti che hanno inciso sul consenso dei predetti atleti, orientandolo verso il trasferimento ad altra società calcistica, ma violando in modo conclamato il principio di buona fede contrattuale che, viceversa, avrebbe imposto di attendere la conclusione della stagione 2020 – 2021 e, solo successivamente, instaurare le trattative per i predetti trasferimenti. Entro tale limite, l’accertamento definitivo della Sezione Disciplinare compendia la sussistenza di una condotta non iure e contra jus, connotata da un inequivoco elemento psicologico (dolo). Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, perciò, non può ritenersi giuridicamente fondata la domanda di risarcimento del “mancato introito delle quote di iscrizione annuali dei 55 ragazzi confluiti nella stagione sportiva 2022/2023 nella società Treviso FBC 1993 SSDRL e delle 36 giovani calciatrici confluite nella società Treviso Women SSDARL”; né, tantomeno, “del lucro cessante costituito dal decremento dei ricavi che avrebbe ottenuto negli anni a venire dagli incassi delle quote dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici alla società stessa sottratti per l'illecita e conclamata attività di proselitismo” (cfr. pag. 6 del ricorso); né, ancora, è ristorabile “il danno da perdita di chance per non poter conseguire i premi previsti dagli artt. 96 e ss delle NOIF”, nonché quello “ per la perdita di guadagni in termini di merchandising e sponsorizzazioni” (cfr. pag. 7 del ricorso). Ai fini della quantificazione del danno deve, invece, trovare applicazione l’art. 1226 del codice civile, secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”: un criterio che, nella specie, è da ritenere appropriato in relazione alla complessità della valutazione circa l’incidenza delle condotte illecite sulla libertà negoziale e che, in ogni caso, ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato e che attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051). Tanto premesso, si dispone equo determinare il danno da risarcire alla società ricorrente in €. 8.000,00, oltre interessi legali sino alla data del soddisfo, a carico della società Treviso FBC 1993 SSDRL, la cui responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS risulta definitivamente accertata in sede disciplinare. Per le medesime ragioni va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società Treviso Women ssdrl”.
Avverso la predetta decisione veniva ritualmente e tempestivamente proposto reclamo da parte della società Treviso FBC 1993, la quale articolava otto motivi di censura che possono così essere riassunti: 1) inversione dell’onere probatorio del giudice di I° grado; 2) contraddittorietà della motivazione in merito alla quantificazione del danno; 3) mancanza di motivazione in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di giudizio; 4) omessa pronuncia in ordine alla richieste istruttorie avanzate in I° grado; 5) mancato accoglimento dell’eccezione di carenza di giurisdizione; 6) mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex art. 40 CGS; 7) mancata declaratoria di decadenza dell’azione risarcitoria, atteso il mancato intervento della società Condor nel procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 81 CGS; 8) omessa motivazione in relazione alla richiesta dei premi ex art. 96 delle NOIF.
Con articolata memoria difensiva, ritualmente depositata, la ASD Condor Treviso replicava puntualmente ai motivi di reclamo e proponeva a sua volta gravame incidentale in punto di mancato ed integrale risarcimento del danno emergente e delle altre voci di danno articolate in I° grado.
Si costituiva in giudizio la Treviso Women ssdrl rilevando che né il reclamante principale, né quello incidentale avevano impugnato il capo della sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti e che pertanto la decisone sul punto era coperta dal giudicato.
Con dispositivo 0029/CFA-2023-202 pubblicato in data 1° settembre 2023 la Corte federale così disponeva: “Respinge il reclamo proposto dalla società Treviso FBC 1993 SSDRL. In parziale riforma della decisione impugnata accoglie in parte il reclamo incidentale proposto dalla società ASD Condor Treviso e, per l’effetto, condanna la società Treviso FBC 1993 SSDRL al risarcimento dei danni nella misura di € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore della società ASD Condor Treviso oltre al pagamento delle spese del presente grado, ai sensi dell'art. 55, C.G.S., che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00). Compensa le spese del grado tra la società Treviso Women SSDRL e le altre parti in giudizio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo reitera, pedissequamente, quali motivi di gravame, le questioni pregiudiziali eccepite e puntualmente disattese dal giudice di I° grado con ampia motivazione che questa Corte, condividendone i contenuti, richiama “per relationem”.
Ciò vale per le seguenti censure: 5) mancato accoglimento dell’eccezione di carenza di giurisdizione; 6) mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex art. 40 CGS; 7) mancata declaratoria di decadenza dell’azione risarcitoria atteso il mancato intervento della società Condor nel procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 81 CGS.
Quanto all’eccezione di prescrizione ex art. 40 CGS, come correttamente sollevato negli scritti difensivi dalla società Condor Treviso, la proponibilità dell’azione risarcitoria è maturata al momento del passaggio del tesseramento dei calciatori avvenuto nella stagione sportiva 2021/2022; ciò rende tempestiva l’azione introdotta in data 30/06/2023 (entro la stagione sportiva successiva).
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Quanto al punto 4) circa l’omessa pronuncia in ordine alla richieste istruttorie avanzate in I° grado, va considerato che i procedimenti che originano come quello in esame da infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento sportivo, eccezione (Corte federale d’appello, n. 20/2017-2018). È stato anche ritenuto che il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022).
In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023).
In ogni caso le prove testimoniali addotte dal reclamante involgono, per alcuni versi, valutazioni non ammissibili, per altri riguardano fatti non contestati e comunque risultanti dalle allegazioni documentali prodotte in I° grado e in ogni caso non superano neanche quel giudizio di rilevanza a fronte delle prove a carico afferenti i rapporti tra le parti in causa.
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Quanto al punto 8) dei motivi di gravame: omessa motivazione in relazione alla richiesta dei premi ex art. 96 delle NOIF, non v’è dubbio che il Tribunale ha implicitamente assorbito la decisione nel quantum risarcitorio liquidato in via equitativa.
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Quanto alle censure di merito, si osserva quanto segue.
Possono essere trattati congiuntamente i motivi di reclamo: n. 1) relativo all’inversione dell’onere probatorio del giudice di I° grado e 2) in ordine alla presunta contraddittorietà della motivazione in merito alla quantificazione del danno nonchè il motivo di reclamo incidentale relativo alla intangibilità del giudicato maturato per effetto della decisione n. 34/CFA-2022/2023 e la conseguente erronea quantificazione del danno.
Il motivo di censura in ordine alla presunta inversione dell’onere della prova non coglie nel segno.
Il giudice disciplinare di appello, con statuizione n. 34/CFA-2022/2023, passata in giudicato, ha letteralmente statuito che: “…… per effetto di tali comportamenti (nel complesso esaminati), ben 55 calciatori del comparto giovanile e 36 calciatrici giovanili e prima squadra del Condor sono stati tesserati nel 2021/2022 con la Treviso FBC 1993 e la neo costituita Treviso Woman, di fatto gestita dalla Treviso FBC 1993”.
Ne consegue che, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, risulta accertato con decisione divenuta intangibile, il nesso di causalità tra la condotta lesiva (proselitismo) ed in danno cagionato alla Condor Treviso asd.
Conseguentemente, i quattro elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c. sul quale si fonda la responsabilità extracontrattuale (fatto illecito; dolo o colpa; danno ingiusto e nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno ingiusto) trovano fondamento nella citata decisione della CFA, alla quale, anche sotto tale profilo, il giudice di I° grado avrebbe dovuto uniformarsi.
Al riguardo, ne consegue il rigetto del reclamo principale sia pure con diversa motivazione.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, in parziale accoglimento del reclamo incidentale, la statuizione di I° grado deve essere riformata.
Sia pure condividendo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. si osserva che il TFNSVE avendo qualificato il danno in punto di lesione della libertà negoziale ex art. 1337 c.c. il risarcimento è stato contenuto nei limiti dell’interesse negativo.
Per contro, questa Corte, riqualificando il danno in punto di responsabilità ex art. 2043 c.c. ritiene equo liquidare a titolo risarcitorio la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00) tenendo conto della gravità della condotta lesiva accertata e dell’alto numero di soggetti (91) esodati da una squadra all’altra.
In altri termini il risarcimento a carico della società Treviso FBC 1993 viene aumentato, ma contenuto in via equitativa, nella misura di circa euro 131 per ogni calciatore/calciatrice.
La mancanza di reclamo incidentale in ordine alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in I° grado nei confronti società Treviso Woman ssdrl, esonera questa Corte dal dovere e dall’obbligo di pronunciarsi, atteso la definitività sul punto della statuizione di I° grado.
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Il rigetto in toto del reclamo principale (e quindi anche del terzo motivo di gravame in punto di condanna al pagamento delle spese di lite), attesa la sua manifesta infondatezza, e nel contempo l’accoglimento di quello incidentale, comporta, la condanna al pagamento delle spese di lite in virtù del principio civilistico della soccombenza previsto dall’art. 55 CGS che prevede, a tal fine, il pagamento “fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro”.
Facendo applicazione di detto principio, appare congruo condannare la società Treviso FBC 1993 al pagamento, a titolo di spese legali, della somma di € 1.000,00 (mille/00) pari a quattro volte la misura del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla società Treviso FBC 1993 SSDRL.
In parziale riforma della decisione impugnata accoglie in parte il reclamo incidentale proposto dalla società ASD Condor Treviso e, per l’effetto, condanna la società Treviso FBC 1993 SSDRL al risarcimento dei danni nella misura di € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore della società ASD Condor Treviso oltre al pagamento delle spese del presente grado, ai sensi dell'art. 55, C.G.S., che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00).
Compensa le spese del grado tra la società Treviso Women SSDRL e le altre parti in giudizio.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Stigliano Messuti Vincenzo Barbieri
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce