F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0038/CFA pubblicata il 18 Settembre 2023 (motivazioni) – U.S. Grosseto 1912 SSARL/Sig.ri Diego De Dominicis-Maurizio Borro e Alessandra Andreoni-Michele Arzilli e Stefania Baldanzi

Decisione/0038/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0023/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0024/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0025/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Francesco Sclafani - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero 0023/CFA/2023-2024, 0024/CFA/2023-2024 e 0025/CFA/2023-2024 proposti dalla società U.S. Grosseto 1912 SSARL in data 11.08.2023;

per la riforma delle decisioni del Tribunale federale nazionale Sezione Tesseramenti n. 0005/TFNST, 0006/TFNST e 0007/TFNST del 04.08.2023;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 07.09.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante, l’Avv. Fabio De Dominicis per il Sig. Diego De Dominicis, l’Avv. Gabriele Masocco per i Sig.ri Maurizio Borro e Alessandra Andreoni legali rappresentanti del minore Federico Borro, l’Avv. Fabio Germani per i Sig.ri Michele Arzilli e Stefania Baldanzi legali rappresentanti del minore Tommaso Arzilli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda trae origine da tre ricorsi proposti dalla Società U.S. Grosseto 1912 S.S.a.r.l. “ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F.” “avverso la validità dello svincolo per accordo” con i calciatori Diego De Dominicis, Maurizio Borro e Tommaso Arzilli, tutti tesserati della società ricorrente. In particolare, secondo la prospettazione della società ricorrente:

- in data 15 giugno 2023, la Società aveva ricevuto, via mail, da parte del Dipartimento Interregionale L.N.D., copie degli accordi di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. asseritamente perfezionatisi tra il Grosseto e ciascuno dei predetti calciatori;

- gli accordi di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. portavano, come data di sottoscrizione, il 29/05/2023 ed erano stati depositati il 31/05/2023;

- tuttavia, la ricorrente sosteneva che, contrariamente a quanto riportato nei negozi impugnati, i medesimi si erano perfezionati il 18/11/2022, di talché gli stessi sarebbe risultati depositati ben oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 108 N.O.I.F., con conseguente invalidità degli stessi.

La Società, quindi, attesa la sussistenza di gravi profili di invalidità idonei ad inficiare siffatti negozi, ha impugnato gli stessi innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti che tuttavia dichiarava i ricorsi inammissibili per omessa notifica dei proposti ricorsi all’Organo Federale competente, identificato nel Dipartimento Interregionale – LND.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società U.S. Grosseto 1912 S.s.r.l. insistendo per la riforma della decisione.

All’udienza da remoto del 7 settembre 2023, fissata per la discussione dei reclami, sono comparsi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante, che ha ribadito le conclusioni rassegnate con i proposti gravami; l’Avv. Fabio De Dominicis per il Sig. Diego De Dominicis, l’Avv. Gabriele Masocco per i Sig.ri Maurizio Borro e Alessandra Andreoni legali rappresentanti del minore Federico Borro, l’Avv. Fabio Germani per i Sig.ri Michele Arzilli e Stefania Baldanzi legali rappresentanti del minore Tommaso Arzilli, che hanno insistito per la conferma delle decisioni impugnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, ai sensi dell’art. 87, comma 3 CGS (a mente del quale “ 3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.”), va disposta la riunione dei proposti reclami che, per le ragioni di seguito indicate, devono essere rigettati in quanto inammissibili.

Giova al riguardo premettere che le decisioni reclamate sono pervenute alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dalla U.S. Grosseto 1912 S.s.r.l. essenzialmente sulla scorta di precedenti statuizioni (anche a Sezioni Unite) di questa Corte d’Appello Federale (decisione/0095/CFA-2022-2023 del 3 maggio 2023 e decisione/125/CFA-2022-2023 del 28 giugno 2023), con le quali è stato chiaramente affermato che il ricorso di primo grado proposto innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4 CGS), nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, quindi, si configurano alla stregua di parte necessaria legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.

L’odierna reclamante ha inteso con i proposti gravami enfatizzare la differenza della fattispecie che viene in rilievo nel presente giudizio nonché il relativo regime processuale, rispetto ai citati precedenti di questa Corte Federale d’Appello, derivante dalla circostanza che le predette decisioni sono state adottate con riferimento a vicende nelle quali venivano in rilievo modalità di decadenza dal tesseramento diverse rispetto a quella adottata dall’U.S. Grosseto per risolvere il rapporto con i menzionati calciatori, svincolo nel caso di specie avvenuto ai sensi dell’art. 108 NOIF, rubricato “decadenza dal tesseramento per accordo”.

Più specificamente, nella prospettiva propugnata del reclamante, nell’ipotesi di decadenza concordata del tesseramento e diversamente rispetto a tutte le ulteriori e diverse modalità di decadenza dal tesseramento contemplate nelle NOIF, “ […] nessun provvedimento (rectius, nessun “atto da impugnare”) era stato adottato dal Dipartimento Interregionale […]”. Sicché, sempre secondo la reclamante, “[…] il ricorso avente ad oggetto la “contestazione sulla validità degli accordi depositati”, che deve essere promosso “entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire copia dell’accordo” (art. 108, commi 2 e 3 NOIF) costituisce uno strumento e un’azione del tutto differente rispetto al “ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare (art. 89, comma 1, lettera a) (n.d.r. CGS )”.

Tale ricostruzione, per quanto obiettivamente suggestiva, si palesa tuttavia del tutto infondata in quanto collidente con il dato precettivo desumibile dalla lettera dell’art. 108 NOIF.

Tale disposizione afferma chiaramente che:

“1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.”

Dalla piana lettura di tale disposizione si evince con chiarezza, e non potrebbe essere altrimenti in considerazione del complessivo sistema del tesseramento federale, che la decadenza dal tesseramento, per quanto sia in tal caso effetto di un accordo tra (e, quindi, di un consenso reciprocamente espresso da) il calciatore e la relativa società sportiva, viene disposta da parte degli organi federali, all’esito della verifica compiuta sugli accordi al riguardo sottoscritti e depositati presso le competenti Leghe, Comitati e  Divisioni entro venti giorni dalla loro stipula.

Con il che l’attività di verifica compiuta dai predetti soggetti (Leghe, Comitati, Divisioni) sugli accordi di svincolo, lungi dal poter essere ridotta – come sarebbe paventabile aderendo all’impostazione ermeneutica del reclamante – a funzione meramente segretariale, è intesa dal legislatore federale come produttiva di effetti integrativi dell’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti del contratto di prestazione sportiva; con il conseguente effetto, anch’esso indubitabilmente desumibile dalla disposizione in questione, per cui, in carenza di tale disposizione ovvero in caso di diniego (come potrebbe appunto accadere, ad esempio, ove i predetti organi dovessero constatare la tardività del deposito dell’accordo rispetto alla data di sua sottoscrizione), gli effetti civilistici di tali accordi sarebbero evidentemente preclusi.

Tale valenza costitutiva dell’attività degli organi federali menzionati si ritiene, peraltro, possa trovare plastica conferma nel fatto che il comma 3 dell’art. 108 NOIF utilizza espressamente il sintagma “ha provveduto a restituire” per identificare la natura dell’adempimento cui le Leghe, Comitati e Divisioni sono chiamati, con ciò evocando espressamente il concetto di provvedimento, appunto per significare come anche in tal caso, ed al pari di quanto accade nelle altre ipotesi di decadenza dal tesseramento contemplate dalle NOIF, l’intervento degli organi federali abbia una valenza tutt’altro che meramente formale.

Fermo quanto precede, la ricostruzione operata dalla società reclamante si palesa infondata e non aderente al dato normativo dell’art. 108 NOIF anche sotto un ulteriore e differente profilo.

Ed infatti, essa mira ad enucleare dall’art. 108 NOIF una duplicità di azioni esperibili con riferimento alle vicende che riguardano la decadenza dal tesseramento per accordo che, di contro, non è percepibile dall’analisi della disposizione; in particolare, dai reclami si desume che con riferimento alla decadenza dal tesseramento per accordo, la parte interessata potrebbe proporre un’azione avente ad oggetto la contestazione della validità degli accordi e, soltanto successivamente alla pubblicazione del comunicato ufficiale, sarebbe invece esperibile un’azione avverso un provvedimento.

Tuttavia, l’art. 108 NOIF non contempla affatto la coesistenza di un’azione di accertamento (della validità degli accordi) e di un’azione costitutiva (sostanzialmente impugnatoria) e men che meno consente di desumere l’ulteriore effetto processuale, anch’esso auspicato dalla reclamante, secondo cui soltanto nel caso della proposizione di un’azione avverso il provvedimento sarebbe necessario assicurare pienezza del contraddittorio con conseguente evocazione in giudizio anche del organo della LND.

Inoltre, tale ipotesi interpretativa collide altresì con l’effettivo contenuto della domanda avanzata con il ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale- Sez. Tesseramenti.

Giova infatti rammentare che tale iniziativa processuale è stata avanzata (e non poteva essere altrimenti, stante l’inequivoco tenore della disposizione dell’art. 108 NOIF) a seguito dell’intervenuta restituzione dell’accordo da parte del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (in data 15 giugno 2023), recante evidenza della intervenuta sottoscrizione dell’accordo di svincolo nonché delle tempistiche dei successivi adempimenti operativi (mediante l’apposito gestionale federale).

Sicché, sebbene la domanda avanzata con il ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale-Sezione Tesseramenti fosse incentrata sulla contestazione della validità degli accordi, di fatto essa presupponeva l’intervenuto riconoscimento della correttezza (e validità) di tali accordi operata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel momento in cui tale organo ha provveduto a restituire la relativa documentazione alla U.S. Grosseto; invero e detto altrimenti, l’atto della restituzione è identificato dalla disposizione dell’art. 108 NOIF non già come vuoto adempimento formale ma, appunto, descrittivo dell’esito di una verifica di correttezza formale (perlomeno sul piano della tempistica di deposito) del procedimento di formazione dell’accordo estinguente il rapporto sportivo.

Con il conseguente effetto per cui, a differenza della tesi propugnata dalla reclamante, non è possibile discernere la contestazione della validità degli accordi dalla legittimità dell’operato della Lega, Divisione, Comitati che trova la propria formalizzazione nella intervenuta restituzione di tali accordi alle parti interessate; il che comporta, sul piano prettamente processuale,

a) che non può ragionevolmente ipotizzarsi che il processo scaturente dal ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti ed avente ad oggetto la contestazione della validità degli accordi ai sensi dell’art. 108 NOIF possa svolgersi senza il coinvolgimento necessario anche dell’organo che ha proceduto (rectius, provveduto) alla restituzione del medesimo accordo, configurandosi tale organo come parte resistente e contraddittore necessario nell’ambito di una vicenda che, per tutte le ragioni rappresentate, non può che scaturire proprio dalle valutazioni da esso compiute rispetto all’accordo di decadenza dal tesseramento sottoposto alla sua valutazione e/o approvazione e che, pertanto, lo identificano alla stregua di soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato;

b) che la conseguenza processuale correlata alla mancata rituale evocazione dell’organo preposto a tale valutazione non possa che essere quella dell’inammissibilità dei ricorsi, sulla base delle considerazioni esposte dai precedenti di questa Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 del 3 maggio 2023 e decisione/125/CFA-2022-2023 del 28 giugno 2023), secondo cui in tal senso depongono:

- l’art. 89, comma 1, lett. a), CGS, secondo il quale il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”;

- l’art. 44, comma 1, CGS, secondo il quale “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”;

- l’art. 44, comma 6, CGS, secondo il quale “ tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”;

- l’art. 49, comma 4, CGS, secondo il quale i ricorsi e i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 e copia degli stessi “deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”;

- l’art. 49, comma 7, CGS, secondo il quale “le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”;

- l’art. 106, comma 2, CGS, secondo il quale la Corte Federale di Appello “ se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio”.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                          Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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