F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 046/TFN – SD del 8 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 3724/694pf22-23/GC/GR/ff del 9 agosto 2023, depositato il 10 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Saverio Bufi, Pantaleo Roca e della società ASD Molfetta Calcio – Reg. Prot. 32/TFN-SD

Decisione/0046/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0032/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3724/694pf2223/GC/GR/ff del 9 agosto 2023, depositato il 10 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Saverio Bufi, Pantaleo Roca e della società ASD Molfetta Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con il provvedimento del 9 agosto 2023 indicato in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) il sig. Saverio Bufi, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Molfetta Calcio, per la:

violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale amministratore unico e quindi soggetto dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Molfetta Calcio, consentito e comunque non impedito che l’allenatore sig. Pantaleo Roca, svolgesse l’attività di tecnico – allenatore dei portieri della squadra schierata dalla società ASD Molfetta Calcio, in occasione della gara Molfetta- Brindisi del 16 aprile 2023 valevole per il campionato nazionale di Serie “D”, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare l’inibizione fino al 18 aprile 2023 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 118 del 4 aprile 2023 della Lega Nazionale Dilettanti.

2) il sig. Pantaleo Roca, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di collaboratore 1^ squadra con la società ASD Molfetta Calcio, per la:

violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso svolto l’attività di tecnico – allenatore dei portieri della squadra schierata dalla società ASD Molfetta Calcio, in occasione della gara Molfetta- Brindisi del 16 aprile 2023 valevole per il campionato nazionale di Serie “D”, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare l’inibizione fino al 18 aprile 2023 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 118 del 4 aprile 2023 della Lega Nazionale Dilettanti.

3) la società ASD Molfetta Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Saverio Bufi e Pantaleo Roca così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento istruttorio veniva attivato sulla base di un esposto del 3.2.2023, con il quale venivano segnalate delle presunte irregolarità di varie società di Serie “D”, le quali si sarebbero avvalse della collaborazione di tecnici, con particolare riferimento al ruolo di allenatore dei portieri, sprovvisti delle abilitazioni previste dal Settore Tecnico della FIGC.

L’istruttoria veniva espletata in prima battuta tramite l’acquisizione di notizie dal Settore Tecnico FIGC in merito al tesseramento e alle abilitazioni dei soggetti coinvolti, tramite l’acquisizione dei fogli di censimento delle squadre oggetto di indagine e tramite lo svolgimento dell’osservazione di alcune partite del campionato da parte di due collaboratori della Procura Federale.

A seguito della proroga d’indagine concessa dal Procuratore Generale dello Sport del CONI in data 2.5.2023, il materiale istruttorio veniva implementato con l’acquisizione dei referti arbitrali delle partite di campionato oggetto di osservazione e tramite audizioni personali.

Con specifico riferimento alla vicenda illecita oggetto del deferimento, veniva effettuata l’osservazione della partita del campionato di Serie “D” Brindisi – Molfetta del 16.4.2023 e venivano sottoposti in data 9.5.2023, ad audizione personale i sigg.ri Diamante Crispino e Diame Assame, tesserati come portieri in forza alla società ASD Molfetta Calcio e il sig. Roca Pantaleo, allenatore dei portieri della medesima società ASD Molfetta Calcio.

L’attività di indagine si concludeva in data 15 giugno 2023 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico degli odierni soggetti deferiti.

L’originaria prospettazione accusatoria – correlata al fatto che alcune società sportive avrebbero utilizzato, durante la stagione 2022/2023, un allenatore dei portieri privo di abilitazione federale – veniva invero ridimensionata, atteso che con Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1 luglio 2022 la Lega Nazionale Dilettanti aveva stabilito la concessione della deroga, per la stagione sportiva 2022-2023 all’obbligo di tesserare un allenatore dei portieri abilitato da parte delle società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D.

L’istruttoria consentiva tuttavia di accertare specifici illeciti sia con riguardo alla posizione dell’allenatore dei portieri del Molfetta Calcio (svolgimento dell’attività di tecnico – allenatore dei portieri della squadra schierata in occasione della gara MolfettaBrindisi del 16 aprile 2023 valevole per il campionato nazionale di Serie “D”, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare l’inibizione fino al 18 aprile 2023 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 118 del 4 aprile 2023 della Lega Nazionale Dilettanti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva), sia con riguardo alla posizione dell’allenatore dei portieri delle società FCB Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. e ASD Martina Calcio 1947 (svolgimento dell’attività di tecnico – allenatore dei portieri durante la stagione sportiva 20222023 in assenza dell’iscrizione nell’albo del Settore Tecnico FIGC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF).

Successivamente alla formalizzazione della conclusione delle indagini, i sigg.ri Massimo Cilumbriello (allenatore dei portieri della società FCB Gravina Soc. Coop. Sp. Dil.) e Giovanni Colangelo, quest’ultimo in proprio nonché nell’interesse, quale legale rappresentante, della società FCB Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. ed i sigg.ri Lorenzo Fasciano (allenatore dei portieri della società ASD Martina Calcio 1947) e Anna D’Eredità, quest’ultima in proprio nonché nell’interesse, quale legale rappresentante, della società ASD Martina Calcio 1947, hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

I sigg.ri Saverio Bufi e Pantaleo Roca, analogamente alla società ASD Molfetta Calcio, non facevano pervenire memorie difensive. La Procura Federale ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 10 agosto 2023.

La fase predibattimentale

Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. L’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 5 settembre 2023 risulta regolarmente portata a conoscenza dei sigg.ri Saverio Bufi e Pantaleo Roca e della società ASD Molfetta Calcio con avviso recapitato via “pec” in data 10 agosto 2023 all’indirizzo “mc@pec.molfettacalcio.it”, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

I soggetti deferiti non hanno svolto attività difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 5 settembre 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Saverio Bufi, mesi 2 (due) di inibizione;

- nei confronti del sig. Pantaleo Roca, mesi 2 (due) di squalifica;

- nei confronti della società ASD Molfetta Calcio, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

È altresì comparso il sig. Saverio Bufi, il quale ha rappresentato di non essere stato a conoscenza dell’accaduto.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale - in particolare le risultanze dell’accertamento diretto effettuato dalla Procura Federale durante la partita Brindisi - Molfetta del campionato di Serie “D” del 16.4.2023 e gli esiti dell’audizione in data 9.5.2023 dei portieri del Molfetta Diamante Crispino e Diame Assame e dell’allenatore dei portieri, odierno deferito, Roca Pantaleo – può essere ritenuto dimostrato che sebbene inibito dal Giudice Sportivo Territoriale sino alla data del 18.4.2023 (cfr. Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Serie D, n. 118 del 4 aprile 2023) per aver rivolto frasi ingiuriose al Direttore di gara durante la partita Casarano – Molfetta dell’1.4.2023, il sig. Roca non abbia rispettato la sanzione inflittagli ed abbia per contro partecipato, nel suo ruolo di allenatore dei portieri, all’incontro del 16.4.2023 tra la squadra del Brindisi e quella del Molfetta.

La partecipazione, consistita nella presenza allo stadio e in particolare nel rettangolo di gioco per allenare i portieri durante la sospensione della partita per impraticabilità del campo, risulta documentata dal materiale fotografico allegato dalla Procura Federale e risulta invero confermata dalle deposizioni rese dai portieri e dallo stesso allenatore, il quale si è limitato a minimizzare l’accaduto osservando che l’allenamento sarebbe durato non più di 10 minuti.

Premesso che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale deve essere intesa in termini di squalifica, stante la qualificazione soggettiva del sig. Roca Pantaleo quale tecnico allenatore, la condotta accertata ha chiaramente violato il disposto dell’art. 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

Dell’illecito accertato devono pertanto rispondere sia il sig. Roca Pantaleo, al quale deve essere imputata direttamente la condotta illecita per aver attivamente partecipato all’incontro Brindisi – Molfetta del 16.4.2023 quando non era ancora terminata la squalifica, sia al Presidente della società calcistica Bufi Saverio, al quale deve essere imputato il fatto di non aver impedito la violazione dei precetti federali da parte di un tesserato della società o, quantomeno, il fatto di non aver adottato positivamente misure protettive finalizzate ad impedire l’evento illecito.

In applicazione dell’art.6, commi 1 e 2 CGS, rileva inoltre nella presente fattispecie la responsabilità diretta ed oggettiva della società ASD Molfetta Calcio.

Ad avviso del Collegio la sanzione della squalifica per mesi 2 richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Roca Pantaleo si appalesa adeguata, avuto riguardo alla circostanza che la violazione dell’obbligo di astenersi dalla partecipazione alle partite di campionato è risultata evidente ed intensa, essendosi dispiegata nell’effettuazione di un allenamento pre-partita direttamente nel rettangolo di gioco.

Con riguardo alla posizione del Presidente Bufi, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal deferito nel corso dell’odierna udienza dibattimentale. Il Presidente Bufi ha dichiarato di non essere stato a conoscenza di quanto accaduto e ha pertanto domandato di accertare l’assenza di una sua responsabilità. Il Collegio osserva che il Presidente della società risultava necessariamente tenuto a conoscere i termini della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al proprio tesserato ed avrebbe dovuto impedire la sua presenza in campo, eventualmente attraverso la predisposizione di misure organizzative finalizzate a tale scopo. Di tali attività non è stata tuttavia fornita allegazione, con la conseguenza che sussistono pienamente i presupposti per l’accertamento della sua responsabilità, da qualificare tuttavia secondo un grado di incolpazione minore rispetto a quello accertato per il sig. Roca Pantaleo. In considerazione del complessivo svolgimento fattuale la sanzione può essere prudentemente limitata, nei confronti del sig. Bufi Saverio, a mesi 1 (uno) di inibizione.

Con riguardo infine alla posizione della società ASD Molfetta Calcio, la responsabilità diretta ex art. 6, commi 1 e 2 CGS - in relazione all’operato sia dell’amministratore Bufi (comma 1), sia dell’allenatore Roca (comma 2) – può essere ragionevolmente sanzionata con una somma di denaro a titolo di ammenda - in linea con le richieste della Procura Federale - e definitivamente quantificata nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Saverio Bufi, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per il sig. Pantaleo Roca, mesi 2 (due) di squalifica;

- per la società ASD Molfetta Calcio, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                        Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 8 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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