F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 047-48/TFN – SD del 12 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 3666/866 pf 22-23/GC/SA/ep dell’8 agosto 2023, depositato il 9 agosto 2023, nei confronti dell’O.A. Giuseppe De Luca – Reg. Prot. 29/TFN-SD

Decisione/0047/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3666/866 pf 22-23/GC/SA/ep dell'8 agosto 2023, depositato il 9 agosto 2023, nei confronti dell'O.A. Giuseppe De Luca,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 8 agosto 2023, depositato il giorno successivo, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il sig. De Luca Giuseppe, all'epoca dei fatti associato AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale, appartenente alla Sezione AIA di Paola (CS), per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. a), b), e c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli articoli 4, 5 e 6 del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, in quanto in occasione della gara di II Categoria della Delegazione Distrettuale di Rossano (CS), Nuova Grisolia Calcio - Virtus Cavoleto, disputatasi a Grisolia (CS) in data 18.3.2023, nell'intervallo della stessa, è entrato all'interno dello spogliatoio dell'arbitro, (insieme ad altro soggetto, suo amico e non tesserato), chiedendogli di favorire la squadra del Grisolia.

La fase istruttoria

In data 13/04/2023 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 23.03.2023 dalla Delegazione Territoriale di Rossano (CS) del CR Calabria - LND, con la quale la stessa trasmetteva copia del C.U. n. 25 del 23.03.2023 contenente quanto deliberato del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara Nuova Grisolia Calcio - Virtus Caloveto del 18.03.2023, valevole per il campionato di 2" Categoria, Gir. A, del Comitato Provinciale di Cosenza, che rimetteva gli atti all’Ufficio Inquirente per ulteriori accertamenti alla luce del contenuto del supplemento di rapporto arbitrale, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 866pf22-23 avente ad oggetto “Trasmissione atti del giudice sportivo in ordine al contenuto del supplemento del rapporto arbitrale relativo alla gara Nuova Grisolia Calcio - Virtus Caloveto del 18 Marzo 2023”.

In particolare, il sig. Tonino Fiore, della Sezione arbitrale di Paola, direttore della gara in esame, nel supplemento di rapporto testualmente riportava: “A fine primo tempo venivo raggiunto negli spogliatoi dal signor Giuseppe De Luca associato della Sezione di Paola e da un’altra persona che conoscevo solo di vista e sapevo essere un amico del sig. De Luca. Alla loro presenza come da disposizioni lasciavo la porta aperta, ma dopo una breve conversazione di circostanza che si era consumata sull’uscio della porta aperta dello spogliatoio mentre mi accingevo a rientrare per dissetarmi loro mi seguivano chiudendosi la porta alle loro spalle, chiedendomi espressamente di aiutare con qualche regalino la società del Grisolia.  L’amico del sig. De Luca mi chiedeva di aiutarli tramite la concessione di un rigore perché a detta sua era già riuscito ad avvisare i calciatori del Grisolia. Dopo aver risposto che non avrei concesso questi tipi di favore li invitavo a lasciare il mio spogliatoio e uscire immediatamente dal recinto di gioco”. L’attività istruttoria della Procura, acquisita la documentazione di rito circa le persone e le società coinvolte nel procedimento, si estrinsecava nell’audizione dell’arbitro sig. Fiore, che confermava quanto refertato, in quella del sig. Giuseppe De Luca, che forniva il nome del suo accompagnatore, non tesserato, e negava recisamente quanto sostenuto dall’arbitro, suo collega di Sezione, e in quella dei sigg.ri Carmine Perrotta, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Nuova Grisolia Calcio, Salvatore Cauteruccio, Dirigente Addetto all'arbitro, e Michele Grasso, giocatore e capitano della società ospitante, i quali dichiaravano di non aver assistito, per circostanze varie, a quanto riferito dall’arbitro della gara.

La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e valutata la responsabilità disciplinare del sig. De Luca, provvedeva, con atto del 21.06.2023, alla notifica allo stesso della comunicazione di chiusura delle indagini con la quale gli contestava la violazione delle norme dianzi indicate.

L’avvisato, per il tramite del proprio legale di fiducia, chiedeva di essere nuovamente audito ribadendo, in tale occasione, di non aver mai formulato richieste di alcun genere all’arbitro Fiore. Il sig. De Luca poi, sempre per il tramite del proprio legale, raggiungeva, con la Procura Federale, un accordo per la determinazione della sanzione ridotta ex art. 126 CGS. Tuttavia la Procura Generale dello Sport del CONI, informata ai sensi del terzo comma del predetto articolo, formulava rilievi evidenziando l’impossibilità di usufruire, nella fattispecie, dell’istituto dell’applicazione della sanzione su richiesta prima del deferimento vertendosi in ipotesi di illecito sportivo, peraltro non contestato dall’Organo requirente, e invitava la Procura Federale a procedere al deferimento di talché l’Ufficio si determinava, con atto del giorno 8.08.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Giuseppe De Luca ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 7.09.2023. Nessuna delle parti depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 7 settembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione minima di un anno di sospensione. Nessuno era presente per il deferito.

La decisione

Ritiene il Tribunale, in limine litis, di dover dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere il presente procedimento pur non ignorando quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, con la decisione n. 0009/CFA/2023-2024, assunta all’udienza del 5.07.2023 e pubblicata il 17.07.2023, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura Federale, è stata integralmente riformata la decisione di questo Tribunale n. 190 TFNSD 2022-23 che aveva anch’essa declinato la competenza del Tribunale Nazionale in favore del Tribunale territorialmente competente trattandosi di questione attinente ad attività di tesserati AIA svolta in ambito regionale e non a livello nazionale.

Al fine di meglio comprendere la valutazione del Collegio occorre avere ben presente il quadro normativo di riferimento. Il primo comma, lettera a), dell’art. 83 del CGS, sotto la rubrica “Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale”, così recita: ”1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più̀ ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività̀ in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali”.

Il successivo art. 84, sotto la rubrica “Competenza e composizione della Sezione Disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale”, al primo comma, lettera a), riporta pedissequamente il primo comma, lettera a), dell’art. 83 del CGS senza nessuna

variazione premettendo che “1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine: …”. E ancora, l’art. 92, primo comma, lettera a), del CGS, in tema di “Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale”, precisa che “1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali”. Infine, l’art. 62 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come riformato con C.U. 97/A del 23.12.2022, sotto la rubrica “Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale” stabilisce che “1. Il Tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare- è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell’AIA. 2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d’appello. 3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64”.

A mente di quanto sopra il Collegio ritiene di non poter condividere i principi di diritto enunciati dalla CFA nella citata decisione, in virtù delle seguenti, dirimenti, considerazioni.

1 – La CFA ritiene di dover risolvere l’antinomia determinatasi tra l’art. 62 del nuovo Regolamento AIA, che trasferirebbe alla Sezione Disciplinare del TFN l’intero “pacchetto giustizia” relativo ai tesserati AIA senza distinzione tra attività a livello nazionale e attività a livello regionale, e gli artt. 83, 84 e 92 CGS, che invece operano tale distinzione sotto il profilo della competenza, “non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (art.62 del nuovo Regolamento AIA, lex posterior derogat priori)”.

Affermato tale principio, la CFA si fa scrupolo di esaminare, in via subordinata data l’affermata prevalenza “ della successione temporale delle disposizioni”, anche la relazione gerarchica fra le norme affermando “Se anche se si volesse accedere al criterio della gerarchia delle fonti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 35/2017), gli esiti non cambierebbero: l’art. 2 dello Statuto FIGC, prevede la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. E poiché il Comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone per gli associati AIA la potestà disciplinare degli Organi Giudicanti della FIGC “di livello nazionale di primo e secondo grado”, la scelta inequivoca del Legislatore federale è stata quella di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale”.

Ad avviso del Tribunale, così operando, la decisione della CFA non convince alla luce delle considerazioni che seguono.

1a) Il criterio di gerarchia delle fonti non può essere considerato un criterio secondario per risolvere un conflitto fra due norme. Ammesso e non concesso che le due fonti normative possano considerarsi equiordinate, il che non è nel caso di specie come vedremo a breve, si potrebbe anche sostenere che prevalga la successione temporale delle disposizioni ma solo e solamente se le due fonti siano effettivamente paritetiche. Ne consegue che il primo criterio da adottare, per valutare la prevalenza di due norme antitetiche l’una sull’altra è, senza ombra di dubbio, quello di natura gerarchica. D’altronde tale principio è stato affermato proprio dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che il Giudice del gravame cita nella propria decisione e cioè nella sentenza n. 35/2017 che, in conformità a precedenti univoci, afferma che “… non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti…” e che “Pertanto, … dette disposizioni primarie, così come contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevalgono sulle circolari applicative, in caso di conflitto tra le due previsioni …”.

1b) Se poi si opera una la valutazione del criterio delle fonti dell’ordinamento federale, a mente del sesto e ultimo comma dell’art. 2 dello Statuto federale, fonte primaria, è agevole rilevare che al secondo posto, in posizione paritaria, vengono collocate le norme contenute nelle NOIF, quelle del CGS e “le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale”. In posizione più graduata sono posti “gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile”. Il Regolamento AIA è quindi in posizione subordinata rispetto al CGS.

A questo punto occorre osservare che l’art. 62 del Regolamento AIA non è una disposizione emanata dal Consiglio Federale ma è una disposizione emanata dall’AIA stessa che, sulla sollecitazione operata dal Consiglio Federale nell’esercizio della funzione di controllo finalizzata all’eventuale approvazione delle modifiche normative richieste come da C.U. n. 74/A, ha dovuto modificare il proprio Regolamento che è poi stato approvato dal citato organo federale con C.U. 97/A del 23.12.2022. La valutazione gerarchica delle fonti va quindi operata fra le norme contenute nel CGS e quelle, sia pure posteriori ma cedevoli nel rango, del nuovo Regolamento AIA non “emanato” dal Consiglio Federale, che si è limitato ad approvarlo.

D’altra parte, non può essere un caso che il legislatore statutario, sia al già citato ultimo comma dell’art. 2 dello Statuto, laddove si parla delle “altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale”, sia all’art. 27, comma 2, che a proposito delle funzioni del Consiglio Federale prevede che “emana le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l’esame di cui allo Statuto del CONI” usi il verbo “emanare”, nel mentre alla lettera m) del terzo comma del medesimo articolo stabilisce che tale organo “ approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell’AIA, del Settore tecnico e del Settore per l’attività giovanile e scolastica”. È, quindi, di tutta evidenza che il Consiglio federale detta gli indirizzi ma non emana i “regolamenti” con la conseguenza che le modifiche del Regolamento AIA sono state certamente sollecitate dal Consiglio Federale ma emanate dall’AIA e quindi approvate dal Consiglio Federale.

In carenza, dunque, di equiordinazione fra le norme, certamente non può operare il criterio della successione temporale delle disposizioni, con la conseguenza che gli articoli del CGS che regolano la competenza del TFN e dei TFT in materia di tesserati AIA prevalgono sul dettato del Regolamento AIA.

2 – Ma vi è di più.

Lo Statuto del CONI, all’art. 7, comma 5 lettera L), prevede che la Giunta Nazionale di tale organismo “l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”. A sua volta, il secondo comma del già citato art. 27 dello Statuto FIGC, prevede che “2. Il Consiglio Federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l’esame di cui allo Statuto del CONI”.

Non è revocabile in dubbio che le norme contenute nel nuovo Regolamento AIA, relative alla modifica della competenza a giudicare, sotto il profilo disciplinare, i tesserati della predetta Associazione, sottratti alla loro giustizia domestica, siano certamente incisive e assolutamente innovative in tema di giustizia sportiva e pertanto, in ossequio alle norme dianzi evidenziate si sarebbe dovuto provvedere a sottoporle all’attenzione della Giunta Nazionale del CONI per la loro approvazione.

La carenza di tale necessario e inderogabile passaggio rende le norme innovative inefficaci sino alla loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI con la conseguenza che le uniche norme di riferimento sono e restano, per l’appunto, quelle di cui agli artt. 83, 84 e 92 del CGS.

3 – Il Tribunale intende, infine, offrire altri due brevi spunti di riflessione.

3a) Il legislatore federale, nello stilare il Codice di Giustizia Sportiva, ha inteso stabilire un preciso e generale criterio di competenza territoriale stabilendo che il TFN, Sezione disciplinare, sia giudice Nazionale di primo grado per quelle che in linea di massima siano le attività di livello nazionale nel mentre ai vari TFT, territorialmente competenti, è devoluta la competenza per le attività di livello regionale, provinciale e comunale. Conferendo al TFN la competenza sui tesserati AIA, indistintamente di qualsiasi livello, si opererebbe una ingiustificata deroga ai principi generali enunciati, collaudati e consolidati nel tempo. 3b) Non solo. Operando in conformità al dettato normativo così come interpretato dalla CFA si sottrarrebbero i tesserati AIA che operano a livello locale al loro “giudice naturale” e si creerebbe un’insanabile disparità di trattamento tra i vari tesserati per cui, a mero titolo esemplificativo, in caso di violazione disciplinare commessa da un giocatore di seconda categoria lo stesso sarebbe giudicato dal TFT territorialmente competente nel mentre la violazione commessa dall’arbitro della stessa gara di seconda categoria verrebbe valutata a livello nazionale.

Ciò posto, rilevato che nella fattispecie sottoposta all’esame di questo Tribunale appare palese che il procedimento instaurato dalla Procura Federale, a seguito della segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rossano (CS), investa un associato AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale Regionale (OTR), appartenente alla Sezione AIA di Paola (CS), che svolge attività in ambito territoriale, deve affermarsi, ai fini della competenza territoriale, l’operatività dell’art. 92 del CGS.

In ragione di quanto sin qui evidenziato, ritiene il Collegio che la competenza a decidere il presente procedimento spetti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della LND, cui d’ufficio si provvede a trasmettere gli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – LND, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

 

 

Depositato in data 12 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

ERRATA

Decisione/0048/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

Vista la Decisione n. 47/TFN-SD del 12 settembre 2023;

ritenuto che, per mero errore di trascrizione, è stata utilizzata la dizione “incompetenza territoriale” laddove quella corretta e voluta era “incompetenza funzionale”;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pronuncia la seguente errata corrige alla decisione n. 47/TFN-SD, sostituendo, ovunque presente, la dizione “incompetenza territoriale” con la dizione “incompetenza funzionale”.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                            IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 12 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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