F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 049/TFN – SD del 12 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 3766 /1087pf22-23/GC/blp del 9 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Capozzoli Giuseppe, Romano Vincenzo Aminta, Romano Marco Arturo e della società US Viterbese 1908 Srl – Reg. Prot. 30/TFN-SD

Decisione/0049/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0030/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Claudio Croce – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Ermando Bozza – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3766/1087pf22-23/GC/blp del 9 agosto 2023, nei confronti della società US Viterbese 1908 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 9 agosto 2023 la Procura Federale, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sigg.ri: - Capozzoli Giuseppe, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della US Viterbese 1908 Srl, dal 23 giugno 2022: per la violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della US Viterbese 1908 Srl, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S ex comma 8 dell’art. 20 bis delle NOIF: 1) dal sig. Romano Vincenzo Aminta, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl (e già detentrice del suo 10,09%), la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del Legale Rappresentante della società acquirente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria della società acquirente; 2) dal sig. Romano Marco Arturo, n.q. di socio titolare di quote pari all’80,39% della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl (e già detentrice del suo 10,09%), la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; - Romano Vincenzo Aminta, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della US Viterbese 1908 Srl: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, per non aver depositato, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tecnologia & Sicurezza Srl, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del Legale Rappresentante della società acquirente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria della società acquirente;

- Romano Marco Arturo, n.q. di socio titolare di quote pari all’80,39% della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della US Viterbese 1908 Srl: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, per non aver depositato, nella sua qualità di socio della Tecnologia & Sicurezza Srl, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità;

- la società US Viterbese 1908 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali di particolare importanza risultavano:

- la segnalazione della Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie sull’esito delle verifiche svolte relativamente all’acquisizione di partecipazioni societarie che ha interessato la società US Viterbese 1908 Srl, in relazione a quanto previsto dall’art. 20-bis, comma 8 delle NOIF;

- la documentazione trasmessa dalla US Viterbese 1908 Srl con pec in data 25 luglio 2023;

- l’audizione in data 1° agosto 2023 del sig. Romano Marco Arturo n.q. di socio della Tecnologia & Sicurezza Srl.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione l’udienza del 5 settembre 2023.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Giuseppe Capozzoli, Vincenzo Aminta Romano e Marco Arturo Romano depositavano proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Paolo Rodella, in rappresentanza di tutti i deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi. Il procedimento proseguiva dunque nei confronti della sola US Viterbese 1908 Srl.

Il dibattimento

In sede di discussione il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi nei confronti della società la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza durante il corso della corrente stagione sportiva.

L’avv. Paolo Rodella, in rappresentanza della US Viterbese 1908 Srl, si riportava alla documentazione già depositata in atti, rilevando che la Tecnologia & Sicurezza Srl, con atto del 2 maggio 2023, aveva poi retrocesso la quasi totalità delle quote in precedenza acquistate in modo da ricondurre la precedente operazione entro i limiti di cessione del 10%; per il resto, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.

La decisione

Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità della società deferita.

Risulta infatti pacifico dall’esame degli atti del procedimento, ed in realtà non è oggetto di contestazione, che in occasione della cessione di quote del 15 marzo 2023, con cui la Romano Immobiliare Srl trasferiva alla Tecnologia & Sicurezza Srl il 19,8% delle partecipazioni detenute nella US Viterbese 1908 Srl, non siano stati trasmessi alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) i documenti relativi alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria dei soggetti interessati all’acquisizione delle quote (appunto la Tecnologia & Sicurezza Srl) richiesti dall’art. 20 bis delle NOIF.

Inoltre, nonostante il sollecito della stessa Co.A.P.S. del 18 aprile 2023, la Società deferita non trasmetteva quanto richiesto, ma si limitava ad inviare la documentazione relativa ad una seconda, diversa e distinta cessione, con cui il 2 maggio 2023 veniva ceduta dalla stessa Tecnologia & Sicurezza Srl una quota pari al 18,18% della US Viterbese 1908 Srl a due ulteriori e distinti soggetti (il 9.09% alla Edilbonus Srl ed il 9,09% alla Federsicurezza Italia Servizi Srl).

Orbene è indubbio che nel caso in esame vi siano state dunque due diverse e distinte operazioni: una nel marzo 2023 riguardante la cessione del 19.8% della US Viterbese 1908 Srl dalla Romano Immobiliare Srl a favore della Tecnologia & Sicurezza Srl ed una nel maggio 2023 riguardante la cessione del 18,18% della US Viterbese 1908 Srl (tramite due quote ciascuna rappresentativa del 9.09% delle partecipazioni sociali) dalla Tecnologia & Sicurezza Srl alla Edilbonus Srl ed alla Federsicurezza Italia Servizi Srl.

In relazione alla prima cessione del 15 marzo 2023, che superava il limite del 10% del capitale sociale della US Viterbese 1908 Srl, sussisteva certamente l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 20 bis delle NOIF per la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria dei soggetti interessati all’acquisizione.

Le tesi difensive della deferita non possono ritenersi fondate. In primo luogo nessuna retrocessione di quote v’è stata in occasione della seconda cessione di quote, nel maggio del 2023; in secondo luogo - ed il rilievo è davvero tranchant - anche un’ipotetica legittima retrocessione di quote all’originario acquirente (i.e. la Romano Immobiliare Srl) non avrebbe comunque eliminato l’obbligo di trasmissione dei documenti richiesti dall’art. 20 bis delle NOIF in relazione alla prima cessione del 15 marzo 2023 comunque effettuata, certamente valida ed efficace seppure per un limitato periodo di tempo.

Quanto alla sanzione a carico della deferita, questo Tribunale ritiene congrua quella di cui al minimo edittale previsto dall’art. 32, comma 5 quater, del CGS, così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società US Viterbese 1908 Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2023.

 

                                                                                            IL PRESIDENTE

                 Pierpaolo Grasso

I RELATORI

Roberto Pellegrini

Ermando Bozza

Luca Voglino                                                                                                            

                 

Depositato in data 12 settembre 2023.                                                                                                                                                               

                                                                                

IL SEGRETARIO

Marco Lai    

 

 

 

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