F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 056/TFN – SD del 21 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 5086/1191pf 22-23/GC/SA/mg del 25 agosto 2023, nei confronti dei sigg.ri Lo Grande Giovanni, Gallo Antonio, Colombo Antonino, Gallo Massimo e della società PGS Villaurea ASD – Reg. Prot. 42/TFN-SD
Decisione/0056/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente (Relatore)
Serena Callipari – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5086/1191pf 2223/GC/SA/mg del 25 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Lo Grande Giovanni, Gallo Antonio, Colombo Antonino, Gallo Massimo e della società PGS Villaurea ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 5086/1191pf 22-23/GC/SA/mg del 25 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri:
1) Lo Grande Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della PGS Villaurea ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione delle gare Villaurea ASD - Ecosistem Lamezia Soccer disputata in data 18 febbraio 2023, e, Villaurea ASD Città Di Palermo disputata in data 1° aprile 2023, valevoli per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 - 2023;
2) Gallo Antonio, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società PGS Villaurea ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione delle gare Villaurea ASD - Ecosistem Lamezia Soccer disputata in data 18 febbraio 2023, valevole per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Gallo Massimo, tesserato per la Villaurea ASD dal 17/ novembre 2022 quale tecnico Serie B Calcio a 5;
3) Colombo Antonino, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società PGS Villaurea ASD, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione della gara Villaurea ASD - Citta Di Palermo disputata in data 1° aprile 2023, valevole per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Gallo Massimo, tesserato per la Villaurea ASD dal 17 novembre 2022 quale tecnico Serie B Calcio a 5;
4) Gallo Massimo, all’epoca dei fatti allenatore della PGS Villaurea ASD tesserato per la predetta società dal 17 novembre 2022, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per non aver preso parte alla gara Villaurea ASD - Ecosistem Lamezia Soccer disputata in data 18 febbraio 2023, e alla gara Villaurea ASD - Citta Di Palermo disputata in data 1° aprile 2023, entrambe valevoli per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 - 2023, in qualità di allenatore Serie B Calcio a 5 della società PGS Villaurea ASD, come si evince dalle relative distinte delle rispettive gare acquisite in atti;
5) e della società PGS Villaurea ASD per rispondere della responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lo Grande Giovanni, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, dal sig. Gallo Antonio ed il sig. Colombo Antonino nella loro qualità di Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, nonché dal sig. Gallo Massimo, nella qualità di allenatore, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sig.ri Lo Grande Giovanni, Gallo Antonio, Colombo Antonino, Gallo Massimo, nonché la società PGS Villaurea ASD, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Nicola Monaco, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Lo Grande Giovanni, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Gallo Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Colombo Antonino, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;
- per il sig. Gallo Massimo, giornate 2 (due) di squalifica;
- per la società PGS Villaurea ASD, euro 133,34 (centotrentatre/34) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 settembre 2023.
IL PRESIDENTE RELATORE
Amedeo Citarella
Depositato in data 21 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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