F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 059/TFN – SD del 26 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6369/11pf23-24/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti dei sig.ri Giuliano Forani, Sara Papetti, nonché nei confronti della società ADP Santa Maria Apparente – Reg. Prot. 55/TFN-SD
Decisione/0059/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Gaetano Berretta – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Gaia Golia – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6369/11pf2324/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti dei sig.ri Giuliano Forani, Sara Papetti e Elpidio Belli, nonché nei confronti della società ADP Santa Maria Apparente,
il seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 6369/11pf23-24/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti di:
1) sig. Giuliano Forani, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione della gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2;
2) sig.ra Sara Papetti, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere la stessa, in occasione della gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Elpidio Belli;
3) sig. Elpidio Belli, all’epoca dei fatti allenatore di allenatore della società ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per non aver preso parte alla gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti;
4) ADP Santa Maria Apparente, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ragione dei comportamenti posti in essere dai soggetti per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati rispettivamente il sig. Giuliano Forani, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, la sig.ra Sara Papetti, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, e il sig. Elpidio Belli, nella qualità di allenatore.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Giuliano Forani, la sig.ra Sara Papetti e la società ADP Santa Maria Apparente, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuliano Forani, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la sig.ra Sara Papetti, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società ADP Santa Maria Apparente, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Depositato in data 26 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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