F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 061/TFN – SD del 26 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4818/1012pf22-23/GC/PM/mg del 23 agosto 2023, depositato il 25 agosto 2023, nei confronti della società ACR Siena 1904) – Reg. Prot. 41/TFN-SD
Decisione/0061/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0041/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Serena Callipari – Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4818/1012pf22- 23/GC/PM/mg del 23 agosto 2023, depositato il 25 agosto 2023, nei confronti della società ACR Siena 1904,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 4818/1012pf22-23/GC/PM/mg, depositato in data 24 agosto 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la società ACR Siena 1904 SpA, “per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver reiterato censure già decise dalla Corte Federale d’Appello, atteso che a seguito della pronuncia di soccombenza in primo grado del 30-01-23 emessa dal Tribunale Federale Nazionale sez. Vertenze economiche per il mancato pagamento da parte della ACR Siena 1904 di somme dovute alla società San Miniato, cui seguiva il reclamo da parte del Siena presso la CFA, nonostante la conferma della soccombenza in secondo grado con decisione 74/CFA/2022- 2023 del 20 febbraio 2023, la stessa ACR Siena 1904 temerariamente riproponeva il giudizio sulla medesima convenzione stipulata tra le parti con un ulteriore reclamo del 17-03-23 anch’esso rigettato dalla Corte Federale d’Appello, reiterando censure già decise dalla stessa Corte in data 20-02-23, così come altresì evidenziato nel secondo pronunciato emesso con decisione n. 92/CFA/2022-23 del 21-04-23 – Proc. 0112/CFA 2022-23”.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla trasmissione degli atti alla Procura Federale, disposta dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, con decisione n. 92/CFA/2022 – 2023, per accertamenti in ordine alla presunta natura temeraria della controversia tra le società ACR Siena 1904 e GS San Miniato.
Nel corso delle indagini, la Procura Federale procedeva ad acquisire vari documenti, tra i quali di particolare importanza all’esito dell’istruttoria risultavano:
- segnalazione e atti trasmessi dalla Corte Federale d’Appello FIGC (decisione n. 92/CFA/2022-23 del 21 aprile 2023 – Proc. 0112/CFA 2022-23);
- ricorso e allegati TFN vertenze economiche GS San Miniato/ACR Siena 1904 spa dell’8 febbraio 2023;
- reclamo e allegati ACR Siena 1904 spa avverso decisione TFN Sez. Vertenze Economiche del 17 marzo 2023;
- istanza e allegati CFA ex art. 103, comma 2, CGS GS San Miniato del 17 marzo 2023;
- memoria costituzione e allegati GS San Miniato del 7 aprile 2023;
- decisione 0074/CFA 2022-23 del 20 febbraio 2023 Proc. 0099/CFA 2022/23 su Reclamo ACR Siena 1904 Spa del 06.02.2023;
- reclamo e allegati ACR Siena 1904 del 06.02.2023 avverso decisione TFN Sez. Vertenze Economiche del 30 gennaio 2023;
- memoria di costituzione e allegati GS San Miniato del 17 febbraio 2023;
- verbale udienza CFA del 13 aprile 2023;
- memoria difensiva per la ACR Siena 1904 spa del 14 febbraio 2023;
- dispositivo CFA reclamo 0112/CFA/2022-23 proposta da ACR Siena il 17 marzo 2023;
- decisione CFA su reclamo ACR Siena del 17 marzo 2023.
A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini del 21 luglio 2023, la ACR Siena 1904 SpA non faceva pervenire alcuna memoria, né chiedeva di rendere dichiarazioni.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 21 settembre 2023, ore 12:10.
Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 21 settembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza, è comparso l’avv. Nicola Monaco, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
Nessuno è comparso per la società deferita.
La decisione
Il Tribunale ritiene provata la responsabilità della deferita.
Dall’istruttoria è emerso che tra la società ACR Siena 1904 SpA e la GS San Miniato ASD è stata stipulata, in data 31 agosto 2022, una “Convenzione settore giovanile femminile” volta a disciplinare i rapporti di collaborazione in materia di sviluppo del calcio femminile e che tra le parti contraenti sono sorti contrasti riguardanti il pagamento degli oneri economici derivanti dalla stessa.
Detti contrasti hanno dato origine a diversi contenziosi ed in particolare:
a) un primo contenzioso promosso dalla società GS San Miniato ASD, con ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, avente ad oggetto il pagamento delle rate di novembre e dicembre 2022, accolto con la Decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, confermata in appello con la Decisione n. 74/CFA-2022-2023
b) un secondo contenzioso, riguardante il pagamento delle rate di gennaio e febbraio 2023, introdotto con ricorso accolto dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con la Decisione n. 27/TFNSVE-2022-2023, confermata in appello con la Decisione n. 92/CFA-2022-2023.
Dalle suddette decisioni – entrambe in atti - emerge che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con decisione n. 27/TFNSVE-2022-2023, nell’accogliere il ricorso della società GS San Miniato ASD richiamava la propria decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, ribadendo la validità della convenzione in questione ritualmente depositata presso i competenti uffici federali e dichiarava l’adempimento da parte della Società ricorrente delle obbligazioni discendenti dal rapporto convenzionale, circostanza, peraltro, non contestata dalla ACR Siena 1904 SpA, che si era limitata a contestare l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dell’obbligazione di pagamento posta a suo carico per l’asserita astrattezza dell’unica clausola contrattuale disciplinante i rapporti economici, doglianza già esaminata dalla Corte Federale d’Appello che, adita dalla stessa ACR Siena sul gravame della pronuncia n. 25 TFNSVE-2022-2023, con Decisione/0074/CFA-2022-2023 aveva inequivocabilmente e definitivamente stabilito che “la circostanza che – nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 – ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso ‘di pari importo e dal successivo con inizio dalla mensilità di novembre 2022”. […] E non potrebbe essere diversamente sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c., secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, in quanto una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione.
Avverso la decisione n. 27/TFNSVE-2022-2023 la ACR Siena 1904 SpA proponeva ricorso articolando un unico motivo di censura e chiedendo “in via principale, nel merito, in riforma della decisione impugnata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza ed indeterminabilità del ‘contributo’ oggetto della ‘Convenzione’ di che trattasi e, per l’effetto, disporre che nessun contributo ACR Siena 1904 Spa sia tenuta a corrispondere a GS San Miniato ASD per impossibilità di determinarne l’ammontare.”
Di fatto, la ACR Siena 1904 Spa, con il reclamo del 17 marzo 2023, aveva reiterato pedissequamente le censure articolate avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche n. 25/2022/2023 già respinte dalla medesima Corte Federale con decisione 74/CFA/2022-2023 del 20 febbraio 2023, con l’unica differenza riguardante la richiesta di pagamento di mensilità diverse, ma pur sempre attinenti alla stessa convenzione tra le parti e, dunque, era consapevole dell’esito che avrebbe prodotto il reclamo.
La Corte Federale d’Appello, pertanto, con Decisione/0092/CFA-2022/2023, respingeva il reclamo in ragione della sua manifesta infondatezza e condannava la reclamante al pagamento delle spese di lite in virtù del principio civilistico della soccombenza previsto dall’art. 55 CGS e, ai sensi dell’art. 12, comma 3, CGS “atteso che la natura temeraria della lite assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare”, disponeva la segnalazione del fatto alla Procura Federale.
Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la violazione sul piano disciplinare dell’art. 4, comma 1, CGS, così come contestato nell’atto di deferimento.
I doveri di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.4, comma 1, CGS, si connotano nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 4, CGS, non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta (così, CFA SS.UU., decisione/0032/CFA-2023/2024; CFA SS.UU., decisione 0110/CFA-2022/2023).
Invero, il principio civilistico della soccombenza di cui all’art. 55 CGS ha evidenti finalità deflattive del contenzioso ed è volto alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente, condotta ritenuta sussistente dalla Corte Federale d’Appello con la decisione n. 92/CFA-2022/2023.
Ritiene il Tribunale, che la suddetta condotta processuale della deferita rilevi ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in quanto l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità è prescritta dall’art. 4, comma 1, CGS “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (CFA, SS.UU., n. 29/2022- 2023; CFA, SS.UU., n.13/2019-2020; CFA, SS.UU., n.17/2019-2020) e rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all’ordinamento federale che ha assunto nel tempo una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell’ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell’ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l’ordinamento federale (Corte Federale d’Appello, SS.UU., n. 69/2021-2022).
Le condotte descritte nell’atto di deferimento configurano una responsabilità disciplinare per violazione dei doveri indicati dall’art. 4, comma 1, del CGS, perché presentano un legame con la materia sportiva.
Nel caso di specie, ACR Siena 1904 SpA in violazione dei canoni comportamentali della lealtà, della correttezza e della probità ha generato contenzioso reiterando pedissequamente censure già proposte e decise, pur essendo consapevole dell’esito che avrebbe prodotto il reclamo, con conseguenti effetti pregiudizievoli sia per la controparte, nei cui confronti aveva assunto specifici impegni tramite la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, sia per gli organi della giustizia sportiva per il dispendio di attività che si sarebbe potuto evitare rispettando i predetti canoni.
Ritenuto quanto sopra, in adesione alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ACR Siena 1904 la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Amedeo Citarella
Depositato in data 26 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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