F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 063/TFN – SD del 27 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 4606/1000pf22-23/GC/CAMS/mg del 21 agosto 2023, depositato il 23 agosto 2023, nei confronti del sig. Pietro Paolella e della società ANR NF Ardea Calcio, già ASD Team Nuova Florida 2005) – Reg. Prot. 37/TFN-SD

Decisione/0063/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0037/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.  4606/1000pf2223/GC/CAMS/mg del 21 agosto 2023, depositato il 23 agosto 2023, nei confronti del sig. Pietro Paolella e della società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento n. 4606/1000pf22-23/GC/CAMS/mg del 21 agosto 2023, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. - il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 11, delle N.O.I.F. per aver omesso di pagare al calciatore Panos Katseris la somma stabilita dalla decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione;

2.- la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Pietro Paolella, così come descritta nel precedente capo di incolpazione

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dall’esposto del 17.04.2023 dell’Avv. Anna Piras, in rappresentanza del calciatore Panos Katseris, con il quale veniva segnalato il mancato pagamento, a tale data, da parte della A.S.D. Team Nuova Florida 2005, di quanto disposto con la decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023 recante la condanna della predetta società al versamento, in favore del calciatore in questione, della somma di 3.400,00 “entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla

data della presente comunicazione”.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Pietro Paolella all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per aver omesso di pagare al calciatore Panos Katseris le somme stabilite dalla decisione della Commissione Accordi pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione;

1. - la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società ASD Team Nuova Florida 2005 per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro Paolella, legale rappresentante p.t. della società.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i soggetti indagati non facevano pervenire memoria difensiva, né avanzavano richiesta di essere ascoltati.

La Procura, pertanto, notificava il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, non venivano compiute attività difensive da parte dei soggetti deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 21.09.2023 è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura, il quale si è riportato all’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

L’istruttoria svolta ha consentito di accertare la responsabilità dei soggetti deferiti.

In particolare, risulta dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini che:

- con decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023, relativa al ricorso promosso dal calciatore Panos Katseris avverso la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, quest’ultima è stata condannata al pagamento della somma di 3.400,00 a favore del proprio tesserato “entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione”; - con la medesima decisione è stato ordinato alla società condannata di trasmettere al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento con apposita liberatoria datata e sottoscritta dal calciatore creditore;

- tale decisione è stata comunicata, via pec, nella medesima data del 16.02.2023 alla società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 affinché vi ottemperasse entro il termine concesso;

- in data 16.03.23 la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 ha trasmesso al Dipartimento Interregionale copia della ricevuta contabile di bonifico effettuato al calciatore, senza tuttavia alcuna liberatoria firmata;

- in data 04.2023 l’Avv. Anna Piras, in rappresentanza del calciatore Panos Katseris, ha presentato un esposto segnalando il mancato pagamento, a tale data, da parte della A.S.D. Team Nuova Florida 2005 di quanto disposto con la decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023.

Ebbene, le risultanze istruttorie palesano la responsabilità dei deferiti in quanto la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 non ha provveduto al dovuto pagamento nel termine all’uopo concesso, non costituendo prova contraria la semplice disposizione di bonifico trasmessa il 16.03.23. Infatti, la ricevuta contabile di bonifico non assurge al rango di prova del pagamento e, per giunta, non è conforme alle modalità prescritte dalla decisione per dimostrare l’avvenuto effettivo versamento. D’altra parte, il pagamento si perfeziona allorché la somma di denaro entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non con il mero ordine inoltrato alla banca di dare corso al pagamento, considerando che la disposizione di pagamento impartita alla banca è, a certe condizioni, revocabile o suscettibile di storno.

Nel caso di specie, quindi, a fronte dell’assenza dell’apposita liberatoria datata e sottoscritta dal calciatore creditore e della dichiarazione resa da quest’ultimo di non aver ricevuto il versamento dovuto, non avendo la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 fornito prova contraria neppure nel corso del presente procedimento, il Collegio ritiene integrata la contestata violazione del mancato pagamento entro il termine all’uopo concesso da parte della A.S.D. Team Nuova Florida 2005 di quanto disposto con la decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 240 del 16.02.2023.

In ragione di quanto precede, sussistono le responsabilità dei deferiti per i fatti accertati così come contestati dalla Procura, ossia in particolare: la violazione da parte del sig. Paolella dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 11, delle N.O.I.F. e la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 per la condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Paolella dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso e in ragione della cornice edittale prevista dall’art. 31 commi 6 e 7 del CGS, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 27 settembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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