F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 064/TFN – SD del 29 Settembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6369/11pf23-24/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti del sig. Elpidio Belli – Reg. Prot. 55/TFN-SD
Decisione/0064/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Gaetano Berretta – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Gaia Golia – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6369/11pf23-24/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti del sig. Elpidio Belli,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con l’atto indicato in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
1) sig. Giuliano Forani, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione della gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2;
2) sig.ra Sara Papetti, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere la stessa, in occasione della gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Elpidio Belli;
3) sig. Elpidio Belli, all’epoca dei fatti allenatore della società ADP Santa Maria Apparente, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per non aver preso parte alla gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti;
4) ADP Santa Maria Apparente, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ragione dei comportamenti posti in essere dai soggetti per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati rispettivamente il sig. Giuliano Forani, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, la sig.ra Sara Papetti, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, e il sig. Elpidio Belli, nella qualità di allenatore.
La fase istruttoria
Il procedimento istruttorio veniva attivato sulla base di una segnalazione del 6.6.2023, con la quale il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 trasmetteva l’elenco delle distinte di gara delle partite di campionato della LND – Divisione Calcio a 5, relative alla seconda parte della stagione 2022/2023, nelle quali sarebbe stata omessa l’indicazione dell’allenatore da parte delle società sportive.
Nello specifico la Procura Federale analizzava la partita del Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2 Atletico Foligno – Santa Maria Apparente del 5.2.2023, in relazione alla quale risultava omessa, da parte della società ASD Santa Maria Apparente, l’indicazione dell’allenatore Elpidio Belli nella distinta di gara.
L’istruttoria veniva espletata tramite l’acquisizione del referto della partita di campionato, della distinta di gara della società ADP Santa Maria Apparente, del foglio di censimento s.s. 2022-2023 e del modulo richiesta tesseramento Settore Tecnico dell’allenatore sig. Elpidio Belli.
L’attività di indagine si concludeva in data 26 luglio 2023 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico degli odierni soggetti deferiti.
In data 13 agosto 2023 il sig. Elpidio Belli faceva pervenire una memoria difensiva con la quale prendeva posizione avverso la contestazione di responsabilità. Il sig. Belli riferiva in particolare che la sua mancata partecipazione alla partita del 5.2.2023 era dipesa dalla circostanza di essere stato esonerato dalla società a seguito di un incontro svoltosi in data 18.1.2023, con conseguente sua impossibilità sostanziale di continuare a svolgere l’attività di allenatore.
La Procura Federale non riteneva tuttavia di accogliere le giustificazioni fornite dal sig. Elpidio Belli e disponeva il deferimento, con atto depositato in data 7 settembre 2023.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 26 settembre 2023.
I soggetti deferiti non si sono costituiti in giudizio.
Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione risulta portata a conoscenza del sig. Giuliano Forani, della sig.ra Sara Papetti, del sig. Elpidio Belli e della società deferita con avviso recapitato via “pec” in data 7 settembre 2023, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale. Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Giuliano Forani e Sara Papetti e la società ADP Santa Maria Apparente hanno tuttavia presentato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il dibattimento
Preliminarmente il Tribunale, lette e valutate le proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate dalla Procura Federale congiuntamente al sig. Giuliano Forani, alla sig.ra Sara Papetti e alla società ADP Santa Maria Apparente, ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla citata norma per la dichiarazione di efficacia degli accordi.
La trattazione è quindi proseguita esclusivamente nei confronti del sig. Elpidio Belli.
L’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, si è riportato integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione, nei suoi confronti, della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali.
Il sig. Elpidio Belli non è comparso.
La decisione
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, risulta comprovato che l’allenatore della squadra di Calcio a 5 femminile ADP Santa Maria Apparente di Civitanova Marche (MC), sig. Elpidio Belli, non era presente in panchina nella gara ufficiale di Serie A2 Atletico Foligno – ADP Santa Maria Apparente del 5.2.2023. Il fatto risulta dimostrato dalla distinta di gara presentata dalla società sportiva ed è stato ammesso dal sig. Belli (memoria difensiva depositata durante lo svolgimento dell’istruttoria in data 13.8.2023).
Alla data del 5.2.2023 l’allenatore della squadra era formalmente il sig. Elpidio Belli, come inequivocabilmente risultante dalla documentazione allegata dalla Procura Federale, segnatamente il modulo richiesta tesseramento Settore Tecnico e l’estratto della scheda informatica AS400, depositata in data 7.9.2023, dalla quale emerge che l’incarico di allenatore cessava per dimissioni in data 8.2.2023.
In conseguenza dell’accertamento fattuale, risulta violato l’art. 47, comma 1, del Regolamento LND, a mente del quale “È fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore”.
Il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese in sede istruttoria dal sig. Elpidio Belli. Ad avviso del deferito la mancata partecipazione alla partita del 5.2.2023 sarebbe stata imposta dall’esonero intervenuto in data 18.1.2023. L’affermazione resa dal sig. Belli si appalesa ragionevolmente veritiera ed invero coerente con le dimissioni formali, formalizzate in data 8.2.2023. Nondimeno, nel lasso temporale tra la conclusione sostanziale dell’incarico e la sua formalizzazione in sede federale è trascorso un lasso temporale - circa 20 giorni - durante il quale la società sportiva risultava ancora formalmente allenata dal sig. Belli, con la conseguenza che deve necessariamente accertarsi la violazione del richiamato precetto federale, non potendo ritenersi che il riferito esonero, invero non ancora formalizzato, abbia costituito una causa ostativa.
In considerazione dalla complessiva vicenda fattuale e, in particolare, della condotta assunta dal sig. Belli in sede preprocessuale, il Collegio ritiene ragionevole limitare la sanzione ad 1 (una) giornata di squalifica, da scontare in gare ufficiali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Elpidio Belli la sanzione di giornate 1 (una) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Depositato in data 28 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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