F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0006/CSA pubblicata del 26 Settembre 2023 – U.S. Lecce S.p.A.

Decisione/0006/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0008/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente  

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0008/CSA/2023-2024, proposto dalla Società U.S. Lecce S.p.A. in data 10.09.2023;

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 05 Settembre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.09.2023, l’Avv. Michele Messina, udito l’Avv. Domenico Zinnari per la società reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. Lecce S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 05.09.2023, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Lecce/Salernitana del 03.09.2023.

Il provvedimento del Giudice di prime cure è così motivato:

“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”;

La Società reclamante con il ricorso introduttivo, pur non contestando l’accertamento dei fatti come refertati dai collaboratori della Procura Federale, qualifica la decisione del Giudice Sportivo illegittima e/o invalida, comunque iniqua, ritiene la sanzione comminata, in ogni caso, eccessivamente afflittiva e rivendica il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29 CGS che dovrebbero condurre all’esclusione della responsabilità del Club o quantomeno alla riduzione dell’ammenda.

La Società U.S. Lecce S.p.A., previa richiesta di suo annullamento, lamenta l’applicazione da parte del Giudice di prime cure di un’unica sanzione pecuniaria in relazione a distinte condotte addebitabili a suoi sostenitori e l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento ove statuisce che: “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Salernitana e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Il Sodalizio ricorrente ritiene, in particolare, essere stata accertata la sussistenza delle attenuanti/scriminanti (ove ricorrenti congiuntamente) di cui alla lett. a), b) e d) dell’art. 29, comma 1, del CGS in riferimento all’introduzione ed utilizzazione del materiale pirotecnico nel proprio settore con contraddittoria esclusione delle altre di cui alle lett. a) e c) in riferimento all’ipotesi del lancio del materiale stesso all’interno del recinto di giuoco e del settore ospiti unitamente, in questo caso, ad alcune bottigliette (vuote).

La Società reclamante in relazione all’episodio indicato al punto 2) del ricorso, contesta ancora la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) una volta documentata, a mezzo deposito della Relazione di servizio della Questura di Lecce del 08 Settembre 2023, la collaborazione prestata da proprio personale di sorveglianza nella prevenzione dei denunciati atti e nell’individuazione del responsabile del lancio di oggetti in campo e sugli spalti all’indirizzo della tifoseria avversaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 20.09.2023, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Domenico Zinnari, il quale ha ribadito le tesi già esposte nel mezzo di reclamo e concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che di seguito vengono illustrate.

Il Collegio rileva, in premessa, come la condotta in addebito risulti documentalmente comprovata dall’articolata relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale allegata agli atti ufficiali di gara, che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1 CGS., forza fidefacente in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati.

In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene, quindi, possa dirsi pienamente acquisita la prova relativa al sanzionato lancio di un fumogeno e di n° 15 bottigliette di plastica semi piene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e ancora di due petardi e di altri due fumogeni nel recinto di gioco.

Accertata nei termini che precedono la ricostruzione dei fatti è a questo punto possibile passare, ai fini della loro qualificazione giuridica, all’analisi del quadro normativo che regola la materia e più in dettaglio, alla rilevanza e applicabilità delle ipotesi di cui all’art. 29 CGS, invocate dalla Società U.S. Lecce S.p.A..

Questa Corte ritiene, preliminarmente, come la decisione del Giudice Sportivo di cui al ripetuto Comunicato Ufficiale n. 32 del 05 Settembre 2023 di non adottare nei confronti di numerose Società, tra le quali la U.S. Lecce S.p.A., provvedimenti sanzionatori in ordine al comportamento dei loro sostenitori perché ricorrenti le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) debba dirsi riferita alla violazione della normativa di cui all’art. 25, comma 3 CGS e così alla sola fattispecie relativa all’introduzione nello stadio di materiale pirotecnico e al suo utilizzo nel proprio settore.

Il Collegio, nell’esegesi della disciplina d’ambito, ritiene, quindi, di non poter condividere l’approdo cui giunge la Società reclamante nella parte in cui assume, con inaccettabile pretesa di automaticità, assorbiti fatti invece giuridicamente riconducibili alle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 26, comma 1 CGS.

A tale proposito, è incontestabile, e neppure contestato, come il materiale pirotecnico e gli altri  oggetti di cui al rapporto dei collaboratori della Procura Federale, siano stati lanciati da tifosi della Società U.S. Lecce S.p.A. sul terreno di gioco e all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria, con ciò integrandosi la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S., che punisce le Società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori…se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica”, come nel caso in esame in effetti determinatosi.

Le azioni descritte nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, indipendentemente da come le si voglia configurare e interpretare nell’unicità o meno della condotta, appaiono gravi perché potenzialmente lesive dell’integrità fisica degli spettatori presenti, uno dei quali veniva addirittura colpito al braccio, pur senza conseguenze.

La Corte, in riferimento alle invocate attenuanti ex art. 29, comma 1 lettera c), evidenzia come il Sodalizio ricorrente, al di là della documentata cooperazione prestata alle Forze dell’Ordine nell’individuazione del solo responsabile del lancio di una torcia accesa nella tribuna riservata ai tifosi della squadra ospite, nulla abbia invece provato riguardo l’effettiva ricerca degli autori delle altre condotte in addebito (lancio di bottigliette semi piene nella tribuna ospiti e di petardi nel recinto di gioco).

Ne consegue, dunque, come le richiamate attenuanti non possano trovare applicazione nel caso in esame.

Tanto osservato, questa Corte ritiene, ancora, come non possa essere accolta neppure la richiesta di riconoscimento della circostanza esimente-attenuante ex art. 29, comma 1, lett. a) CGS in forza del principio, più volte affermato, secondo il quale ”l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate”.

La possibile riduzione della sanzione, infatti, presuppone che i modelli organizzativi e gestionali dall’art. 29, comma 1, lett. a) CGS evocati e a tali fini adottati dalle Società, si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre2021), evenienza in questo caso non solo non dimostrata, ma addirittura smentita dagli accadimenti in contestazione.

Il Collegio ritiene, in conclusione, come non ricorrendo congiuntamente tre delle circostanze elencate all’art. 29, comma 1, CGS, la Società reclamante debba rispondere dei comportamenti tenuti dai propri tifosi in violazione del richiamato art. 26, comma 1 dello stesso Codice e non sussistano, conseguentemente, le condizioni per ridurre la sanzione irrogata, peraltro, già attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Nè, peraltro, ricorrono i presupposti per accedere, sotto diverso profilo, a una mitigazione del complessivo trattamento sanzionatorio definito dal giudice di prime cure, risultando sul punto le rivendicazioni di parte ricorrente (quanto ad esempio all'istituto della continuazione) non circostanziate e prive di adeguato supporto probatorio. 

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Società U.S. Lecce S.p.A. non può essere accolto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                      Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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