F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0008/CSA pubblicata del 27 Settembre 2023 – San Marzano Calcio – calciatore Davide Andrea Di Gennaro

Decisione/0008/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0005/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0005/CSA/2023-2024, proposto dalla Società San Marzano Calcio, in data 04.09.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 5 del 30 agosto 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12 settembre 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello; Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società San Marzano Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta al Calciatore Davide Andrea Di Gennaro dal Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale della L.N.D, di cui al Com. Uff. n. 5 del 30 agosto 2023, in relazione alla gara Gladiator 1924 SSD Ari/San Marzano Calcio, del 27 agosto.2023 - Coppa Italia Serie D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Alla fine del primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le due squadre in cui vengono coinvolti in particolare due calciatori e due dirigenti. Il calciatore n. 8 ospite Di Gennaro aggredisce il calciatore locale n. 6 Mansi trattenendolo con veemenza nella zona spalla/collo e aggredisce verbalmente un dirigente locale”.

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non violenta, ma al massimo antisportiva, lamentando l’eccesiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

In sostanza il calciatore non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta ma sarebbe intervenuto esclusivamente per evitare un danno ingiusto al proprio dirigente aggredito dal calciatore Mansi. Il che integrerebbe una fattispecie alla quale è applicabile l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del C.G.S.

Conclusivamente, viene chiesta la riduzione della sanzione inflitta da quattro a una giornata effettiva di gara e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due o tre giornate effettive di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 settembre 2023 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti ed è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Alla fine del primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le due squadre in cui vengono coinvolti in particolare due calciatori e due dirigenti. Il calciatore n. 8 ospite Di Gennaro aggredisce il calciatore locale n. 6 Mansi trattenendolo con veemenza nella zona spalla/collo e aggredisce verbalmente un dirigente locale”.

L’episodio va tuttavia contestualizzato nell’ambito dei fatti accaduti che, complessivamente, l’arbitro così testualmente referta:

“ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' 6- MANSI DAVIDE (GLADIATOR). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. Il calciatore n.6 locale Mansi spintona con forza un dirigente ospite e cerca di rincorrere un calciatore della squadra avversaria per aggredirlo non riuscendoci solo perché fermato.”

“ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' Dirigente (Altro) - IMPROTA VINCENZO (GLADIATOR). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. In particolare IMPROTA si avvicina con fare minaccioso verso un dirigente ospite minacciandolo e spingendolo.”

“ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' Dirigente Responsabile- SCERMINO MIRKO (SAN MARZANO). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. SCERMINO aggredisce verbalmente con fare minaccioso un dirigente ed un calciatore della squadra avversaria”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver visto da lontano l’inizio della mass confrontation, che coinvolgeva 4-6 persone di entrambe le squadre, avendo potuto notare, dopo essersi avvicinato, che il tesserato n.6 del Gladiator aveva spintonato un dirigente del San Marzano, dopodiché il tesserato n.8 del San Marzano aveva trattenuto con la mano la spalla del predetto calciatore del Gladiator, aggredendo verbalmente un dirigente della società avversaria.

Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara consentono di far emergere una sostanziale incoerenza nella determinazione della sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Di Gennaro, laddove risulta chiaro come la condotta posta in essere da quest’ultimo non possa essere qualificata come violenta e aggravata, tale da determinare la sanzione comminata, risultando piuttosto inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per le modalità e la finalità con cui è stata realizzata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara .

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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