Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 12 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 33 del 29.04.2024
Impugnazione – istanza: – Hellas Verona F.C. S.p.A./ Udinese calcio S.p.A.
Massima: Accolto parzialmente il ricorso della società Hellas Verona FC S.p.A. e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condannata l’Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere la somma complessiva di € 318.377,50 a seguito della stipula di un accordo di cessione di contratto temporanea per un anno con opzione e obbligo di riscatto relativa al Calciatore professionista …..ove l’accordo prevedeva il trasferimento temporaneo del Calciatore …. per un anno per l’importo globale dell’operazione pari ad € 500.000,00 (+IVA) con pagamento in unica soluzione, con obbligo di conversione del “prestito” in trasferimento a titolo definitivo in occasione del primo punto di Serie A conseguito da Hellas Verona. Quali clausole particolari della cessione temporanea del Calciatore si prevedevano, contestualmente, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte della Società cessionaria per un importo globale di € 6.000.000,00 (+IVA), prevedendo due tranche di pagamento pari ciascuna ad € 3.000.000,00 (+IVA). Si prevedevano inoltre premi a favore della Società di provenienza pari ad € 250.000,00, quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2020/2021, e ad € 250.000,00 quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2021/2022; e, come già afferma, l’obbligo di riscatto per l’acquisizione definitiva da parte della Società di destinazione. Un importo complessivo dunque, tra l’importo per il trasferimento temporaneo, per il trasferimento definitivo e per i premi, pari ad un totale di € 7.000.000,00…..Nel caso di specie l’accordo delle parti per il trasferimento si era unitariamente e compiutamente perfezionato il 17 settembre 2020, dunque anteriormente alla circolare FIGC del 30 giugno 2021, che si applica soltanto ai trasferimenti a partire dal 1° luglio 2021. La struttura dell’accordo di cessione, come qui descritta nella parte in fatto (v. supra punto 1), dimostra che si tratta di un contratto unitario, che al suo interno contempla alcune clausole (v. supra punto 1), come emerge dallo specifico modulo risultante agli atti. Non può pertanto essere accolta la tesi della Udinese Calcio secondo cui ricorrerebbero, in realtà, due distinti accordi che disciplinano due trasferimenti, quello temporaneo e quello definitivo. Di conseguenza, non può essere accolta neppure la connessa tesi secondo cui i due trasferimenti, in ipotesi frutto di accordi autonomi, sarebbero assoggettati a discipline differenti. L’accordo di cessione è da ritenere unitario e stipulato il 17 settembre 2020. Esso contempla già al suo interno il trasferimento definitivo, che rappresenta soltanto un’opzione o, meglio, è subordinato ad una condizione sospensiva al cui verificarsi nasce l’obbligo del trasferimento definitivo. Nell’ottica appena descritta la comunicazione della Lega di Serie A, in atti, lungi dall’avere un valore costitutivo o dal richiedere un nuovo accordo delle parti per il trasferimento definitivo ha invece proprio il valore della constatazione dell’avveramento della condizione, come del resto si legge nella stessa comunicazione della Lega di Serie A. Si tratta, dunque, di un unico accordo di cessione che prevede prima un trasferimento temporaneo e poi la trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta all’obbligo previsto dall’art. 103, co. 3 bis, delle NOIF (cfr. su questo meccanismo CFA FIGC, Sez. IV, 1 luglio 2023, n. 1). Non si tratta di un nuovo accordo di cessione, ma soltanto dell’avveramento della condizione sospensiva apposta, nell’unitario accordo di cessione, all’obbligo, appunto condizionato, di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva. Il contratto, pertanto, deve essere letto unitariamente e al tempo della sua stipulazione non esisteva la circolare della FIGC che, come osservato da Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, ha inteso prevenire il verificarsi di situazioni, come per l’appunto quella che ha interessato le parti dell’odierno giudizio, nella quale il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprendente sia il prezzo della cessione che il contributo di solidarietà, venga indicato cumulativamente nel contratto e, quindi, per effetto del meccanismo della stanza di compensazione, venga integralmente accreditato alla società cedente, senza la prededuzione del contributo di solidarietà, come, invece, stabilito dalla normativa FIFA. Il dato temporale, accanto all’unitarietà dell’accordo, depone fermamente in senso contrario alla tesi della Udinese Calcio circa l’applicabilità di quest’ultima circolare e la considerazione dell’importo per il trasferimento definitivo come indicato al netto del contributo di solidarietà (come la circolare richiede). Pertanto, la tesi deve essere respinta e bisogna affermare che l’importo globale dell’operazione era stato pattuito al lordo del contributo di solidarietà. Inoltre, per quanto attiene in modo specifico alla determinazione della volontà manifestata dalle parti nell’accordo di cessione, bisogna considerare che l’accordo del 17 settembre 2020 nulla specifica sulla ricomprensione o meno del contributo di solidarietà. Tuttavia, esso contiene l’indicazione dell’ ”Importo globale dell’operazione” pari ad € 500.000,00 per l’annualità di trasferimento a titolo temporaneo, nonché il diritto di opzione per l’acquisto definitivo da parte della Società cessionaria per “un importo globale” di € 6.000.000,00 da corrispondersi in due rate da € 3.000.000,00 ciascuna, alla prima e seconda stagione sportiva. Inoltre esso contiene anche la previsione dei premi (che risultano corrisposti, ciascuno pari ad € 250.000,00). Il riferimento delle parti all’ ”importo globale dell’operazione” deve essere inteso, come già affermato dalla giustizia sportiva (cfr. Collegio di Garanzia, 30 gennaio 2024, n. 8, confermando CFA FIGC, SS.UU., 30 ottobre 2023, n. 52) nel senso che le parti abbiano fatto riferimento all’importo complessivo dell’operazione incluso il contributo di solidarietà. La circostanza che in quella precedente decisione si trattasse soltanto di un trasferimento definitivo non rileva al fine di individuare la volontà delle parti nell’accordo di cessione, pertanto non modifica l’esito interpretativo qui accolto della volontà delle parti. La circostanza che al tempo la disciplina applicabile fosse soltanto quella del Regolamento FIFA, per le ragioni che questa Corte ha già chiarito, conducono a consolidare l’interpretazione secondo cui nell’accordo di cessione delle parti l’importo globale dell’operazione è da considerare al lordo del contributo di solidarietà. Dal momento che l’importo globale dell’operazione deve essere inteso al lordo del contributo di solidarietà, l’indebito nel caso di specie è rappresentato, nella prospettiva della società Hellas che ne richiede la ripetizione, dalla percentuale non detratta, a titolo di contributo di solidarietà, dalle somme progressivamente corrisposte alla Udinese Calcio in virtù dell’unitario accordo di cessione (e tuttavia corrisposte dalla Hellas Verona alle Società in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 21 e dall’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA). In virtù della disciplina dettata dall’Allegato 5 del Regolamento RSTP FIFA, si deve affermare che obbligata alla corresponsione del contributo è, salvo diverso accordo tra le parti, la società cessionaria; ma dal punto di vista economico il contributo di solidarietà grava sulla società cedente, perché si prevede che dall’importo complessivo concordato tra le parti sia detratto il famoso 5%. Le parti avrebbero potuto derogare alla normativa FIFA, ma non risulta alcuna accordo espresso in tal senso. Una volta affermato che il compenso deve essere inteso al lordo del contributo di solidarietà e individuato l’indebito, di cui la società Hellas Verona può chiedere la restituzione, nella quota destinata al contributo di solidarietà non detratta dai pagamenti progressivamente effettuati alla Udinese calcio in esecuzione dell’accordo di cessione del 17 settembre 2020, diviene assolutamente rilevante il contrasto tra le parti in ordine alla natura del termine previsto dall’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC, secondo cui «I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati»…la tesi che si tratti di un termine di decadenza non può essere condivisa. Bisogna ricordare che l’art. 40, 3° co., espressamente qualifica il termine come di prescrizione. Secondo il tenore letterale della disposizione non vi sono dubbi e in questo senso, applicando in fondo il principio in claris non fit interpretatio, si è espresso anche il Collegio di garanzia dello sport del CONI (Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2, punto 41) in relazione all’art. 25, 3° co., dell’allora vigente C.G.S., corrispondente al vigente art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC. Non appare un ostacolo il precedente invocato dalla Udinese Calcio (C.G.F. in C.U. n. 251/CGS del 09.06.2009) che qualifica il termine di cui all’art. 25, 3° co., dell’allora vigente C.G.S., corrispondete al vigente art. 40, 3° co., C.G.S., come termine di decadenza. Ciò non soltanto per l’affermazione compiuta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ma perché la decisione invocata era relativa all’esercizio di un diritto potestativo e non all’esercizio di un diritto di credito quale il diritto alla ripetizione dell’indebito nel caso in esame. Ferma dunque la chiarezza del dato testuale che consente nel caso di specie di applicare il principio in claris non fit interpretatio, nondimeno questa Corte consapevole dell’indirizzo secondo cui un termine può essere qualificato come termine di decadenza anche al di là del dato letterale, deve tuttavia osservare che nel caso di specie proprio perché si tratta di un diritto di credito il termine si atteggia come un termine di prescrizione, cioè come un termine entro il quale il diritto deve essere fatto valere, pena la sua estinzione. Per questo motivo non è affatto invocabile il precedente, perchè relativo all’esercizio di un diritto potestativo, che rappresenta una posizione giuridica soggettiva rispetto alla quale lo schema della decadenza, intesa come decadenza dall’esercizio del potere funzionale all’acquisto del diritto, è terminologicamente più adeguato alla struttura della posizione giuridica soggettiva fatta valere e ha consentito, in relazione a quelle posizioni soggettive, un adattamento della lettera dell’allora vigente art. 25 C.G.S. FIGC (oggi art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC). Si tratta però di un adattamento in ragione della peculiarità della posizione giuridica soggettiva, un diritto potestativo che implica l’esercizio di un potere da far valere entro un termine, cosicché il mancato esercizio del diritto potestativo entro quel termine non determina neanche il sorgere del diritto. Uno schema che non ricorre nel caso di specie, in cui la Hellas Verona fa valere un diritto alla ripetizione dell’indebito, quindi un diritto di credito già esistente nella sua sfera giuridica e il cui mancato esercizio entro il termine previsto dall’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC comporta non la decadenza dal diritto soggettivo, che già rientra nella sfera giuridica dell’attore, ma la prescrizione dello stesso. Una volta qualificato il termine come termine di prescrizione, bisogna ora valutare se in concreto si siano verificati, come sostiene la Hellas Verona, uno o più atti interruttivi della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito….. La decisione del TFN Sezione vertenze Economiche va riformata per aver erroneamente ritenuto prescritto il diritto di credito richiesto dalla società sussistendo validi atti interruttivi quali la domanda di appello presentata dal TAS …Una volta individuato il contenuto dell’atto di appello al TAS, quale domanda di arbitrato, è riconosciuto il valore di atto interruttivo della prescrizione, bisogna affermare che si tratta di un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Come è noto, nell’ordinamento italiano anche la domanda di arbitrato rituale produce gli effetti propri della domanda giudiziale, dunque l’interruzione della prescrizione e la sospensione del relativo decorso per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato del lodo (cd. effetto interruttivo permanente). Questa Corte, in applicazione del principio iura novit curia – si tratta infatti di una questione di diritto che non coinvolge nuovi fatti ma la lettura giuridica di quanto già affermato dalle parti – dichiara che il medesimo effetto deve essere affermato in virtù del diritto svizzero, che rappresenta il diritto applicabile nel procedimento dinanzi al TAS, come ricorda lo stesso lodo del TAS (punti 91-94 del lodo in atti). L’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione si fonda sugli artt. 135, 2° co. e 138 del Codice delle obbligazioni svizzero. Il primo prevede che la prescrizione è interrotta «mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento»; il secondo prevede, al primo comma, che «Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita». È un effetto ex lege della domanda giudiziale o della domanda di arbitrato che determina l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione fino alla pronuncia della decisione (che, lo si ribadisce, nella decisione in esame del CAS nella parte in cui pronuncia in ordine alla legittimazione della Udinese Calcio è comunque una decisione di merito e non di rito). Probabilmente l’effetto sospensivo si protrae fino al passaggio in giudicato della stessa, ma è un profilo non rilevante ai fini della presente decisione. Pertanto, in virtù delle norme appena indicate, l’atto di appello al CAS del 18 marzo 2022 ha prodotto, quale domanda di arbitrato, l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, in relazione al complessivo diritto al rimborso del contributo di solidarietà, almeno fino al 7 marzo 2023, data della decisione del TAS (e probabilmente anche oltre, fino al passaggio in giudicato della stessa, non rilevante comunque ai fini di questa decisione). Di conseguenza, è quella la data di cui tener conto ai fini della prescrizione di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC. A partire da quella data (o forse, più correttamente, dal successivo passaggio in giudicato) il diritto può essere fatto valere perché non è più sub judice…Per le ragioni ivi indicate nel trattare il profilo dell’interruzione della prescrizione, si afferma che il momento a partire dal quale, ai sensi dell’art. 40, 3° co., C.G.S., il diritto può essere fatto valere, deve essere individuato nella suddetta data del 7 Marzo 2023 (se non addirittura nella successiva data di passaggio in giudicato della decisione del TAS). Pertanto, si concorda con la decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato che «Considerato che la pronunzia del TAS è del 7 marzo 2023, va da sé che la prescrizione per il recupero del Contributo di Solidarietà corrisposto alla Sellier & Bellot Vlasim andrà a scadere il 30 giugno 2024». Inoltre, questa Corte osserva, ad abundantiam, che l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, riconosciuto in virtù dell’atto di appello al TAS per tutti i contributi indebitamente non detratti, condurrebbe allo stesso risultato affermato ai punti 6.8.10 e s. della decisione, anche qualora si accogliesse la tesi, che questa Corte non accoglie, secondo cui l’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC contemplerebbe un termine di decadenza. Il termine di decadenza dal diritto alla ripetizione dell’indebito sarebbe spirato per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2020/2021 il 30 giugno 2022; e per i pagamenti effettuati nella stagione sportiva 2021/2022, il 30 giugno 2023. L’atto di appello al TAS è stato presentato il 18 Marzo 2022, quindi avrebbe certamente impedito la decadenza, in ragione delle domande proposte come già chiarito, e una volta decorso l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto, fondato sulle ricordate norme svizzere sulla prescrizione, il nuovo termine rispetto al quale applicare la disciplina di cui all’art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC sarebbe stato rappresentato dal giorno 7 Marzo 2023, data della decisione del TAS. Di conseguenza, il nuovo termine, in ipotesi qualificato come di decadenza, sarebbe spirato il 30 giugno 2024, quindi dopo la data di proposizione del ricorso al TFN-SVE, che è avvenuta il 20 Marzo 2024…..Il quantum dell’indebito assume un’importanza centrale una volta affermato che il diritto alla ripetizione dello stesso non è prescritto, contrariamente a quanto afferma dalla decisione di primo grado, neppure per la stagione sportiva 2020/2021 e per la stagione sportiva 2021/2022. Ai fini del suo calcolo bisogna in primo luogo precisare che la percentuale del contributo di solidarietà è pari, sulla base della disciplina del Regolamento RSTP FIFA più volte invocato, al 5% del compenso concordato tra le parti. In base all’accordo che risulta dagli atti di causa il compenso pattuito complessivo è pari ad € 7.000.000,00, così dettagliato: € 500.000,00 € per il trasferimento temporaneo; € 6.000.000,00 per il trasferimento definitivo (in due tranche da € 3.000.000,00); € 250.000,00 quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2020/2021 ed € 250.000,00 quale premio di salvezza per la stagione sportiva 2021/2022. Un importo complessivo pari, dunque, ad € 7.000.000,00. Sulla base complessiva di calcolo appena determinata si può stabilire il contributo di solidarietà pari al 5%, quindi pari ad € 350.000,00. Successivamente, a tale contributo complessivo si devono applicare le percentuali sopra riportate e non contestate. Ne discende quanto segue:a) € 7.000.000 x 5% = € 350.000,00 (contributo complessivo di solidarietà pari al 5% di € 7.000.000) b) € 350.000,00 – 4,68% (4,60% Udinese + 0,08% No record)= € 333.620,00. La somma destinata alle Società estere è pari quindi al 95,32% del contributo complessivo di solidarietà, al lordo anche degli € 15.242,50 già dovuti alla Società Sellier in virtù della decisione della DRC FIFA (confermata dal TAS) per il contributo di solidarietà relativo al compenso per il trasferimento provvisorio (s.s. 2020/2021) e il primo rateo del corrispettivo del trasferimento definitivo (s.s. 2021/2022). Per evitare una duplicazione, dal momento che la decisione di primo grado considerava autonomamente quanto già dovuto alla Società Sellier in virtù della decisione in sede FIFA (confermata dal TAS), bisogna decurtare dall’importo complessivo del contributo di solidarietà dovuto alle società estere di formazione (€ 333.620,00, pari al 95,32% del contributo complessivo di solidarietà), l’importo di € 15.242,50 corrisposto alla società Sellier in virtù della decisione DRC FIFA. Quindi € 333.620,00 - € 15.242,50 = € 318.377,50. La somma esprime soltanto la sorta capitale. Dalla data di pagamento, risultante in atti come documentata dalla Hellas Verona, a ciascuna società estera di ciascuna quota di contributo di solidarietà ad essa spettante, ma nei limiti della somma dovuta per capitale a ciascuna Società estera applicando le percentuali sopra indicate sui cui le parti concordano (72,25% FK Pribram; 8,71% FC Sellier Bellot Vlasim; 14,36% SK Slavia Praha), decorrono fino alla restituzione delle somme stesse gli interessi legali. A tale somma dovrà essere aggiunta, quale ulteriore importo da restituire a carico della Udinese Calcio, la somma complessiva di € 15.242,50 corrisposta dalla Hellas Verona alla società FC Sellier & Bellot Vlasim in esecuzione della decisione della DRC FIFA tms9640 dell'11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun versamento (come dettagliato nella decisione della DRC FIFA) e fino al rimborso. Non è dovuta la rivalutazione, pur richiesta dalla Hellas Verona, perché nel caso di specie si tratta di un debito di valuta. Inoltre, di fronte alla richiesta della stessa Società di condanna al pagamento degli interessi moratori o in subordine legali questa Corte, intendendo che la Hellas Verona si riferisca agli interessi di mora di cui all’art. 1284, 4° co., c.c, differenti dagli interessi legali non maggiorati di cui all’art. 1284, 1° co., c.c. che rappresentano il parametro ordinario di determinazione degli interessi di mora nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. art. 1224, 1° co., c.c.), non ritiene applicabili, con decorrenza dalla data della domanda in primo grado dinanzi al TFN-SVE, gli interessi moratori maggiorati di cui all’art. 1284, 4° co., c.c. (c.d. super-interessi distinti dagli ordinari interessi legali di cui all’art. 1284, 1° co., c.c., v. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024). Essi, seppur applicabili secondo un orientamento della Corte di Cassazione anche alle obbligazioni pecuniarie non contrattuali, come l’obbligazione di ripetizione dell’indebito (cfr. Cass., Sez. III, n. 61/2023, tema posto ma non risolto da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 in ragione della tipologia di decisione), sono limitati all’ipotesi della proposizione di una domanda giudiziale e sono volti ad evitare, tra l’altro, che il debitore tragga giovamento dalla pendenza della lite differendo l’adempimento. Al di là della considerazione che l’art. 1284, 4° co., c.c. si riferisce alla proposizione della domanda giudiziale, circostanza che già ne esclude l’applicazione ai crediti fatti valere con domanda dinanzi agli Organi di giustizia sportiva (che non rappresentano una forma di arbitrato, mentre l’art. 1284, 4° co., c.c. si può applicare in caso di domanda di arbitrato, v. l’art. 1284, 5° co., c.c.), l’esclusione trova fondamento anche nella circostanza che la giustizia sportiva è caratterizzata, proprio per sua natura, da tempi estremamente ristretti nello svolgimento del procedimento ed è di per se in grado di evitare condotte dilatorie del debitore nel corso del giudizio stesso. Pertanto, non si può afferma che sussista nei procedimenti di giustizia sportiva la medesima ratio – scoraggiare comportamenti dilatori del debitore che resista in giudizio nonostante la fondatezza della pretesa creditoria, approfittando della durata del processo anche per utilizzare le somme dovute in investimenti più remunerativi rispetto all’interesse dovuto al creditore per il periodo di mora (cfr. Cass., Sez. III, n. 61/2023) – che giustifica l’applicazione dell’art. 1284, 4° co., c.c. dinanzi al giudice statale. Nel caso di specie, peraltro, la scelta del tempo in cui proporre la domanda di ripetizione dell’indebito è stata frutto di una scelta dell’avente diritto, che avrebbe potuto anche agire in modo più tempestivo, evitando così le questioni in ordine alla prescrizione oggetto del presente giudizio. Per tali ragioni questa Corte ritiene di riconoscere esclusivamente, come già affermato, gli interessi legali (art. 1284, 1° co., c.c.) sulle somme già individuate ma, conformemente alla richiesta della società Hellas Verona, la decorrenza è stata qui fissata nella data di effettivo pagamento quale documentata in atti dalla Hellas Verona (e fermi i criteri di determinazione della somma capitale su cui determinare il relativo calcolo già in precedenza specificati).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 33/TFN-SVE del 29 Aprile 2024
Impugnazione Istanza: Ricorso ex artt. 90 e 91 CGS proposto dalla società Hellas Verona FC Spa (79837) al fine di accertare e dichiarare che la società Udinese Calcio Spa (64165) è tenuta a sostenere l’onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore A.B., dall’Udinese all’Hellas Verona, e a riconoscere il diritto della società Hellas Verona ad ottenere dall’Udinese il rimborso delle somme versate in eccesso dal club veronese a quello friulano a titolo di corrispettivo pattuito nell’accordo di trasferimento del predetto calciatore dalla Società cedente a quella cessionaria
Massima: Accolto parzialmente il ricorso della società tendente ad ottenere dall’altra società a cui aveva trasferito il calciatore la restituzione della complessiva corrisposta, in misura proporzionale ai periodi di tesseramento, alle società cecoslovacche a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 e dell’Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori del 13 febbraio 2020, in relazione al trasferimento del calciatore dalla compagine friulana a quella veneta; infatti il Tribunale ha condannato la resistente al pagamento della somma di euro 180.242,50 (minore rispetto a quella richiesta di € 316.588,49)…si evidenzia che la questione all’esame del Collegio riguarda la disciplina contemplata dalla circolare 1709 del 13 febbraio 2020 della FIFA per lo status ed il trasferimento dei calciatori nella parte in cui ha esteso il meccanismo di solidarietà ai trasferimenti nazionali onerosi aventi una dimensione internazionale e segnatamente l’art. 21 del “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo cui “se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età”. Come già rilevato da questo Tribunale con la pronunzia n. 0012/TFNSVE 2023-2024 del 21.09.2023, confermata dalla Corte d’Appello a Sezioni Unite con decisione 0052/CFA 2023-2024 (a sua volta confermata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 8/2024), si ribadisce che in linea generale il meccanismo di solidarietà nasce dall’esigenza di “premiare”, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società. La disciplina di determinazione ed erogazione del contributo è definita dall’Allegato 5 del surrichiamato Regolamento RSTP, il quale dispone che il contributo di solidarietà, dovuto allorchè il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, deve essere pari al 5% del compenso correlato al trasferimento. L’Allegato 5 del Regolamento RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento. Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che a seguito del trasferimento, dalla Udinese Calcio Spa all'Hellas Verona Spa, del calciatore …. con unico contratto del 17 settembre 2020 che ha regolamentato sia la fase del “prestito” che del successivo trasferimento a titolo definitivo, le società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, appartenenti alla Federazione Cecoslovacca, hanno maturato, ognuna proporzionalmente in ragione dei periodi di tesseramento, il diritto al Contributo di Solidarietà avendo tesserato il calciatore dal 12° al 22° anno di età e che, conseguentemente, il trasferimento tra Udinese Calcio ed Hellas Verona è assoggettato alla norma F.I.F.A. sopra richiamata. Incontestato, altresì, è il fatto che la società Hellas Verona Spa non solo ha corrisposto alla Udinese Calcio l’intero prezzo concordato per il trasferimento, comprensivo anche dei premi ad oggi maturati, ma altresì ha versato alle consorelle cecoslovacche il contributo di solidarietà con più rimesse (di cui una a seguito della condanna pronunciata dagli Organi di Giustizia sportiva della F.I.F.A. in accoglimento della rivendicazione avanzata dalla società Sellier & Bellot Vlasim). Motivo del contendere, pertanto, è se la società Hellas Verona Spa possa pretendere nei confronti della Udinese Calcio Spa la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà. Sul punto si richiama quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la citata pronunzia n. 0052/CFA-2023-2024, laddove si è evidenziato che è noto il principio, operante anche nell’ambito della giustizia sportiva, per il quale “ignorantia legis non excusat”, nel senso già ribadito anche dalla giurisprudenza della medesima Corte Federale per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. Rilevato che le parti contrattuali – tra l’altro note società di calcio professionistiche, assistite da esperti del settore per cui è impensabile che le due società non abbiano in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà – non potevano invocare la mancata conoscenza delle norme F.I.F.A., sta di fatto che il contratto di cessione temporanea stipulato il 17 settembre 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad Euro 500.000,00 per la l’annualità di trasferimento a titolo temporaneo, nonché il diritto di opzione per l’acquisto definitivo da parte della Società cessionaria per “un importo globale” di Euro 6.000.000,00 (+IVA) da corrispondersi in due rate da Euro 3.000.000,00 ciascuna (+IVA), alla prima e seconda stagione sportiva. In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talchè, in applicazione della normativa F.I.F.A., su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dalle società cecoslovacche. Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Hellas Verona Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore delle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO man mano che venivano effettuati i pagamenti in favore di Udinese Calcio, và da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo. Del resto, se così non fosse, si verrebbe di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa F.I.F.A. che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera. In sostanza, lo schema congegnato dalla normativa FIFA prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari, nel caso di specie assenti): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni (anche se non nel caso in esame) la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione. Ciò considerato si rileva che, in sostanza, deve applicarsi alla Udinese Calcio il principio “ imputet sibi”, nel senso che era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere” al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A. Né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 17 settembre 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione. Tant’è che proprio la circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, richiamata dalla difesa della Udinese Calcio (peraltro intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo del 17 settembre 2020), è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima Federazione. Ricorrono, pertanto, nella specie i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta. Riconosciuto, quindi, il diritto della società Hellas Verona Spa a vedersi restituito dalla Udinese Calcio Spa quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà alle società Sellier & Bellot Vlasim, FK Pribram SRO e Slavia Praha SRO, resta da verificare se l’eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla Società resistente sia fondata o meno. La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, si risolve – come detto- nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto. La disciplina di questa azione personale, soggetta al termine di prescrizione previsto in ambito sportivo dall’art. 40 CGS secondo cui i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati, è riconducibile alla normativa contenuta nell'articolo 2033 del Codice Civile che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento. L'ipotesi disciplinata è quella del cosiddetto indebito oggettivo o ex re che si sostanzia in un pagamento non dovuto. Nel caso specifico riveste, quindi, indubbia rilevanza pratica stabilire con esattezza il dies a quo per il computo del termine di prescrizione. Se, infatti, è pacifico che, ai sensi dell’art. 1935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va da sé che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte di Cassazione ( tra le tante Cass., 2 dicembre 2016, n. 24653; Cass., 17 luglio 2011, n. 15669; Cass., 19 giugno 2008, n. 16612; Cass., 13 aprile 2005, n. 7651), nel caso dell’azione di ripetizione dell’indebito la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita la prestazione in adempimento del negozio nullo, vale a dire dalla data del pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Si tratta, quindi, di individuare nel caso di specie le date in cui Hellas Verona ha corrisposto ad Udinese Calcio il prezzo del trasferimento del calciatore …. senza operare la detrazione della quota per il Contributo di Solidarietà. All’uopo soccorre la documentazione da ultimo prodotta dalla Hellas Verona e dalla quale emerge che per i pagamenti in favore di Udinese Calcio effettuati dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2022, la quota parte del Contributo di Solidarietà (5%) da restituire è coperta da prescrizione (maturata da ultimo al 30 giugno 2023, termine della stagione successiva a quella in cui è maturato il diritto di restituzione) con esclusione dell’importo di € 15.242,50 riconosciuto e corrisposto in favore della Società cecoslovacca Sellier & Bellot Vlasim, atteso che il giudizio da quest’ultima intrapreso innanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie della F.I.F.A. e poi innanzi al TAS con partecipazione anche di Udinese Calcio, ha interrotto la prescrizione (dalla documentazione acquisita non si rinviene alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione ad eccezione della comunicazione del 10 giugno 2021 che ha perso efficacia il 30 giugno 2022). Considerato che la pronunzia del TAS è del 7 marzo 2023, va da sé che la prescrizione per il recupero del Contributo di Solidarietà corrisposto alla Sellier & Bellot Vlasim andrà a scadere il 30 giugno 2024. L’eccezione di prescrizione non và, invece, a coprire il diritto di restituzione maturato sui successivi pagamenti effettuati da Hellas Verona in favore di Udinese Calcio e precisamente: pagamento del 31.08.2022 per € 732.000,00; pagamento del 30.09.2022 per € 366.000,00; pagamento del 31.10.2022 per € 366.000,00; pagamento del 30.11.2022 per € 366.000,00; pagamento del 31.12.2022 per € 366.000,00; pagamento del 30.1.2023 per € 366.000,00; pagamento del 28.02.2023 per € 366.000,00; pagamento del 31.03.2023 per € 366.000,00; pagamento del 30.04.2023 per € 366.000,00; pagamento del 31.05.2023 per € 366.000,00, per complessivi € 4.026.000,00 IVA compresa (capitale € 3.300.000,00 – IVA € 726.000,00). Per tutti i suddetti pagamenti, infatti, il termine di prescrizione andrà a scadere il 30 giugno 2024 e quindi tempestiva è la pretesa azionata da Hellas Verona. L’equivalente del Contributo di Solidarietà del 5% maturato sul complessivo importo di € 3.300.000,00 corrisposto ad Udinese Calcio nelle date sopra indicate, è pari ad € 165.000,00, di talchè Hellas Verona ha diritto a recuperare tale somma con l’aggiunta degli € 15.242,50 corrisposti alla Sellier & Bellot Vlasim e così per un totale di € 180.242,50.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 30 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 0012/TFNSVE-2023-2024 del 21.09.2023
Impugnazione – istanza: – U.C. Sampdoria S.p.A.- Torino F.C. S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche che accoglieva la domanda del Torino sulla base dei seguenti punti che si vanno a sintetizzare: a) la fattispecie di cui al contributo in questione trova la sua regolamentazione nella normativa F.I.F.A., in particolare nell’art. 21 delle “Regulations Status and Trasfer Player – RSTP”, secondo il quale, per quanto anche stabilito dall’Allegato 5 alle RSTP sulle modalità di corresponsione, responsabile del pagamento dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che, di fatto, l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente, atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere “stornato” dal totale del trasferimento; b) era “…impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà”; c) il contratto di cessione nulla specificava in modo esplicito sul punto, ma conteneva esclusivamente l’indicazione dell’”importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive); d) il riferimento “all’importo globale dell’operazione” doveva intendersi come “corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore” (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, era su tale prezzo che andava effettuata la detrazione del contributo di solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco; e) tale detrazione, però, non era stata operata all’atto della corresponsione – non contestata - delle varie “tranches” di pagamento, per cui la società cessionaria aveva maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo, al fine di evitare un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente, attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei giovani calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che, attraverso la cessione dei calciatori, possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera; f) né a diversa conclusione poteva portare il richiamo alla circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021, operato dalla Sampdoria, con la quale sono state definite “linee guida” ai fini del recepimento nel contesto nazionale della disciplina F.I.F.A. in materia di Contributo di solidarietà, dato che tale circolare non avrebbe potuto giammai trovare applicazione nel caso di specie, visto il trasferimento avvenuto in epoca antecedente all’emanazione della circolare, che peraltro si limitava a contenere le indicazioni operative per la quantificazione ed il pagamento del Contributo in questione, senza nulla di diverso andare a stabilire in ordine ai principi fondamentali fissati dalla normativa FIFA richiamata….Queste Sezioni unite rilevano che la controversia, nella sostanza, si fonda sull’interpretazione dell’accordo contrattuale definito tra le parti in data 26 agosto 2020 per la cessione del calciatore polacco Linetty, là dove, in assenza di esplicita regolamentazione in ordine alla imputazione della somma destinata al ricordato “Contributo di solidarietà”, l’unico elemento fornito nel documento contrattuale è l’espressione “importo globale dell’operazione”, riferita agli euro 7.500.000,00 pattuiti, che la Sampdoria ritiene al “netto” del contributo in questione, mentre il Torino “al lordo”, nel senso che da tale somma doveva scorporarsi il dovuto per tale titolo. Ebbene, il Collegio ritiene che l’interpretazione proposta dalla società torinese – e in sostanza avallata dal Tribunale in primo grado – sia condivisibile per le ragioni che seguono, atteso che, come noto, il reclamo alla Corte federale di appello tendenzialmente si qualifica quale “revisio prioris instantiae” non quale “novum judicium” (per tutte: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). In primo luogo, valga richiamare la giurisprudenza secondo la quale il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici soggettivi, previsti dalle norme cosiddette strettamente interpretative dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretativeintegrative degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180). Nel caso di specie l’espressione da interpretare su cui le parti non concordano è quella, come già ricordata, per la quale la cifra di euro 7.500.000,00 (indipendentemente dalle modalità e dai tempi di versamento) era da considerarsi quale “importo globale dell’operazione”. Le parti si sono intrattenute sulla espressione “globale”, ritendendola, la Sampdoria, riferita all’ammontare complessivo previsto come “incasso netto” a suo favore esclusivo, il Torino quale sinonimo di “complessiva”, “lorda”, “totale”, ma queste Sezioni unite ritengono, piuttosto, che l’espressione “operazione” debba intendersi decisiva ai fini interpretativi per cui è causa. Ciò nel senso che per “operazione” debba intendersi, come criterio letterale riportato in vari vocabolari della lingua italiana, una attività complessa, quale serie di atti coordinati e diretti a un fine; se è così, emerge che, per “operazione”, le parti abbiano fatto riferimento alla situazione complessiva (serie di atti) che riguardava la posizione del calciatore, legata tanto alla sua cessione, quanto alla cifra dovuta per l’elargizione del suddetto contributo, con la conseguenza per la quale la somma indicata era relativa anch’essa al complesso dell’operazione e quindi comprensiva “al lordo” dell’importo di tale contributo. Altrimenti le parti avrebbero usato consapevolmente l’espressione “importo della cessione” o simile, lasciando intendere che la cifra in questione era calcolata solo per il rapporto diretto tra società ligure e società torinese. In più, queste Sezioni unite, a sostegno di tale conclusione, osservano quanto segue. E’ altrettanto noto il principio, operante anche nell’ambito della giustizia sportiva, per il quale “ignorantia legis non excusat”, nel senso già ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte federale per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. Chiarito che le parti contrattuali – tra l’altro note società di calcio professionistiche, assistite da esperti del settore – non potevano invocare la mancata conoscenza delle norme F.I.F.A., sovviene il richiamo a quelle che disciplinano il contributo in questione, in particolare all’art. 21 e all’Allegato 5 del Regolamento F.I.F.A. sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (“RSTP”). Tali norme, nella traduzione riportata negli atti difensivi e non contestata, prevedono che “ Se un professionista viene trasferito prima della scadenza del suo contratto, ogni club che ha contribuito alla sua istruzione e formazione riceverà una parte dell’indennità corrisposta al suo ex club (contributo di solidarietà). Le disposizioni riguardanti i contributi di solidarietà sono riportate nell’Allegato 5 di questo regolamento” (art. 21 cit.); “Se un professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi corrispettivo pagato nell’ambito di questo trasferimento, esclusa l’indennità di formazione versata al suo ex club, sarà detratto dall’importo totale di questo corrispettivo e distribuito dal nuovo club come contributo di solidarietà al/ai club[s] coinvolto/i nella sua formazione ed istruzione nel corso degli anni. Questo contributo di solidarietà rispecchia il numero di anni (calcolato pro rata se inferiore ad un anno) in cui è stato tesserato con i/il club[s] di riferimento tra le stagioni del suo 12° e 23° compleanno, come segue…(art. 1, Allegato 5); “La nuova Società deve corrispondere il contributo di solidarietà alla/e Società formatrice/i, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, entro e non oltre 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, in caso di pagamenti sopravvenienti, entro 30 giorni dalla data di tali versamenti. E’ responsabilità della nuova Società calcolare l’importo del contributo di solidarietà e ripartirlo in base alla carriera del calciatore, secondo quanto previsto dal passaporto del giocatore. Il calciatore dovrà, se necessario, assistere la nuova Società nell’adempimento di tale obbligo (art. 2, Allegato 5). Ne deriva, ai sensi del richiamato Allegato 5, che l’importo relativo al contributo “de quo” deve essere detratto dalla cessionaria dal corrispettivo totale pattuito con la cedente per il trasferimento del calciatore e, quindi, sempre a cura del nuovo club, distribuito alla (o alle) società formatrice/i. Tale detrazione appare logica imposizione a queste Sezioni unite, in quanto è compito comunque della cessionaria provvedere al pagamento alla società originaria che ha “formato” il calciatore, come è stato anche confermato dal contenzioso internazionale che il Torino ha svolto avanti alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA e al T.A.S. In sostanza, lo schema così congegnato prevede tre parti: società “formatrice”, società cedente e società cessionaria delle prestazioni sportive. La società “formatrice” vanta un diritto a percepire un contributo di formazione e l’importo corrispondente a tale diritto viene posto a carico della società cessionaria, ma il medesimo è detratto dall’importo pagato alla cedente (salvo patti espliciti contrari, nel caso di specie, come visto, assenti): ciò, logicamente, perché la cedente si è avvalsa (anche) della formazione nella società di provenienza del calciatore per il calcolo dell’importo di cessione a terzi e perché la cessionaria, quale società pagatrice, dà più rassicurazioni in ordine al possesso della provvista per dare luogo al versamento del suddetto contributo, potendo, per varie ragioni (anche se non nel caso in esame) la cedente non essere in grado di provvedere direttamente al pagamento in questione. Tant’è che nel Commentario sul Regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori (“Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players”) della F.I.F.A. – edizione 2021, con riferimento a caso simile a quello in esame, è precisato proprio che “Come da Regolamento, il contributo di solidarietà del 5% deve essere detratto dall’importo totale dell’eventuale indennità di trasferimento pagata dalla nuova Società. Il meccanismo di solidarietà non impone alcun onere finanziario aggiuntivo alla nuova Società. Il contributo di solidarietà viene detratto dall’importo del compenso pattuito tra le due Società… Secondo costante giurisprudenza… in tali circostanze ed in stretta applicazione del Regolamento, è la nuova Società che sarà tenuta a versare il contributo di solidarietà alle Società formatrici interessate. A sua volta e solo su richiesta della nuova Società, la precedente Società sarà tenuta a rimborsare la relativa somma alla nuova Società… nuova Società ha due modi per recuperare i suoi soldi dal precedente club, o sulla base dell’accordo contrattuale tra di loro, o invocando l’arricchimento senza giusta causa”. Tale ultima ipotesi si è verificata nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado nella sentenza reclamata. In sostanza, deve applicarsi alla Sampdoria il principio “imputet sibi”, nel senso che era onere di tale società provvedere a stilare una clausola contrattuale espressa o un accordo integrativo “a latere”, fatto comunque per altri profili qui non in contestazione, al fine di precisare l’imputazione del richiamato contributo, per eventualmente derogare al previsto obbligo normativamente derivante dalle suddette regole della F.I.F.A. Né a diversa conclusione può pervenirsi richiamando il meccanismo delle “stanze di compensazione” vigente al momento dell’accordo del 26 agosto 2020, in quanto tale sistema riguarda le modalità pratiche di versamento e non rileva sul riconoscimento del diritto in questione. Tant’è – aggiunge quest’organo giudicante – che proprio la richiamata circolare della F.I.G.C. del 30 giugno 2021 è stata adottata, evidentemente, per porre chiarezza in argomento, provvedendo a introdurre linee guida da seguire per le indicazioni operative per il calcolo e la gestione del pagamento del contributo in questione, una volta esteso anche a compagini provenienti dalla medesima federazione. In particolare, al punto IV, si è ritenuto di specificare che, nell’accordo in bollo, “dovrà” sempre essere inserito il corrispettivo dell’operazione di trasferimento “al netto” del contributo di solidarietà F.I.F.A. e tale procedura garantirà il consueto funzionamento della stanza di compensazione in questione. Quindi il contributo di solidarietà sarà oggetto di regolazione diretta tra le società interessate al trasferimento di un calciatore, mentre solo il corrispettivo del trasferimento stesso sarà oggetto del meccanismo di cui alla stanza di compensazione. Queste Sezioni unite rilevano che proprio l’uso al tempo futuro delle espressioni “dovrà”, “garantirà”, “verrà regolato” attesta che tale circolare ha portata innovativa e non interpretativa, in disparte le problematiche che potrebbero sorgere sulla legittimità di una fonte interpretativa proveniente da soggetti terzi, idonea a incidere su volontà contrattuali già espresse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 12/TFN-SVE del 21 Settembre 2023
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Torino FC Spa (matr. 916019) nei confronti della società UC Sampdoria Spa (matr. 45950), nonché di FIGC e LNP Serie A al fine di richiedere il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso della somma corrisposta al club polacco KKS Lech Poznan SA, a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (“RSTP”), in relazione al trasferimento del calciatore K.L.
Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto riconosciuto, il diritto della società Torino FC Spa a vedersi restituito dalla UC Sampdoria Spa quanto corrisposto alla KKS Lech Poznan SA, a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori, in relazione al trasferimento del calciatore K. L. dalla compagine ligure a quella piemontese e quantificato nella misura di quanto effettivamente corrisposto ovvero euro 328.359,44. Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che, a seguito del trasferimento dalla UC Sampdoria Spa al Torino FC Spa del calciatore K. L. con contratto del 26 agosto 2020, la società KKS Lech Poznan SA, appartenente alla Federazione polacca, ha maturato il diritto al contributo di solidarietà avendo tesserato il calciatore dal 12° al 22° anno di età e che, conseguentemente, il trasferimento è assoggettato alla norma FIFA sopra richiamata. Incontestato, altresì, è il fatto che la società Torino FC Spa non solo ha corrisposto alla UC Sampdoria l’intero corrispettivo concordato del trasferimento, comprensivo anche dei premi maturati, ma altresì ha versato alla consorella polacca il contributo di solidarietà con più rimesse (di cui una a seguito della condanna pronunciata dagli Organi di Giustizia sportiva della FIFA in accoglimento della rivendicazione avanzata dalla società KKS Lech Poznan SA). Motivo del contendere, pertanto, è se la società Torino FC Spa possa pretendere nei confronti della UC Sampdoria Spa la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di contributo di solidarietà….La problematica oggetto del contendere investe l’impatto che ha sortito l’estensione del meccanismo di solidarietà, definito dalla FIFA con la circolare 1709 del 13 febbraio 2020, ai trasferimenti nazionali onerosi aventi una dimensione internazionale. Va, infatti, premesso che secondo le norme della FIFA sullo status ed i trasferimenti dei calciatori e segnatamente secondo l’art. 21 del Regulations Status and Trasfer Player – RSTP, “se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età”. In linea generale, il meccanismo di solidarietà nasce dall’esigenza di “premiare”, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società. La disciplina di determinazione ed erogazione del contributo è definita dall’Allegato 5 del surrichiamato Regolamento RSTP, il quale dispone che il contributo di solidarietà, dovuto allorché il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, deve essere pari al 5% del compenso correlato al trasferimento. Inizialmente tale contributo veniva riconosciuto a favore delle società che hanno formato il calciatore solo ove il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo fosse avvenuto tra club affiliati a federazioni di differenti nazioni. Con la circolare FIFA 1709 del 13 febbraio 2020 la platea degli aventi diritto è stata estesa anche al caso in cui il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo sia avvenuto tra club affiliati alla stessa Federazione e la/le squadre che hanno formato il calciatore siano affiliate con una Federazione diversa da quella delle società oggetto del trasferimento. L’Allegato 5 del Regolamento RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento……Muovendo dalla considerazione che è impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà, sta di fatto che il contratto di cessione stipulato il 26 agosto 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive), nonché una serie di premi al verificarsi di determinate condizioni. In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco. Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Torino FC Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore della società KKS Lech Poznan SA, va da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo. Del resto, se così non fosse, si verrebbe di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera. Non riconoscendo, infatti, la richiesta restituzione, si verrebbe nella specie ad avallare un evidente vantaggio di natura patrimoniale che la UC Sampdoria Spa ha di fatto conseguito a danno della Torino FC Spa, senza che la prima abbia titolo ad ottenerlo a spese della seconda in virtù di un negozio giuridico o di altra fonte di obbligazione. L’inesistenza della causa debendi (unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale) è stata puntualmente comprovata dalla società ricorrente, di talché ricorrono i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta. Né diversa interpretazione può scaturire dalla considerazione della circolare della FIGC del 30 giugno 2021 con la quale si è ritenuto di definire delle linee guida ai fini del recepimento nel contesto nazionale della disciplina FIFA in materia di Contributo di Solidarietà. Da un lato, infatti, va rilevato che tale circolare non potrebbe giammai trovare applicazione nel caso di specie atteso che il trasferimento del calciatore è avvenuto in epoca antecedente all’emanazione della circolare. Dall’altro si evidenzia che la circolare in questione si limita a contenere le indicazioni operative per la quantificazione ed il pagamento del Contributo di Solidarietà senza nulla di diverso andare a stabilire in ordine ai principi fondamentali fissati dalla normativa FIFA di cui si è detto.