F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0016/CSA pubblicata del 9 Ottobre 2023 – AS Roma S.r.l./Empoli F.C. S.p.A.

Decisione/0016/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0010/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Andrea Lepore – Componente

Franco Granato - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0010/CSA/2023-2024 proposto dalla Società AS Roma S.r.l. in data 17.09.2023;

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 39 del 12.09.2023;

nei confronti

della Società Empoli F.C. S.p.A.;

visto il reclamo, la memoria difensiva ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 29 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza, Lorenzo Attolico e uditi gli avvocati Daniele Muscarà, per l'A.S.Roma, e Vittorio Rigo, per l'Empoli F.C. S.p.A..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società AS Roma S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 39 del 12.09.2023), in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024 Empoli-Roma del 3.09.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo decretava, ai danni della AS Roma, la “perdita della gara con il punteggio di 0-3”.

Il Giudice Sportivo, in estrema sintesi, così motivava il provvedimento: “risulta, quindi, evidente la violazione, da parte della Soc.Roma, della citata disposizione (art.8 n.d.r.) del Regolamento della competizione che consente per ciascuna gara l’impiego di un solo calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un calciatore nato prima del 1 gennaio 2005”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva, in via principale, di revocare la sanzione e, per l’effetto, di omologare il risultato della Gara così come ottenuto sul campo (3-5), e, in via subordinata, di annullare la Gara e disporne la ripetizione.

La Soc. Roma riteneva, infatti, che il provvedimento impugnato rappresentasse “una punizione ingiusta ed eccessivamente penalizzante” anche rispetto ad altre decisioni prese dal Giudice Sportivo in situazioni identiche.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art.8 del Regolamento della competizione Campionato primavera, perché, in corso di gara, sarebbe avvenuta una mera sostituzione di un calciatore “fuori quota” con un altro calciatore “fuori quota”, con la conseguenza che in campo sarebbe sempre rimasto un giocatore appartenente a questa categoria. A supporto di tale tesi e segnatamente di una difficile interpretazione della norma in questione, la Soc.Roma ricordava anche che in altre occasioni identiche il giudice sportivo non era intervenuto e che, infine, in data 14 settembre, la Lega Nazionali Professionisti trasmetteva alle società partecipanti alla competizione una tabella riepilogativa delle corrette modalità di sostituzione dei calciatori nell’ambito delle gare.

Con memoria ex art.72 del C.G.S., in data 25 settembre 2023, si costituiva l’ Empoli F.C. S.p.A., la quale, oltre a chiedere a questa Corte il rigetto del ricorso perché infondato, sollevava, altresì, una questione di inammissibilità del ricorso stesso per non essere stato sottoscritto con firma digitale, mancanza, peraltro, ravvisata anche nell’autentica della procura alle liti da parte dei difensori della medesima reclamante.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 settembre 2023, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Daniele Muscarà, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità, replicando anche all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Soc.Empoli.

E’, altresì, comparso l’Avv.Vittorio Rigo per la Soc.Empoli, il quale si è riportato alla propria memoria, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

L’infondatezza del ricorso nel merito potrebbe esimere la Corte dalla valutazione dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Soc.Empoli.

Cionondimeno, la Corte ritiene, sebbene sinteticamente, di esprimersi anche su questo aspetto processuale, ricordando che, ai sensi dell’art.49, 7 comma, del C.G.S., le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi, nonché alla delega ai difensori, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi.

Orbene, nel caso di specie, non v’è dubbio che le irregolarità formali commesse dalla Soc.Roma siano state sanate prima del termine ultimo fissato dalla norma.

L’eccezione sollevata sul punto dalla Soc.Empoli risulta, pertanto, priva di fondamento.

Nel merito, questa Corte condivide quanto già rilevato dal Giudice Sportivo secondo cui l’art.8 del Regolamento del Campionato Primavera consente l’impiego per ciascuna gara di un solo giocatore “fuori quota” a prescindere dal numero di sostituzioni effettuate nel corso della gara.

In disparte il valore semantico delle proposizioni letterali in cui si articola la disciplina in argomento, sul quale si tornerà in prosieguo, è, del resto, in linea di principio, proprio nella ratio stessa delle norme che disciplinano questo genere di manifestazioni destinate ai giovani calciatori che trova ulteriore conforto l'opzione esegetica privilegiata in prime cure della norma in esame che, altrimenti, laddove si accedesse alla tesi proposta dalla reclamante, consentirebbe alle squadre di indicare in lista di gara più giocatori fuori quota, che potrebbero essere sostituiti l’uno con altro, impedendo di fatto l’impiego, almeno quali sostituti, di atleti – appunto – di giovane età.

Sempre in ordine all’interpretazione della norma, la Corte ritiene inoltre di condividere quanto osservato dal Giudice Sportivo che ha considerato il limite previsto dalla norma in questione “in senso assoluto, infungibile; con riferimento, cioè, alla effettiva possibilità di “partecipare alla manifestazione” e conseguentemente di impiego nella gara per unicità individuale (come si ricava dall’enfasi posta dalla norma sull’aggettivo “solo” utilizzato in senso sostantivato nella descrizione di tale limite anagrafico) e non alla dimensione di potenziale intercambiabilità tra calciatori appartenenti alla medesima classe anagrafica.”

Ai fini della decisione, la Corte ritiene inoltre che siano irrilevanti gli altri episodi segnalati dalla reclamante ed aventi ad oggetto gare diverse in cui sarebbero avvenute situazioni identiche a quelle qui in esame e diversamente valutate. Non spetta certo, infatti, a questa Corte andare ad esaminare tali fattispecie, che, comunque, non sono mai state portate a conoscenza della Corte stessa e che, in ogni caso, non valgono di per se stesse a costituire, con la pretesa automaticità, un vincolante paradigma di legittimità per l'interpretazione della norma di riferimento. Opinando diversamente si giungerebbe all'aberrante conclusione di accreditare una prassi applicativa anche nei casi in cui risultasse distonica dalla voluntas legis.

Parimenti irrilevante appare, infine, essere il comunicato trasmesso dalla LNPA alle squadre partecipanti al campionato primavera con allegata tabella riepilogativa delle modalità di sostituzione dei calciatori durante le gare. Da un lato, invero, perchè tale tabella ad ogni modo conferma quanto deciso dal Giudice Sportivo e qui confermato nel caso in esame, dall’altro, secondo questa Corte, perchè l’interpretazione della norma in questione risulta essere chiara anche senza l’ausilio della tabella stessa.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società AS Roma S.r.l. deve essere respinto con conferma della sanzione irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con pec.

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                             Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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