F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0050/CFA pubblicata il 26 Ottobre 2023 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/A.S.D. Grentarcadia

Decisione/0050/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0042/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0042/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 17 del 21 settembre 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 24.10.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’Avv. Paolo Mormando per il reclamante; nessuno è comparso per la società A.S.D. Grentarcadia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’originario atto di conclusione indagini che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa la Procura interregionale ha incolpato:

il sig. Sorocovici Victor, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Grentarcadia, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere, in data 26.8.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. Grentarcadia, sottoscritto unitamente al genitore sig.ra Sorocovici Inga, la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società estera;

la società A.S.D. Grentarcadia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Sorocovici Victor.

Di fatto – come risulta dal fascicolo di primo grado – la A.S.D. Grentarcadia, militante nel campionato di Promozione, nel richiederne il tesseramento ha allegato una dichiarazione del calciatore, controfirmata dal genitore esercente la patria potestà, nella quale si attestava che il medesimo non era mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere.

All’esito dei controlli esperiti dalla F.I.G.C. è invece emerso che il sig. Sorocovici Victor era stato tesserato in precedenza per società calcistica moldava, con conseguente violazione della norma sostanziale di cui all’art. 40, comma 5, NOIF, secondo cui in generale (e salvo transfert internazionale) non possono essere tesserati in Italia giocatori già tesserati per federazione estera.

Nel prosieguo, è tuttavia intervenuto tra la Procura e le parti un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS (Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento) in virtù del quale sono state concordate le seguenti sanzioni:

al sig. Sorocovici Victor due giornate di squalifica;

alla A.S.D. Grentarcadia una ammenda di euro 250,00.

Per quanto qui interessa, l’ammenda inflitta alla società è stata calcolata applicando il beneficio massimo previsto dall’art. 126, comma 2, e cioè la riduzione fino alla metà della sanzione di 500,00 euro applicabile in via ordinaria.

Tuttavia la società ha poi omesso di provvedere al versamento nel termine perentorio di 30 gg dalla pubblicazione dell’accordo, con automatica risoluzione dello stesso ( art. 126, comma 5).

Per l’effetto, il Procuratore interregionale ha deferito la società avanti al Tribunale territoriale, chiedendo che fosse condannata a corrispondere un’ammenda di euro 666,00 pari alla sanzione ordinaria in origine prevista aumentata di un terzo.

Il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata, ha riscontrato la veridicità dei fatti allegati alla base del deferimento, ma ha ritenuto di irrogare un’ammenda di euro 100,00 considerando non grave la violazione posta in essere dal calciatore.

La decisione è stata ritualmente impugnata con l’atto di reclamo in esame dal Procuratore federale interregionale, il quale ne chiede la riforma.

In tal senso il reclamante osserva che il presupposto logico dell’accordo tra la Procura e le parti è l’individuazione della sanzione ordinariamente irrogabile in quella fattispecie disciplinare, rispetto alla quale si commisurano poi in concreto i benefici applicabili in sede di patteggiamento, per finalità deflattive del contenzioso.

Del resto, la proposta di accordo ex art. 126 – prima che allo stesso sia data ufficialità mediante pubblicazione - va sottoposta al Procuratore generale dello sport presso il CONI, nonché al Presidente federale, proprio affinché tali autorità valutino la congruità della sanzione applicata.

Ne consegue che – in caso di risoluzione dell’accordo stesso per successivo inadempimento della parte – la sanzione irrogabile dal giudice all’esito del conseguente deferimento non potrà mai essere inferiore a quella in precedenza giudicata applicabile in via ordinaria e appunto già ritenuta congrua dalle autorità citate.

Nel caso in esame, tale misura dell’ammenda era stata fissata (prima della riduzione premiale) in euro 500,00 di talché non poteva in alcun modo il Tribunale territoriale irrogare una sanzione inferiore.

All’opposto, la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale nazionale considera necessario, nel caso di patteggiamento risolto per inadempimento, irrogare una sanzione superiore a quella originaria di base, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività inquirente, amministrativa e contenziosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Come è noto, il Codice di giustizia sportiva disciplina separatamente l’ipotesi in cui l’accordo tra l’incolpato e il Procuratore intervenga prima del deferimento (art. 126) da quella in cui il patteggiamento interviene quando – tramite formale deferimento – la vicenda contenziosa è già approdata in giudizio (art. 127).

Mentre nel primo caso è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello sport e al Presidente federale per le loro eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS), per l’ipotesi di accordo successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione.

La giurisprudenza di questa Corte federale ha al riguardo precisato che “ Le conseguenze di tale distinguo non sono di poco momento, evidentemente, perché se il patteggiamento pre-deferimento rimane, per così dire, nell'alveo stesso della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', il previsto intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante, nella seconda ipotesi muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenziosogiustiziale.”(cfr. CFA, Sez. I, n. 88/2022-2023).

In effetti, ai sensi dell’art. 127, comma 3, l’efficacia dell’accordo è subordinata al vaglio dell’organo giudicante, il quale ne dichiara l’efficacia solo nel caso in cui reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, come pure (secondo quanto evidenziato da questa Corte) l’inefficacia nel caso in cui sussistano i presupposti perché il giudice pronunci un proscioglimento nel merito.

Premessa tale distinzione, sulla quale del resto la reclamante Procura conviene, nel caso all’esame occorre in via preliminare stabilire se nel giudizio disciplinare conseguente alla risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126, il giudice possa o meno sindacare la congruità della sanzione base (sulla quale fu calcolata la pena patteggiata) o sia vincolato alle risultanze acquisite in sede precontenziosa.

In proposito, questa Corte – con recente decisione dai cui assunti il Collegio non ritiene di doversi discostare - ha già valorizzato “ il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda. (cfr. CFA, Sez. I, n.3/2023-2024).

In definitiva, secondo il principio di diritto appunto enucleabile dalla citata giurisprudenza, l’accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorchè ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso: e ciò in quanto l’ordinamento sportivo e quello federale sono chiari nel demandare agli organi giudicanti la ineludibile competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari.

Come infatti precisato “il momento di verifica, in questo caso, non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili. (CFA SS.UU., n. 88/2022-2023, citata).

In linea generale, pertanto, il Tribunale non era vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo al riguardo procedere a una autonoma valutazione di congruità.

In concreto, tuttavia, la decisione di primo grado nella vicenda all’esame esibisce profili di contraddittorietà e perplessità nella motivazione, come condivisibilmente evidenziato dal reclamante.

Il Tribunale infatti, pur avendo espressamente accertato la veridicità fattuale degli addebiti posti a base dell’atto di deferimento, ha però ritenuto di dover irrogare alla società incolpata, oltre tutto sulla scorta di una motivazione non del tutto conferente, una sanzione pressoché simbolica, assai inferiore perfino rispetto a quella concordata in fase di patteggiamento pregiudiziale.

Così facendo, però, il Tribunale ha disatteso quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

In effetti, come è stato più volte evidenziato, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Applicando questi criteri al caso di specie, deve escludersi che l’omessa dichiarazione da parte del calciatore del suo precedente tesseramento in federazione estera possa essere considerata “veniale”, risultando l’omissione finalizzata alla violazione della norma sostanziale di cui all’art. 40, comma 5, NOIF, secondo cui in estrema sintesi (salvo deroghe per transfert internazionale) non possono essere tesserati in Italia giocatori già tesserati per federazione estera.

In proposito il Tribunale territoriale ha ritenuto che l’omissione sia stata invece determinata da una mera dimenticanza, ma tale assunto non convince già sul piano empirico: è infatti evidente, come eccepisce il reclamante, che per un giovane l’avvenuto tesseramento per una squadra di calcio (anche se operante in ambito dilettantistico) è una fonte di orgoglio personale, e comunque un fatto distintivo non facilmente obliabile a distanza di breve tempo.

In termini piani, non è dunque credibile che un giovane calciatore in procinto di essere tesserato per una squadra di calcio dimentichi di informarla delle precedenti esperienze che sostanziano il suo curriculum sportivo.

Peraltro, come si è anticipato, la motivazione addotta dal Tribunale – a ben vedere – non è nemmeno del tutto pertinente alla posizione sostanziale della società, la quale – alla stregua di un criterio di normale prudenza in vigilando, esigibile anche da una società dilettantistica - avrebbe ben  potuto previamente compulsare anche in via informale gli uffici federali preposti al tesseramento al fine di chiarire la situazione.

Una volta acclarata la gravità della violazione e l’inesistenza di particolari attenuanti o esimenti a favore della società, ragioni di effettività e afflittività della pena disciplinare impongono, a giudizio di questa Corte, di applicare di norma e quale minimo - in ipotesi di giudizio conseguente a risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126 – la sanzione base appunto individuata come ordinaria all’atto del patteggiamento, nel caso pari a euro 500,00.

Come si è detto, la Procura chiede che l’importo dell’ammenda sia incrementato di almeno un terzo e richiama in tal senso la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale nazionale il quale considera necessario, nel caso di patteggiamento risolto per inadempimento, irrogare una sanzione superiore a quella originaria di base, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare.

Tale richiesta non ha in effetti un’espressa base normativa, come già evidenziato da questa Corte nella decisione n. 3/2023-2024, e pertanto la sanzione – secondo i principi generali – va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie.

Nel particolare caso in esame tale aumento va accolto.

La maggiorazione della sanzione base, nella vicenda in rassegna, risulta necessaria non soltanto per le ragioni addotte dalla Procura reclamante, quanto soprattutto per la necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento di un onere, certo non oltremodo gravoso o insostenibile nemmeno per una compagine dilettantistica.

Per le esposte considerazioni, e in assenza appunto di attenuanti o esimenti valorizzabili a favore della società, l’ammenda ordinaria ut supra quantificata va ragionevolmente incrementata di un terzo, per un importo complessivo pari a euro 666,66, come richiesto dalla Procura federale.

P.Q.M

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Grentarcadia la sanzione dell'ammenda di 666,66 (seicentosessantasei/66).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                             Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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