F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0051/CFA pubblicata il 27 Ottobre 2023 (motivazioni) – A.S.D. Team S. Lucia Golosine-CR Veneto-Pol. Pedemonte A.S.D.

Decisione/0051/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0050/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0050/CFA/2023-2024 proposto dalla A.S.D. Team S. Lucia Golosine in data 18 ottobre 2023,

contro

Comitato regionale Veneto

e nei confronti

della società Pol. Pedemonte A.S.D.

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto di cui al C.U. n. 35 dell’11.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 26.10.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi gli Avv.ti Andrea Scalco per la reclamante, Gianmaria Daminato per il Comitato regionale Veneto e Andrea Mileto per la società Pol. Pedemonte A.S.D.; sono altresì presenti il sig. Claudio Farina e la sig.ra Martina Calza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il reclamo in esame ha ad oggetto la decisione del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Veneto di cui al C.U. n. 35 dell’11 ottobre 2023, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla A.S.D. Team S. Lucia Golosine (di seguito anche “Golosine”) per l’annullamento degli effetti della delibera del Consiglio direttivo del Comitato regionale Veneto di cui al C.U. n. 32 del 29 settembre 2023, nella parte in cui vengono resi noti gli abbinamenti relativi al turno degli ottavi di finale del trofeo Regione Veneto di Promozione 2023/2024, che vede qualificata la società Pol. Pedemonte A.S.D. in luogo della ricorrente A.S.D. Team S. Lucia Golosine.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

La reclamante odierna ha preso parte al trofeo Regione Veneto di promozione 2023/2024, venendo inserita nel girone 2 dei 16 previsti. In base al regolamento, in ciascun girone, dopo le sei gare di sola andata tra le squadre che lo componevano, sarebbe stata ammessa al turno successivo degli ottavi di finale la squadra prima in classifica. Il regolamento del trofeo prevedeva poi una serie di regole, ponendole in ordine progressivo, per determinare la classifica e quindi la squadra ammessa agli ottavi di finale: maggior punteggio; scontro diretto tra due società a parità di punteggio; punteggio della classifica avulsa (tra tre o più società a parità di punteggio); differenza reti tra le società coinvolte nella classifica avulsa; maggior numero di reti realizzate, tra le società coinvolte nella classifica avulsa; differenza reti tra tutte le società; maggior numero di reti realizzate tra tutte le società; sorteggio.

A seguito dei risultati conseguiti dalle quattro squadre del girone 2, con C.U. n. 32 del 29 settembre 2023, il Comitato regionale Veneto ammetteva agli ottavi di finale del trofeo promozione, per il girone 2, la squadra del Pedemonte e pubblicava il C.U. n. 33, allegando la “Classifica avulsa Coppa Italia Trofeo Veneto” ove l’odierna reclamante veniva posizionata in seconda posizione del girone 2, dietro al Pedemonte.

Il Golosine presentava quindi ricorso al Tribunale federale territoriale avverso i C.U. nn. 32 e 33 del Comitato regionale Veneto, sostenendo che l’ammissione della società Pedemonte agli ottavi di finale derivasse da una errata applicazione del regolamento e che, al contrario, la società legittimata ad avanzare nella competizione dovesse essere proprio il Golosine.

Con C.U. n. 34 del 6 ottobre 2023, il Comitato regionale Veneto deliberava il rinvio a data da destinarsi della partita degli ottavi di finale Castelnuovo D.G. – Pedemonte.

3. Con la decisione reclamata del 10 ottobre 2023, il Tribunale federale territoriale (TFT) del Comitato regionale Veneto ha ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso da parte della società Team S. Lucia Golosine avrebbe dovuto essere comunicato anche alla società controinteressata Pedemonte, in quanto qualificatasi al turno relativo agli ottavi di finale del trofeo Regione Veneto di Promozione; ha quindi rilevato che dalle evidenze in atti non risultava l’anzidetta comunicazione. Pertanto, il TFT ha dichiarato inammissibile il ricorso della società A.S.D. Team S. Lucia Golosine, visto l’art. 49, comma 4, CGS, seconda parte, il quale dispone che “copia del ricorso […] deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte” con le modalità prescritte, e ciò a tutela del principio del contraddittorio sancito dall’art. 44, comma 1, CGS; ha inoltre considerato quanto previsto dall’art. 44, comma 6, CGS, in base al quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Il TFT ha quindi tenuto conto del carattere perentorio del termine contestuale di comunicazione del reclamo alla società controinteressata.

4.A seguito della decisione del Tribunale federale territoriale oggetto del reclamo, con C.U. n. 37 del 18 ottobre 2023, il Comitato regionale Veneto ha calendarizzato il recupero della gara Castelnuovo D.G. – Pedemonte per il giorno 1° novembre 2023.

5. Il Golosine ha quindi proposto reclamo avverso la decisione del TFT. Con il gravame, la società:

1) afferma la propria legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere sia in primo grado sia nel grado di appello;

2) contesta la violazione dell’art. 49, comma 4, CGS, posta a base della decisione reclamata, in quanto:

a) nel caso di specie, il ricorso promosso dalla società Golosine aveva come oggetto due delibere del Comitato regionale Veneto e, correttamente, il Golosine avrebbe notificato il ricorso all’unica controparte possibile ossia al Comitato regionale Veneto;

b) la disposizione di cui all’art. 49, comma 4, CGS, andrebbe letta di concerto con l’art. 95, che disciplina la fissazione dell’udienza a seguito di ricorso avanti al Tribunale federale territoriale (“il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati”); pertanto, la ricorrente dovrebbe occuparsi della sola notifica dell’atto introduttivo alla controparte intesa come “il soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto” e il Presidente del Tribunale, all’atto di fissazione dell’udienza, avrebbe l’onere di “accertare l’avvenuta notificazione del ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto”; la norma non imporrebbe al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso nei confronti di soggetti interessati al procedimento, come, nel caso di specie, la società Pedemonte bensì farebbe gravare sul Presidente del Tribunale l’onere di disporre “la notificazione dell’avviso di fissazione al ricorrente, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati”, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 44, CGS;

c) conferma di quanto sopra deriverebbe da consolidata giurisprudenza della CFA (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 27/2019-2020 e Corte federale, SS.UU., n. 41/2023-2024) che, richiamando anche decisioni del Collegio di garanzia del CONI, ha ritenuto che l’art. 103 CGS deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo avere svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo;

d) nel caso di specie, il ricorso sarebbe stato regolarmente notificato alla controparte (Comitato regionale Veneto) e non alla mera interessata (Pedemonte);

3) nel merito, contesta la erroneità e/o illegittimità e/o irragionevolezza del C.U. n. 32 del 29 settembre 2023 e del C.U. n. 33 del 4 ottobre 2023 e chiede che la CFA ordini al Comitato regionale Veneto di adottare tutti gli opportuni adempimenti affinché provveda alla sostituzione della società Pol. Pedemonte A.S.D. con la società A.S.D. Team S. Lucia Golosine nella gara valida per gli ottavi di finale del Trofeo Veneto di Promozione, prevista per il giorno 1° novembre 2023.Ciò in quanto:

a) il Comitato regionale Veneto avrebbe stabilito prima l’accoppiamento per gli ottavi di finale del Trofeo Promozione (Castelnuovo D.G. – Pedemonte) e successivamente, con il C.U. n. 33, avrebbe pubblicato la “classifica avulsa Coppa Italia Trofeo Veneto” ove la reclamante veniva posizionata in seconda posizione del girone 2, dietro al Pedemonte;

b) dalla ricostruzione dei passaggi corretti per l’assegnazione del primo posto in classifica del girone emergerebbe che il Golosine sarebbe stata la squadra da ammettere agli ottavi di finale, sulla base dei risultati delle partite del girone e della corretta applicazione del regolamento del torneo;

4) propone l’abbreviazione dei termini ex art. 103, comma 2, CGS, atteso che la gara per gli ottavi di finale è stata calendarizzata per il 1° novembre 2023;

5) presenta istanza di misura cautelare ex art. 107 CGS, atteso che la gara per gli ottavi di finale è calendarizzata per il 1° novembre 2023; pone in evidenza che l’eventuale concessione della misura cautelare richiesta non provocherebbe nessun danno al trofeo in questione e, anzi, eviterebbe una serie di problematiche come l’eventuale ripetizione di una gara.

In conclusione, il reclamo chiede: a) in via cautelare, di sospendere la decisione del Tribunale federale territoriale Veneto pubblicata con C.U. n. 35 dell’11 ottobre 2023; b) in via principale, di accogliere il reclamo e, quindi, di annullare la decisione del Tribunale federale territoriale Veneto, ordinando al Comitato regionale Veneto di provvedere alla sostituzione della società Pedemonte con la società A.S.D. Team S. Lucia Golosine nella gara valida per gli ottavi di finale del trofeo Veneto di Promozione programmata per il giorno 1° novembre 2023; c) in via subordinata, di accogliere il reclamo e di annullare la decisione del Tribunale federale territoriale Veneto e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS, rinviare gli atti al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio e della discussione del merito del procedimento.

In ogni caso, il reclamante chiede l’abbreviazione dei termini processuali ex art. 103, comma 2, CGS.

6. Con proprio decreto n. 0006/CFA-2023-2024, il Presidente della I Sezione della CFA ha disposto l’abbreviazione a due giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, del CGS.

7. Il Comitato regionale Veneto presso la LND ha depositato propria memoria in data 25 ottobre 2023, con cui aderisce alle ragioni della decisione reclamata e, nel merito, ribadisce la correttezza delle decisioni assunte, oggetto di contestazione da parte della società reclamante.

8. All’udienza in camera di consiglio da remoto del 26 ottobre 2023, fissata per la discussione della domanda cautelare presentata con il reclamo, sono comparsi i legali della reclamante e del Comitato regionale Veneto, confermando le richieste già avanzate, rispettivamente, con il reclamo e con la memoria. E’ altresì comparso il legale della società Pedemonte, cui il reclamo era stato notificato a cura della società reclamante. Il legale della reclamante ha inoltre eccepito la tardività della costituzione del Comitato regionale e della società Pedemonte.

Il Presidente del Collegio ha informato le parti che, come già indicato con il proprio decreto n. 0006/CFA-2023-2024, il Collegio si riservava di decidere il reclamo anche nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della domanda cautelare proposta con il reclamo e di procedere direttamente all’esame nel merito.

Ritiene altresì di potere prescindere dalle eccezioni sollevate in udienza dal legale della società reclamante, poiché il reclamo risulta fondato e va accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

10. Sulle garanzie del contraddittorio e gli oneri conseguenti gravanti sulla parte ricorrente, questa CFA, anche di recente (cfr. SS.UU. 41/CFA/2023-2024) ha stabilito, con ulteriori richiami giurisprudenziali anche al Collegio di garanzia del CONI, il principio di diritto secondo cui l’art. 103 CGS deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo.

Il Collegio non può infatti che confermare i principi enucleati da ultimo, sulla scorta di giurisprudenza antecedente, dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello (Decisione n. 0041/CFA/2023-2024), secondo cui tra i principi cui si ispira il Codice di giustizia sportiva della FIGC vi sono i principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. “In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce

che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021). Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio” (cfr. decisioni CFA, SS.UU., n. 59/2018-2019; SS.UU., n. 35/2018-2019). Sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite n.0041/CFA-2023-2024, stabilita, dunque, “sia la necessità, per una corretta celebrazione del giudizio, di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sia la mancata corretta vocatio in ius dei controinteressati, occorre verificare se la mancata notifica del ricorso da parte del ricorrente ne implichi ex se l’inammissibilità, come statuito dal Tribunale federale. Sul punto, soccorre la decisione delle Sezioni unite di questa Corte federale, SS.UU., n. 27/2019-2020. Con la citata decisione, le SS.UU. di questa Corte hanno statuito che “Il primo periodo del primo comma dell’art. 103 del Codice, che prevede che “entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso”, non chiarisce quali siano i poteri del Presidente della Corte federale d’appello, o del Presidente di sezione delegato, e quale sia il significato della proposizione “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti”. Tale ultima previsione è contenuta, peraltro, in numerose disposizioni del codice (artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma ….) … il collegio ritiene che la disposizione ponga, a carico del presidente, il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti controinteressate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite … Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), all’esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere, insieme con l’avviso di fissazione dell’udienza, anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato, di modo che queste possano scegliere la strategia difensiva da adottare. La soluzione interpretativa scelta dal collegio sotto un profilo logico è pienamente compatibile con la tutela del diritto di difesa sia del reclamante che delle altre parti, le quali vengono in tal modo a completa conoscenza del contenuto del reclamo e della data dell’udienza in cui potranno formulare le proprie difese e deduzioni; risulta corrispondente alla ripartizione dei poteri tra presidente e collegio, in quanto attribuisce al collegio il potere di assumere qualsiasi decisione sugli effetti della condotta processuale del reclamante; non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l’assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate alla vicenda processuale; appare coerente con lo stesso principio del contraddittorio che impone il coinvolgimento processuale delle parti necessarie nel giudizio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39, con riferimento all’art. 27, primo comma, CPA). In una prospettiva sistematica, la soluzione scelta appare anche coerente con la disciplina contenuta nell’art. 37, comma 2, del codice della giustizia sportiva del CONI, ai sensi del quale “Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. La citata disposizione, contenuta nel Capo II, intitolato “Procedimenti” del Titolo III, intitolato “Giudici Federali”, del codice prevede, a prescindere dagli oneri processuali a carico della parte, che il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza debbano essere comunicati alle parti interessate. Posta la polisemia delle espressioni contenute nell’art. 103 del codice della giustizia sportiva della FIGC, l’art. 37 del codice della giustizia FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO sportiva del CONI costituisce quindi un elemento interpretativo, anche in considerazione della necessità di garantire l’adozione di una soluzione uniforme nell’ordinamento sportivo, che spinge l’interprete ad adottare la soluzione delineata”.

Da questo insieme di argomentazioni debbono essere tratte pertanto le seguenti conclusioni: il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo; ne consegue che, in rigorosa applicazione del principio di diritto stabilito con la citata pronuncia, l’accertamento della mancata evocazione in giudizio dei controinteressati avrebbe dovuto condurre il Presidente o il Collegio, in attuazione di quanto disposto dall’art. 93 CGS (di contenuto simile in parte qua all’art. 103 CGS), a disporre la trasmissione dello stesso alle parti necessarie interessate ma pretermesse; in tal modo viene attuato pienamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, assicurando che tutti i soggetti controinteressati rispetto all’iniziativa del ricorrente siano messi in condizione di partecipare al giudizio a tutela delle rispettive situazioni giuridiche.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni, che sono evidentemente da riferire – come chiaramente puntualizzato dalla citata decisione delle SS. UU. n. 41/CFA/2023-2024 - anche ai ricorsi proposti ai sensi dell’art. 95 CGS. Pertanto deve essere accolto il reclamo, dal momento che il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuta la citata giurisprudenza con riguardo alle modalità per rendere effettivo il principio del contraddittorio tra le parti nel giudizio sportivo. Tali modalità, nei termini indicati, comportano oneri di integrazione in capo al giudice che, nella fattispecie, non sono stati assolti.

Come nella citata decisione delle SS.UU. n. 41/CFA-2023-2024, anche per l’odierno reclamo, una volta statuita l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, questo Collegio deve necessariamente rinviare gli atti al Tribunale federale, in ottemperanza non solo al disposto dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS ma, prima ancora, del più volte richiamato principio del contraddittorio, che presenta un espresso rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), confermato in termini generali, nel CGS, dall’art. 44.

Tali principi debbono trovare applicazione anche al caso di specie, in cui il giudice di primo grado non ha garantito il contraddittorio nei termini indicati dalla citata giurisprudenza.

11. Né possono ritenersi sussistenti i presupposti per dare applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza (v. da ultimo CFA, decisione/0049/CFA-2023-2024), per potere procedere alla decisione di merito senza rinvio al giudice di primo grado. Non è infatti sufficiente per garantire il contraddittorio, non perfezionato in primo grado, la mera notifica del reclamo odierno alla controparte. Va inoltre posto in evidenza che, nel caso di specie, si tratta di controparte necessaria – e non eventuale - dal momento che essa, la società Pedemonte, conseguirebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso in primo grado un effetto diretto e per lei negativo, consistente nella esclusione dal torneo a beneficio del Golosine.

12. Conseguentemente, deve accogliersi il reclamo nei sensi di cui sopra e rinviare gli atti al Tribunale federale per consentire l’integrazione del contradditorio. Pertanto, il Tribunale federale provvederà a trasmettere il ricorso proposto in primo grado, unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza, anche alla società controinteressata, Pol. Pedemonte A.S.D.

13. Il Collegio è consapevole del fatto che il decorso del tempo è suscettibile, in assenza di una diligente cooperazione di tutte le parti del giudizio, di produrre medio tempore effetti pregiudizievoli per le medesime parti e per i terzi (tra cui la squadra che, in base al calendario attuale degli ottavi di finale, dovrebbe incontrare la squadra del Pedemonte il 1° novembre 2023).

Pertanto il Collegio invita il Comitato territoriale regionale del Veneto a intraprendere ogni utile iniziativa per assicurare che il calendario della partita sia adeguato in modo da tener conto, prima del suo svolgimento, degli esiti del giudizio definitivo, conseguente alla presente decisione di rinvio.

14. Per le ragioni esposte, il reclamo va quindi accolto, nei termini di cui in motivazione, con rinvio degli atti, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS, al Tribunale federale territoriale ai fini dell’integrazione del contraddittorio e dell’esame del merito.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, rimette gli atti al Giudice di primo grado per l’esame del merito.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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