F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 076/TFN – SD del 25 Ottobre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 7383/1106pf22-23/GC/GR/ff depositato il 20.9.2023 nei confronti del sig. Marco Molluso – Reg. Prot. 64/TFN-SD
Decisione/0076/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0064/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 ottobre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 7383/1106pf22-23/GC/GR/ff del 19 settembre 2023, depositato il 20 settembre 2023, nei confronti del sig. Marco Molluso,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto 7383/1106pf22-23/GC/GR/ff del 19 settembre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
- il sig. Marco Molluso all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la società GS Castanese, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per essere stato, nella propria qualità di amministratore e legale rappresentante della società MC Immobiliare Srl (società quest’ultima sospettata di aver impiegato nel corso dell’anno 2021 capitali illeciti, in quanto derivanti da una pluralità di delitti di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, in una operazione finanziaria finalizzata alla costruzione di 8 campi da padel presso il centro “Lombardia Uno” di proprietà comunale sito in Milano), destinatario di un provvedimento interdittivo antimafia adottato in data 08 maggio 2023, ex art. 89 bis e 91 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159, dal Prefetto di Milano oltre che formalmente indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per i reati di emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio e per l’effetto attinto da misura cautelare personale.
La fase istruttoria
In data 29 dicembre 2022, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 451 pf22-23 avente ad oggetto ““Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine ad una notizia stampa pubblicata sul sito internet della testata giornalistica “fanpage.it” avente ad oggetto l’arresto del tecnico Marco Molluso”.
All’esito dell’attività istruttoria, in data 12 maggio 2023, la Procura Federale trasmetteva l’intendimento di archiviazione alla PGS, la quale, con provvedimento del 5 giugno 2023, non condivideva tale determinazione e, nel riportare estratti dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del Molluso, invitava la PF ad iscrivere un procedimento “a stralcio a carico della Polisportiva Lombardia Uno - e dei legali rappresentanti di essa - indicata quale “scuola calcio” per conto dell’AC Milan, verificando i rapporti tra essa e il Molluso Marco, nonché acquisendo notizie dal Comune di Milano volte ad accertare se, in ragione del ruolo di gestore di fatto della ASD Palauno e titolare di altre concessioni di spazi pubblici, sia stata destinataria di provvedimenti amministrativi di revoca delle concessioni comunali, determinando così una responsabilità per violazione dei doveri di lealtà e correttezza che fanno capo al soggetto affiliato ed ai suoi amministratori”.
In ottemperanza alla sollecitazione della PGS, in data 12 giugno 2023, veniva pertanto iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1106 pf22-23 avente ad oggetto “Stralcio dal proc. 451 pf 22-23 per accertamenti in ordine ai rapporti intercorsi tra la società Polisportiva Lombardia Uno e il tecnico Marco Molluso”.
Nel corso dell’attività istruttoria, venivano acquisiti, oltre agli atti già presenti nel procedimento genetico, una nota pervenuta dal Comune di Milano in data 15 giugno 2023 ed una nota della Prefettura di Milano del 20 giugno 2023, nonché disposta l’audizione del sig. Davide Gatti, nella sua qualità di Presidente della società Polisportiva Lombardia Uno.
All’esito di tale attività istruttoria, la Procura Federale, in data 4 luglio 2023, inoltrava alla PGS l’intendimento di archiviazione ritenendo che i rapporti intercorsi tra la Polisportiva Lombardia Uno ed il Molluso - oggetto del procedimento stralcio - essendo relativi alla realizzazione/gestione di campi da paddle, esulassero “da qualsivoglia possibile valutazione e/o attribuzione disciplinare” dell’Ufficio ”posto che trattasi in astratto di condotte che attengono, se del caso a violazioni statutarie e regolamentari di competenza di altra Federazione diversa dalla FIGC e come tali non rientranti nell’alveo dei poteri disciplinari attribuiti al Procuratore Federale FIGC”.
In data 20 luglio 2023, la PGS, ritenendo che “l’affiliazione e il tesseramento sono espressione delegata alle Federazioni Sportive Nazionali di una potestà pubblica facente capo al CONI e che il Sig. Molluso risulta essere stato destinatario di un provvedimento interdittivo antimafia, indipendentemente dalla circostanza che i fatti addebitati riguardino specificamente un’altra Federazione Sportiva Nazionale, la sola sussistenza dell'inibitoria antimafia - seppure in corso - costituisce, a parere di questa Procura Generale dello Sport, il presupposto per esercitare, nei confronti del predetto, l’azione disciplinare mediante atto di deferimento per la violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte pur salve le ulteriori valutazioni in esto ai procedimenti penali pendenti”, non condivideva l’archiviazione ed invitava la Procura Federale ad esercitare l’azione disciplinare.
In data 25 luglio 2023, veniva pertanto notificata, a mezzo posta, la Comunicazione di conclusione indagini e, non essendo pervenute richieste e/o memorie, in data 19 settembre 2023, la Procura procedeva al deferimento del soggetto avvisato.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 18 ottobre 2023, il deferito, nei termini di rito, faceva pervenire memoria difensiva a firma dell’Avv. Matteo Picotti.
Nella suddetta memoria, il difensore eccepiva, in via preliminare, l’omessa notifica della CCI, essendo stata notificata all’indirizzo di residenza del Molluso, con compiuta giacenza, e non al domicilio eletto nel corso del procedimento genetico n. 451. Eccepiva inoltre la duplicazione di fatto del procedimento n. 451, essendo entrambi scaturiti dalla stessa notitia criminis (Ordinanza di custodia cautelare), con conseguente violazione dei termini di rito.
Nel merito, rappresentava come il deferito non fosse più attinto dalla misura custodiale e che le contestazioni di cui al procedimento penale avevano ad oggetto violazioni tributarie del tutto avulse dalla qualifica di tesserato del Molluso; chiariva inoltre come, contrariamente a quanto sostenuto dalla PGS nel provvedimento di non condivisione dell’archiviazione, solo le società erano state attinte dall’interdittiva antimafia, mentre alcun provvedimento gravava sul proprio assistito.
Il dibattimento
All’udienza del 18 ottobre 2023, svoltasi in videoconferenza, partecipavano, per la Procura Federale, l’Avv. Enrico Liberati, nonché la parte deferita, sig. Molluso unitamente al difensore Avv. Picotti.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della seguente sanzione:
-" per il sig. Marco Molluso anni 1 (uno) di squalifica”.
Prendeva la parola l’Avv. Picotti il quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria difensiva versata in atti, ribadiva l’infondatezza delle violazioni contestate nell’atto di deferimento.
La decisione
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine ai fatti contestati nell’atto di deferimento.
La vicenda in oggetto trae origine, in particolare quanto al procedimento genetico n. 451 PF23/23, da notizie stampa aventi ad oggetto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del sig. Marco Molluso, tesserato in qualità di tecnico per la società GS Castanese.
Le evidenze istruttorie acquisite dalla Procura Federale consentivano di accertare che il Molluso fosse stato attinto dalla suddetta misura in quanto indagato, nella sua qualità di legale rappresentante della MC Immobiliare srl, di plurime violazioni tributarie (emissione ed utilizzazione di fatture inesistenti), nonché per un’ipotesi di autoriciclaggio.
Successivamente all’iscrizione del presente procedimento – come detto stralcio del 451 – veniva altresì acquisita una nota con la quale la Prefettura di Milano, in riscontro alla richiesta avanzata dalla Procura Federale, comunicava l’avvenuta adozione di due provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti delle società MC Immobiliare srl e MM Sports srls, entrambe riconducibili al sig. Molluso.
Alla luce della documentazione versata in atti ed all’esito della mancata condivisione dell’intendimento di archiviazione da parte della PGS, la Procura Federale deferiva il sig. Molluso, “nella propria qualità di amministratore e legale rappresentante della società MC Immobiliare”, per la violazione degli artt. 4, co. 1, CGS e 37 del Regolamento del Settore Tecnico.
Osserva il Collegio che, dallo stesso tenore letterale dell’atto di deferimento, è dato evincersi come le condotte ascritte al Molluso siano riconducibili esclusivamente al suo ruolo di imprenditore, ma del tutto estranee alla qualifica di tecnico tesserato per la FIGC. Come è noto, l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, nel definire il proprio ambito di applicazione, testualmente “disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”.
In modo coerente, l’articolo 4 del medesimo Codice di Giustizia, la cui violazione è stata contestata dalla Procura Federale, nel prevedere l’ampia e generale clausola dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità”, ne detta i confini con specifico e testuale riferimento ad “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza endofederale, la chiarezza del dato testuale non consente estensioni oltre i rapporti riconducibili all’attività sportiva.
Analogamente, l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nel disciplinare il principio di lealtà, lo lega indissolubilmente all’ambito sportivo, laddove chiarisce che “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.
Nella fattispecie in oggetto, le condotte contestate si collocano in un ambito del tutto avulso dall’Ordinamento sportivo, avendo ad oggetto violazioni tributarie ascritte al Molluso, quale imprenditore, nonché una presunta ipotesi di autoriciclaggio realizzata, secondo l’impostazione accusatoria, attraverso la realizzazione di campi da paddle all’interno di un centro sportivo comunale. Né tantomeno appare condivisibile l’assunto, integralmente recepito dalla nota della PGS, secondo il quale “la sola sussistenza dell’inibitoria antimafia costituisce il presupposto per esercitare l’azione disciplinare”.
Non può infatti non rilevarsi che il provvedimento prefettizio, di cui peraltro non si conoscono le motivazioni, è stato adottato nei confronti delle società sopra indicate, del tutto estranee all’ordinamento federale ed, inoltre, alcun provvedimento di prevenzione risulta applicato nei confronti della persona fisica, sig. Molluso, attinto, invece, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente modificata (non revocata come sostenuto dal difensore) con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per reati astrattamente commessi nella sua qualità di imprenditore.
Nel caso di specie, pertanto, difetta quel nesso con l’ordinamento domestico che consenta di radicare la giurisdizione in capo a questo Tribunale, essendo i fatti ascritti sussumibili nell’alveo della sfera privata dell’odierno deferito, rilevante per il solo ordinamento statale, con esclusione di qualsivoglia riferibilità o riconducibilità ad un’attività propriamente sportiva.
In senso analogo si è ripetutamente espressa la giurisprudenza endo ed esofederale con riferimento a fattispecie similari.
Il Collegio di Garanzia del CONI, con la decisione n. 66 del 2020, avente ad oggetto la contestata violazione del dovere di lealtà sportiva, dopo aver premesso che “[…] il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva” ha coerentemente riconosciuto la necessità che il fatto oggetto dell’addebito disciplinare sia sempre riferito ad un contesto “prettamente sportivo”. Dal chiaro tenore della giurisprudenza del Collegio di Garanzia non si sono discostate le decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello che, nel custodire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non hanno mai disconosciuto il fisiologico limite dell’effettiva riferibilità al contesto domestico del fatto oggetto dell’addebito disciplinare, che a tale autonomia si ricollega (TFN 40/TFNSD/2023-2024; 140/TFNSD/2022-2023; 98/CFA/2022-2023; 39/CFA/2023-2024).
Alla luce di tali consolidati arresti giurisprudenziali, non può pertanto condividersi l’assunto della Procura Federale – che va ricordato aveva comunque trasmesso, condivisibilmente, alla PGS l’intendimento di archiviazione sia per il procedimento genetico che per quello oggetto della presente decisione – laddove, nel richiamare la decisione n. 4 CFA 2021-2022, invoca una competenza del Giudice sportivo a valutare “se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto in cui ha agito, hanno determinato o meno la compromissione dei valori cui si ispira l’Ordinamento sportivo” (pg. 4 deferimento). Premesso che il precedente richiamato è relativo a fattispecie comunque riferibili all’attività sportiva, occorre ribadire che l’accertamento della responsabilità disciplinare deve fondarsi sulle fattispecie previste dal CGS e dalle altre fonti indicate dall’art. 3 CGS e trova il suo limite nel tenore letterale dell’art. 4, co. 1, che consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità esclusivamente nell’ambito dei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, senza possibilità di estensione analogica a qualsivoglia rapporto sociale.
I fatti di cui all’atto di deferimento, in disparte ogni considerazione sul loro disvalore, non sono relativi ad un rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, pertanto, non rilevano a fini disciplinari.
La declaratoria del difetto di giurisdizione assorbe ogni altra eccezione ed esime il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Carlo Sica
Depositato in data 25 ottobre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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