F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0019/CSA pubblicata del 17 Ottobre 2023 – A.S.D. Molfetta Calcio

Decisione/0019/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0027/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0027/CSA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Molfetta Calcio in data 2 ottobre 2023, per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile Com. Uff. n. 12 del 27.09.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.10.2023 il Dott. Antonino Tumbiolo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Molfetta Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Angela Di Grumo in relazione alla gara di Campionato di Calcio Femminile Serie C,  MOLFETTA CALCIO WOMEN LECCE (cfr Com. Uff. n.12 del 27.09.2023).

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere colpito, a gioco fermo, una calciatrice avversaria. Alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva nuovamente la calciatrice in terra con un altro calcio." 

La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, affermando che il gesto della calciatrice sarebbe stato involontario e istintivo a seguito di un pestone dell'avversaria.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., avuto riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti,  queste, in assenza di elementi probatori certi, forniti dal soggetto reclamante, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio giudicato.

Le dichiarazioni contenute nel referto di gara in ordine all'episodio che ha dato luogo all'espulsione sono chiare e circostanziate. In particolare, l'episodio è cosi riportato dall'Assistente Arbitro 2:  "Al 25 min del 2t la calciatrice n 4 del Mofletta Calcio sig.ra Di Grumo Angela colpiva a gioco fermo la calciatrice del Woman Lecce n.7 D'Amico Serena con un calcio all'altezza del polpaccio.

La stessa calciatrice Di Grumo Angela dopo la notifica dell'espulsione da parte dell'arbitro colpiva nuovamente la calciatrice ospite con un calcio mentre era a terra."

La società reclamante ha prospettato una ricostruzione dei fatti che diverge da quella contenuta nel referto arbitrale, senza tuttavia offrire alcun elemento probatorio a supporto della diversa dinamica fattuale enunciata.

Conseguentemente, questa Corte, stante il valore probatorio privilegiato da attribuire al referto arbitrale, alla luce di quest'ultimo, non può che ritenere adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di tre gare effettive comminata alla calciatrice Angela Di Grumo dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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