F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0021/CSA pubblicata del 18 Ottobre 2023 – U.S.D. Fezzanese Calcio 1930 – Sig. Giulio Ponte.

Decisione/0021/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0024/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0024/CSA/2023-2024, proposto dalla Società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, in data 29.09.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 26 settembre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6 ottobre 2023, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l’avv. Francesco Rondini per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive d gara, inflitta all’allenatore della Fezzanese, sig. Giulio Ponte, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 26 settembre 2023, in relazione alla gara Fezzanese - Sangiovannese, del 23 settembre 2023— valevole per il campionato Juniores Nazionale Under 19.

Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato”.

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, sostenendo che l’allenatore non avrebbe profferito la frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

Si precisa nel reclamo che il sig. Giulio Ponte durante la sua carriera ha sempre tenuto un comportamento corretto e improntato a buona fede e che l’allenatore è andato a scusarsi con l’arbitro del proprio comportamento a fine gara.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione della sanzione inflitta.

Nel corso dell’udienza è stato sentito l’avv. Francesco Rondini per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO                

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a negare l’esistenza della condotta irriguardosa.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal giudice sportivo della condotta esaminata, considerata come atto irriguardoso ex art. 36, n. 1, lett. a), del C.G.S..

Tuttavia, considerato che l’allenatore ha chiesto scusa all’arbitro per la condotta tenuta, ammettendo in tal modo la propria colpa, la Corte ritiene di poter concedere le attenuanti generiche richieste nel reclamo, riducendo la sanzione da quattro a tre giornate effettive di gara.

Tutto ciò considerato, il reclamo proposto dalla U.S.D. Fezzanese Calcio 1930, deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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