F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0022/CSA pubblicata del 20 Ottobre 2023 – A.C. Perugia Calcio – calciatore Marius Adamonis
Decisione/0022/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0028/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0028/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l, in data 09.10.2023;
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 35/DIV del 03.10.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2023, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia, uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Pandolfi Filippo per la reclamante; sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.C. Perugia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Perugia/Sestri Levante del 01.10.2023, è stata inflitta al calciatore Marius Adamonis la squalifica per 3 gare effettive e l’ammonizione con la seguente motivazione:
“per avere, al 43° minuto del secondo tempo:
1. tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza conseguenze;
2. tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbandonare il terreno di gioco, protestava e spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il terreno di gioco”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità e gravosità della sanzione irrogata dal giudice di prime cure in quanto, ad avviso della stessa, la sola ed unica condotta disciplinarmente sanzionabile sarebbe il fallo di reazione posto in essere dal calciatore, mitigato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 comma 2 C.G.S. Ad avviso della ricorrente non avrebbe alcuna rilevanza la condotta tenuta dallo stesso calciatore prima di abbandonare il terreno di gioco, consistente in una protesta verbale ed una spinta ad un avversario.
Il giudice di prime cure, a dire della ricorrente, avrebbe sanzionato il calciatore Marius Adamonis con due giornate per la condotta tenuta nei confronti del calciatore avversario in reazione al fallo subito e con una giornata per il comportamento successivamente tenuto prima di uscire dal campo.
La Corte anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara circa la qualificazione di atto di violenza, non ritiene di condividere la interpretazione della decisione impugnata compiuta dalla ricorrente, in quanto la sanzione irrogata dal giudice di primo grado va così intesa:
- tre giornate di squalifica per la condotta violenta, che essendo avvenuta a gioco fermo, non può beneficiare dell’attenuante richiesta,
- ammonizione per il successivo comportamento.
La Corte pertanto ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce