F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0023/CSA pubblicata del 20 Ottobre 2023 – S.C.D. Ligorna 1922

Decisione/0023/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0020/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0020/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 in data 27.09.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 22 del 21.09.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.10.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In seguito allo svolgimento della gara A.S.D. AVC Vogherese 1919 / S.C.D. Ligorna 1922 del Campionato di SERIE D, girone A, del 10.09.2023, la società Vogherese proponeva ricorso al Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND-FIGC, lamentando l’irregolare utilizzo da parte della società Ligorna del calciatore Tassotti Riccardo.

A detta della ricorrente, il calciatore avrebbe partecipato alla gara in questione in posizione irregolare, poiché gravato dalla sanzione della squalifica per una giornata inflittagli in seguito alla partita del 24.05.2023 Villa Valle SSD Arl / S.C.D. Ligorna 1922 valevole per le fasi finali playoff Juniores Nazionale Under 19, Triangolare 1, giornata 2 (cfr. C.U. n. 97 del 25.05.2023 della Lega di Serie D, Dipartimento Interregionale del Campionato Juniores Nazionale Under 19), ultima gara disputata nella s.s. 2022/23. Per effetto di quanto sopra, considerato che nella s.s. 2023/24 il medesimo calciatore Tassotti era divenuto fuori quota in relazione al campionato Juniores Under 19 Nazionale, avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella prima gara del Campionato di Serie D, Girone A, disputata tra Vogherese e Ligorna il 10.09.2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 e dell'art.21, comma 2, comma 6 e comma 7, del C.G.S., gara alla quale, invece, il giocatore aveva preso parte.

Con propria memoria difensiva, la società Ligorna sosteneva che il cambiamento di status del calciatore, divenuto fuori quota nella corrente stagione sportiva in relazione al campionato Juniores Under 19, non poteva essere considerato l'unico elemento idoneo a far prevalere il principio di afflittività su quello di omogeneità, poiché nel caso di specie l’afflittività della sanzione veniva garantita dal fatto che il giocatore era rimasto tesserato con la medesima società anche nella successiva stagione sportiva, potendo partecipare al campionato Juniores Under 19, sebbene fuori quota, categoria nella quale, a detta della resistente, la squalifica doveva essere scontata. La società Ligorna deduceva, altresì, che, nell'impossibilità di verificare la legittimità della sottoscrizione del ricorso da parte del Segretario Generale della ricorrente, in assenza di allegazione di specifica delega, doveva dichiararsene l'inammissibilità.

Con decisione resa in data 21.09.2023 a mezzo del Comunicato Ufficiale n.22, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND statuiva che:

- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD AVC VOGHERESE 1919 con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore TASSOTTI RICCARDO (nato il 16/06/2004) impiegato con il n. 24, nella partita in epigrafe, sin dall’inizio della gara;

- esaminata la memoria fatta pervenire dalla SDC LIGORNA 1922 nella quale si chiede il rigetto del reclamo non essendo applicabile la sanzione della perdita della gara, poiché a detta della resistente risulterebbe assente l’ulteriore requisito indicato dalle disposizioni applicabili, ovvero che il giocatore abbia cambiato società sportiva.

- rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’SDC Ligorna 1922, è stata comminata la squalifica per una gara, per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario, di cui al C.U. n. 97 del 25 maggio 2023 emesso dal Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores Under 19, stagione sportiva 2022/2023, disputate in data 24 maggio 2023;

- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Nazionale Juniores Under 19 2022/2023, come ricavabile dal fatto che la gara di play-off del 24 maggio 2023 rappresenta l’ultima gara disputata dalla SDC LIGORNA 1922, nella stagione sportiva.

- Rilevato, pertanto, che il calciatore TASSOTTI RICCARDO, inserito in distinta ed effettivamente impiegato per l’intera durata della gara in epigrafe, prima del Campionato Nazionale Dilettanti 2023/24, non aveva titolo a parteciparvi, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo scontato la summenzionata squalifica per una gara;

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla SDC LIGORNA 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare il contributo di reclamo.

Avverso tale decisione la S.C.D. Ligorna 1922 ha proposto impugnazione per i seguenti motivi:

- in via preliminare, reiterando l’eccezione di inammissibilità dell’avverso ricorso in prime cure, stante il difetto di potere di rappresentare la società in capo al Segretario Generale, in considerazione dell’assenza di delega conferita al firmatario;

- nel merito, richiamando le diverse disposizioni regolamentari che disciplinano la materia, ha sostenuto affermarsi l’applicazione della regola generale secondo cui la squalifica debba essere scontata nella medesima competizione in cui la stessa è stata comminata, poiché le norme in deroga alla regola generale trovano applicazione soltanto nell’ipotesi di squalifica che sia impossibile da scontare nella medesima competizione nella quale è stata irrogata; nel caso di specie, infatti, il calciatore, non avendo cambiato società, avrebbe potuto scontare la squalifica con la squadra Juniores Under 19, come in effetti avvenuto in occasione della prima gara di campionato Juniores Nazionali, disputata in data 16 settembre 2023 contro la U.S.D. Lavagnese 1919 successivamente alla gara oggetto di controversia. La società Ligorna ha chiesto, pertanto, “- in via preliminare, nel rito, considerata l’illegittima violazione delle norme procedimentali per assenza di valida sottoscrizione del ricorso introduttivo, previ i provvedimenti ritenuti opportuni, dichiarare inammissibile il ricorso stesso e annullare la decisione di primo grado, con ogni conseguente statuizione; - nel merito, riformare la decisione impugnata, con conferma del risultato ottenuto sul campo; - in ogni caso con addebito alla controparte delle spese di codesto procedimento e restituzione della tassa reclamo versata”.

Con propria memoria ritualmente depositata, la società Vogherese ha sostenuto:

- la sussistenza dei poteri di firma in capo al Segretario, in quanto previsti direttamente dallo Statuto della società;

- l’infondatezza delle ragioni addotte dalla società Ligorna, in quanto il calciatore sanzionato, Sig. Riccardo Tassotti, nato il 16/04/2004, nella corrente stagione sportiva non è più in età per essere regolarmente impiegato nella squadra juniores, ove lo stesso potrebbe essere impiegato solo come "fuori quota", con la conseguenza che si riserverebbe eccessiva discrezionalità e arbitrarietà alla società circa la scelta sulle modalità di espiazione della squalifica, in violazione dei principi giuridici di "certezza del diritto" e di "afflittività" delle sanzioni. La società Vogherese ha chiesto, pertanto, “che l'Illma Corte Sportiva di Appello Voglia confermare la decisione impugnata con addebito a controparte delle spese di codesto procedimento.”

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 ottobre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In primo luogo deve essere respinta l’eccezione preliminare di difetto di potere di rappresentanza in capo al Segretario Generale, in quanto la Vogherese ha allegato alla propria memoria di costituzione dinanzi a questa Corte il proprio Statuto societario, dal cui art. 24 emerge che “Hanno poteri di rappresentanza legale in seno agli Organi Federali nessuno escluso, compreso quindi il ricorso/reclamo in ogni ordine e grado, anche il Segretario ed il Direttore Generale”, circostanza confermata anche dal censimento LND-FIGC.

Nel merito, la questione che occupa verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola la materia della esecuzione delle sanzioni imposte ai tesserati, da sempre molto dibattuta. Come sostenuto da entrambe le parti, è corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. “afflittività”) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di “omogeneità”), in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Fin da subito, va chiarito che in alcune situazioni può accadere che i due principi possano non operare contemporaneamente.

Il principio della separazione delle competizioni, in particolare, costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata.

Come si evince dalla lettura del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata, in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade proprio quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato.

In tal senso depone anche quanto evidenziato da tradizionale giurisprudenza federale (cfr. parere interpretativo Corte Federale del 12 gennaio 2004, in C.u. n. 12/CF), secondo cui “…ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: … b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; … La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio ... La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali - la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore.”

A conferma, si richiama anche la decisione resa dalla Corte Federale di Appello Nazionale con C.U. n. 105 del 17.05.2023, nella quale, in un caso analogo a quello in delibazione, ha statuito che “La necessità che la punizione debba essere espiata nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa…deve coniugarsi con il tema del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione.”

In estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo. Diversamente la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore.

Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per specifiche disposizioni della Lega di riferimento, “può anche” partecipare (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. Un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA).

In tal senso si possono richiamare anche alcune decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, seppur in via analogica in quanto non afferenti a fattispecie identiche a quella in delibazione, tra cui la n. 20/2020, in cui, analizzando un caso in cui l’atleta aveva cambiato società dopo aver subito una squalifica nel campionato “Berretti”, ha statuito che “nella fattispecie, il principio di omogeneità, di cui all'art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra….Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all'art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore Gubellini è stato schierato indebitamente nella gara de qua. Il Collegio osserva che la stessa Corte rileva <<che il calciatore Matteo Gubellini è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile della Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria "Berretti" del precedente sodalizio US Triestina dal quale proviene e dove era stato raggiunto dalla sanzione>>. Il Gubellini, nato nell'anno 2000, è un "fuori quota", ex art. 2 del Regolamento del Campionato Nazionale Juniores "Under 19" 2019/2020 e, pertanto, la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale a SS.UU indica le modalità di esecuzione in caso di cambio di squadre del "fuori quota". L'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata.”

Il principio di afflittività rappresenta, dunque, norma fondamentale di riferimento, seppur si collochi in posizione sussidiaria rispetto a quello di omogeneità, il quale, tuttavia, ove non possa operare, cede all’operatività del primo.

Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società.

Più specificatamente, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuori quota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio.

Venendo ora al caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, il calciatore Riccardo Tassotti, nato il 16.06.2004, nella corrente stagione sportiva non si trova più in età per partecipare a gare del campionato Juniores Under 19, alle quali potrebbe partecipare solamente come “fuori quota”, ma, come sopra argomentato, tale partecipazione si pone come circostanza meramente eventuale in virtù del mutamento di status subito dal calciatore.

A ulteriore conferma, si evidenzia che il C.U. n.1 s.s. 2023/2024 del Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, che regolamenta il torneo Juniores Under 19, non prevede la comunicazione, all’inizio del torneo, di una lista o rosa ufficiale comprendente anche i c.d. “fuori quota”, ipotesi in cui si sarebbe potuto discutere della possibile applicazione del principio di omogeneità. Lo stesso C.U., infatti, prescrive che “Possono partecipare al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui due nati dal 1° gennaio 2004 in poi ed uno senza alcun limite di età.”

In sintesi, l'individuazione dei calciatori fuori quota da poter impiegare nelle gare del torneo Juniores Under 19 è ampiamente arbitraria e discrezionale. Ne deriva che, per applicazione del principio di afflittività, il residuo della squalifica non andava scontato nel campionato Juniores Under 19, bensì nella prima gara del campionato di Serie D.

Alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, pertanto, la decisione pronunciata dal Giudice Sportivo merita di essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it