F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0029/CSA pubblicata del 30 Ottobre 2023 – Spezia Calcio s.r.l.

Decisione/0029/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0034/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Stefano Azzali - Componente (Relatore)

Leonardo Salvemini - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0034/CSA/2023-2024, proposto dalla società Spezia Calcio s.r.l. in data 13.10.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 37 del 10.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 26 ottobre 2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Stefano Azzali e sentito il Direttore di Gara; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue,

RITENUTO IN FATTO

La società Spezia Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 37 del 10.10.2023), al proprio tesserato Albin Ekland in relazione alla gara del Campionato di Serie B Spezia/Pisa dell’8.10.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 57° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario”.

La decisione del Giudice Sportivo si fondava sul referto del Direttore di Gara, che ha qualificato la condotta del tesserato come “violenta” avendo lo stesso colpito a gioco fermo con un calcio lo stinco destro di un avversario, il quale rimaneva a terra per circa 30 secondi (senza dover ricorrere alle cure dei sanitari).

La reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una giornata di squalifica (con irrogazione di una sanzione pecuniaria) ed in subordine la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica (sempre con eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria).

La reclamante ritiene infatti la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.

Secondo la tesi della reclamante, nel caso di specie non si sarebbe trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta gravemente antisportiva atteso che l’episodio non solo non ha provocato alcun danno all’avversario, ma non era nemmeno idonea ad arrecare alcuna lesione fisica, essendosi trattato di uno sgambetto quale gesto di stizza e di frustrazione per aver subito una prolungata trattenuta ad opera dell’avversario, poi colpito. Ciò sarebbe confermato dallo stesso rapporto del direttore di gara, laddove chiarisce che il giocatore avversario riprendeva immediatamente il gioco senza dover ricorrere ad alcun intervento dei sanitari.

Per questi motivi, la reclamante ritiene che il gesto del proprio tesserato debba qualificarsi come gesto gravemente antisportivo ex art. 39 C.G.S. (e non dunque violento, ex art. 38 C.G.S.), con conseguente riduzione della sanzione, come da consolidato orientamento degli organi di giustizia sportiva.

A prescindere dalla qualificazione della condotta, il Giudice Sportivo peraltro avrebbe dovuto tenere in debito conto, ex art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S., il fatto che si è trattato di un gesto di reazione ad una prolungata trattenuta dell’avversario, privo di conseguenze.

In via istruttoria, la reclamante ha chiesto l’audizione del proprio tesserato e del direttore di gara.

Al termine della riunione svoltasi dinanzi alla Sezione I della Corte Sportiva d’Appello Nazionale in videoconferenza il giorno 26.10.2023, assente la ricorrente ed il proprio tesserato, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ascoltato il Direttore di Gara, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

In via preliminare, vale la pena ricordare come, ex art. 61, comma 1, C.G.S. e per costante orientamento di questa Corte, i referti dei direttori di gara (sia quelli redatti immediatamente dopo la gara che quelli raccolti in sede di interpello) assumano forza probante in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti.

Nel caso che ci riguarda, in seguito al contatto telefonico con il Direttore di Gara posto in essere da questa Corte nel corso della seduta del 26.10.2023 (ex art. 50 comma 4 C.G.S.), lo stesso -confermando il proprio referto - ha sottolineato come il gesto abbia assunto connotati violenti, essendosi trattato non di uno “sgambetto” (come sostenuto dalla reclamante) ma di un calcio sferrato alla gamba del giocatore avversario (in particolare, lo stinco destro), a gioco ormai fermo.

Ai fini della decisione della presente controversia quindi, la condotta tenuta, nella circostanza, dal tesserato della società Spezia Calcio s.r.l. deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S., con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Infatti, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “ intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (v. per tutti CSA, Sez. III, 10.06.2021, n. 221 e la recente CSA, Sez. I, 20.09.2023, n. 11).

Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza come azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (CSA, Sez. II, 3.02.2022, n. 157).

Nel caso di specie, sulla base di quanto refertato dal Direttore di Gara e confermato in sede di interpello, deve escludersi che il fatto contestato rientri nella fattispecie disciplinata dall’art. 39, CGS. La condotta posta in essere dal tesserato della società Spezia Calcio s.r.l. infatti è volontaria, chiaramente avulsa da qualunque azione di gioco (calcio ad avversario a gioco fermo) e quindi non qualificabile come un atto di agonismo sportivo.

A nulla rileva, poi, la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo il fatto che in tale denegata ipotesi la circostanza sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.

L’aver reagito ad una prolungata trattenuta di un avversario non può d’altro canto valere come circostanza attenuante, essendo tale trattenuta – ancorché scorretta - avvenuta nel corso di una normale azione di gioco e finalizzata a contendere il pallone all’avversario (come avviene nella quasi totalità delle infrazioni commesse nel corso di una gara). Questa Corte ritiene quindi che la dinamica dei fatti (come refertati dal direttore di gara e dallo stesso confermati in sede di interpello) rifletta un comportamento aggressivo da parte del ricorrente, totalmente ingiustificato e idoneo ad arrecare un danno all’avversario. A ciò si aggiunga la circostanza che il fatto si è consumato a gioco fermo. Si è quindi trattato di un gesto violento, sanzionabile ex art. 38 C.G.S.

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene condivisibile la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Azzali                                                                    Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it