F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0030/CSA pubblicata del 31 Ottobre 2023 – SSD Fidelis Andria 2018 S.r.l.

Decisione/0030/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0035/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0035/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD Fidelis Andria 2018 S.r.l. in data 16.10.2023

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.10.2023, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Monica Fiorillo e il Segretario della Società Sig. Stefano Tota per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Fidelis Andria 2018 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Farina Francesco dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023), in relazione alla gara di Serie D, Girone H, Martina Calcio 1947 / Fidelis Andria 2018 Srl dell’08.10.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per avere protestato nei confronti dell’Arbitro entrando sul terreno di gioco e rivolgendo al suo indirizzo espressioni blasfeme”

La società Fidelis Andria ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, adducendo, a sostegno, che nel referto non risultano essere riportati i termini o le frasi in cui si sarebbe tradotta la protesta dell’allenatore sanzionato, qualificate ingiustificatamente come ingiuriose dall’Assistente dell’Arbitro. Inoltre il Giudice Sportivo ha sanzionato il tesserato per aver pronunciato espressioni blasfeme, totalmente inesistenti negli atti ufficiali. La Società ha richiesto anche l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, del C.G.S.

La società Fidelis Andria ha concluso chiedendo disporsi la riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 ottobre 2023 è comparso per la parte reclamante il Segretario della Società Sig. Stefano Tota, assistito dall’Avv. Monica Fiorillo, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo quanto refertato dall’Assistente dell’Arbitro n.1, che “Al min 42 del primo tempo richiamato l’attenzione dell’arbitro alzando la bandierina per far espellere l’allenatore della società Fidelis Andria (Francesco Farina) perché entrava di 5 metri all’interno del TDG per protestare in modo ingiurioso nei confronti della terna”.

In primo luogo, dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui l’allenatore dell’Andria avrebbe proferito espressioni blasfeme, dalla documentazione ufficiale in atti risulta, invece, che il tesserato sanzionato avrebbe rivolto delle espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale.

In secondo luogo, la refertazione non riporta alcuno dei termini che lo stesso Sig. Farina avrebbe rivolto alla terna arbitrale, ragione che non consente a questa Corte - così come  non avrebbe consentito al Giudice Sportivo - di potersi esprimere in ordine al tenore, alla natura, alla gravità e soprattutto alla qualificazione giuridica delle espressioni udite dall’Ufficiale di gara, il quale dovrebbe descrivere puntualmente i fatti avvenuti e il comportamento tenuto  dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, così da consentire agli organi di giustizia sportiva di operare ogni conseguente valutazione giuridica.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante, per come emergente dal referto arbitrale, risulta, comunque, censurabile e va configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che lo stesso è entrato abbondantemente sul terreno di gioco mantenendo un atteggiamento protestatario all’indirizzo della terna arbitrale.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società SSD Fidelis Andria 2018 Srl deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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