F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0031/CSA pubblicata del 31 Ottobre 2023 – Cavese 1919 SSD a.r.l.

Decisione/0031/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0061/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0061/CSA/2023-2024, proposto dalla società Cavese 1919 SSD a.r.l. in data 25.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cavese 1919 SSD a.r.l. ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Ciro Foggia, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Cavese / Trastevere del 22.10.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara “Per avere protestato all'indirizzo della Terna e rivolto espressione blasfema nei confronti di un avversario.”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento, e, in via subordinata, la riduzione ad una giornata di squalifica.

In particolare, la Cavese 1919 SSD a.r.l. ha dedotto la mancata trascrizione nel referto arbitrale dei termini ingiuriosi e di blasfemia che sarebbero stati proferiti dall’atleta sanzionato, circostanza che, a suo parere, rende la decisione del Giudice Sportivo sfornita di supporto motivazionale, ed ha invocato l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 comma 1 lettera a) e comma 2 del C.G.S., tenuto conto che il contegno del calciatore, comunque limitato ad una vibrante protesta – in relazione alla quale al termine della gara ha raggiunto la terna arbitrale porgendo le proprie scuse - è stato posto in essere avverso un comportamento gravemente scorretto dei componenti della squadra avversaria, che avevano ripreso il gioco battendo un fallo laterale dopo che un giocatore della Cavese aveva fatto uscire il pallone dal campo di giuoco al fine di soccorrere un proprio compagno dolorante a terra.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 ottobre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo quanto refertato dall’Assistente dell’Arbitro n.1, che “Al 48 2t. suggerisco all'AE di espellere il n.9 Foggia Ciro (CAVESE) ed il n.10 Mastropietro Alan (TRASTEVERE) dalla panchina, in quanto a gioco in svolgimento contestavano decisioni del collega entrando sul terreno di gioco rivolgendogli espressioni blasfeme, oltre poi continuando ad ingiuriarsi fra loro senza però mai venire alle mani. Inoltre i due sono venuti a scusarsi del loro atteggiamento al termine della gara con tutti i componenti della terna”.

Nel merito la Corte osserva che dai documenti ufficiali di gara non è dato conoscere il tenore letterale delle espressioni “ingiuriose” che il calciatore Ciro Foggia ha proferito all’indirizzo dell’avversario, né quelle definite “blasfeme” dall’A.A. 1, ragione che non consente a questa Corte di potersi esprimere in ordine al tenore, alla natura, alla gravità e soprattutto alla qualificazione giuridica delle espressioni udite dall’Ufficiale di gara.

Ciò posto, il comportamento tenuto dal tesserato della Società reclamante, per come emergente dal referto dall’Assistente dell’Arbitro n.1, risulta, comunque, censurabile in ragione del prolungato atteggiamento protestatario, da lui perpetrato anche facendo indebito ingresso sul terreno di gioco, seppur la condotta risulti mitigata, anche ai sensi dell’art.13, comma 2, del C.G.S., avendo, il calciatore, raggiunto la terna arbitrale al termine della gara abbia per porgere le proprie scuse.

Per altro verso non risultano, invece, integrati gli estremi per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S., poiché la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, volta ad evidenziare un comportamento o fatto ingiusto altrui, non trova conferma negli atti ufficiali di gara.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Cavese 1919 SSD a.r.l. deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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