F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0034/CSA pubblicata del 2 Novembre 2023 – calciatore Ramos Lopez Alexis

Decisione/0034/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0043/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0043/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Ramos Lopez Alexis in data 18.10.2023;

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25 ottobre 2023, l'Avv. Fabio Di Cagno; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.10.2023, preceduto da regolare preannuncio, il calciatore Ramos Lopez Alexis, tesserato per la società FBC Gravina S.C.S.D., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara, “per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Altamura – Gravina, disputatosi in Altamura l’8.10.2023 e valevole per il Campionato Nazionale di serie D – Girone H.

La sanzione risulta così comminata sulla scorta del referto arbitrale, ove si legge che “a gioco in svolgimento, con pallone non a distanza di gioco, colpiva con uno schiaffo alla testa un avversario che si trovava davanti a lui. Che successivamente al colpo cadeva al suolo”.

Il reclamante, offrendo una diversa lettura dell’episodio, sostiene: a) che il contatto con il proprio avversario sarebbe avvenuto nell’ambito di un normale slancio agonistico che lo vedeva impegnato nel guadagnare la migliore posizione per poter raggiungere il pallone e tentare di liberarsi del suo avversario o di tenerlo comunque a distanza: senza alcuna intenzione, cioè, di colpirlo; b) che quest’ultimo non aveva riportato alcuna conseguenza fisica ed era rimasto a terra solo per perdere tempo (essendosi nei minuti finali dell’incontro con l’Altamura in vantaggio con il punteggio di 1 a 0); c) che erroneamente il pallone era stato descritto non a distanza di gioco, perché invece lo scontro con il difensore avversario era avvenuto “con l’esclusiva finalità di raggiungere il pallone assumendo una posizione di vantaggio, e dunque, perseguendo scopi strettamente agonistici”.

A comprova dei fatti come innanzi descritti, il reclamante ha prodotto dei frames riferiti all’azione ed ha sollecitato, in caso di perdurante incertezza, l’acquisizione di un supplemento di rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S., allo scopo di chiarire: “se, quando l’episodio si è verificato, il ricorrente, essendo proteso a seguire il pallone, partecipasse all’azione; se il gesto del ricorrente fosse stato strumentale a divincolarsi dalla marcatura avversaria, tenendo lontano il calciatore dell’Altamura; se l’evento si fosse verificato a pochi metri dal pallone; se vi siano state conseguenze fisiche per il calciatore dell’Altamura, se sia stato necessario l’intervento dei sanitari e se il difensore della società pugliese abbia continuato a giocare”.

Conclude quindi il reclamante, invocando numerosi precedenti degli organi di giustizia sportiva, per la qualificazione dell’episodio in termini di condotta meramente antisportiva piuttosto che violenta, per non avere egli avuto alcuna intenzione di recare un danno fisico al suo avversario, con conseguente richiesta di riduzione della squalifica a due giornate effettiva di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Questa Corte Sportiva ha più volte espresso il proprio orientamento, assolutamente costante, circa il divieto di utilizzo di riprese televisive o altri filmati, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 61, comma 2, C.G.S. (ipotesi che pacificamente non ricorrono nel caso di specie). Alla stessa sorte soggiacciono i c.d. frames, che altro non sono che singole rappresentazioni statiche di un filmato dal quale sono estrapolate, peraltro prive delle necessarie garanzie tecniche e documentali imposte dalla norma.

Il reclamo, pertanto, può e deve essere deciso in base alle emergenze documentali di cui al referto arbitrale (ex art. 61, comma 1, C.G.S.) che, pur nella sua essenzialità, risulta sufficientemente descrittivo della condotta violenta ascrivibile al calciatore, senza necessità di ulteriori approfondimenti, potendosi dare per acquisito il fatto che tale condotta si sia effettivamente manifestata nel contesto di un’azione di gioco.

E’ infatti indubbio che il reclamante, nel tentativo di guadagnare il pallone in arrivo (seppure ancora non a distanza di gioco), ha inteso liberarsi del suo avversario “che si trovava davanti a lui” colpendolo da tergo con uno schiaffo in testa (restando irrilevante che il Giudice Sportivo riferisca invece di un colpo “al volto”). Dunque, l’avversario si frapponeva tra lui ed il pallone ed il colpo è stato inferto nell’evidente, deliberato intento di rimuovere quell’ostacolo, rappresentato appunto dal difensore dell’Altamura (il quale, di conseguenza, è rovinato in terra, seppure senza riportare conseguenze fisiche di rilievo).

Da tale punto di vista, non vi è dunque alcuna necessità di accertare se il reclamante avesse o meno l’intenzione di ledere l’integrità fisica dell’avversario, trattandosi di gesto che si connota di per sé siccome violento, trattandosi di colpo inferto al di là di un pur vigoroso ma leale contrasto con l’avversario medesimo. Così come restano del tutto irrilevanti, e come tali non bisognevoli di ulteriori accertamenti, le ulteriori circostanze che il reclamante intenderebbe chiarire (effettiva distanza dal pallone, conseguenze fisiche, intervento dei sanitari, ecc.).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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