F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0037/CSA pubblicata del 3 Novembre 2023 – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a.r.l. – calciatore Leonardo Francalanci

Decisione/0037/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0037/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0037/CSA/2023-2024, proposto dalla società società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a.r.l. in data 12.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.10.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l.  ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Leonardo Francalanci, in relazione alla gara di Campionato di Serie D girone E,  Aquila Montevarchi 1902 -  ASD San Giovannese 1927 (cfr. Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023).

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno." 

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 ottobre 2023, ha partecipato l’avvocato Fabio Giotti, che ha insistito nella richiesta di riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara, illustrando sinteticamente le ragioni della società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

L’arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue: “Al 32 del secondo tempo il n. 5 Francalanci Leonardo, dopo un contrasto regolare con il n. 9 della squadra avversaria, finiva a terra insieme all’avversario fuori dal tdg. A gioco fermo, i due calciatori si trovavano a terra e il Sig. Francalanci dopo aver ricevuto un pugno dal n. 9 avversario, lo restituiva colpendolo anch’esso con un pugno sul volto. Entrambi i calciatori non riportavano alcuna lesione e uscivano celermente dal recinto di gioco.”

La ricostruzione della dinamica dell’azione come prospettata dalla società reclamante, legittima una lettura del referto arbitrale nel senso della unitarietà spazio-temporale dell’azione di gioco e della sua appendice di scontro fisico e conduce ad accogliere la considerazione, prospettata dalla società stessa, che il fatto sanzionato sia da considerarsi in collegamento con la contesa della palla e pertanto debba essere derubricato a condotta antisportiva, anche tenuto conto del comportamento dei calciatori in occasione della espulsione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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