F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0039/CSA pubblicata del 7 Novembre 2023 – A.S.D. Cjarlins Muzane

Decisione/0039/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0068/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Fabio Di Cagno - Componente

Giuseppe Gualtieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0068/CSA/2023-2024, ricorso con con procedimento d'urgenza della A.S.D. Cjarlins Muzane avverso la sanzione dell'ammenda di 1.000,00 (mille/00) e obbligo di disputa di una gara a porte chiuse, inflitta in relazione alla gara Cjarlins Muzane / Este del 28.10.2023 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 42 del 31 ottobre 2023),

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 3 novembre 2023 tenutasi in videoconferenza il Dott. Savio Picone e uditi l'Avv. Mattia Grassani e l'Avv. Luigi Carlutti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cjarlins Muzane ha proposto reclamo d’urgenza avverso la sanzione di una gara a porte chiuse e dell’ammenda di 1.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Cjarlins Muzane / Este (Campionato di Serie D – Girone C) disputata il 28 ottobre 2023.

Il provvedimento è così motivato: "per avere, al termine della gara, alcune persone non identificate, lanciato sul terreno di gioco 3 batterie elettriche della dimensione di circa 5x2 cm che cadevano sul terreno di gioco ".

La partita si è disputata con i tifosi di casa e quelli ospiti sistemati nelle gradinate prossime al campo di gioco, senza alcuna barriera ma solo con una struttura anti-scavalco.

Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: il lancio di oggetti non sarebbe imputabile ai propri sostenitori; stando al referto, al termine della gara l’assistente dell’arbitro avrebbe sì visto il lancio di tre batterie (di dimensioni imprecisate), ma avrebbe esplicitamente riconosciuto di non poter addebitare il fatto alla tifoseria del Cjarlins Muzane, neppure per indizi o presunzioni; la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata, anche considerando che la società avrebbe comunque adottato tutti i necessari modelli di organizzazione idonei alla prevenzione dei comportamenti violenti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 3 novembre 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Si legge nel rapporto del secondo assistente: “(…) Durante la quasi totalità del secondo tempo di gioco il pubblico della squadra ospite, Este, ha continuamente e ripetutamente intonato cori molto offensivi e gravemente lesivi nei confronti del sottoscritto AA2 (mi trovavo proprio sotto la tribuna, con i tifosi ospiti a 2 m dietro le mie spalle) con anche espressioni ingiuriose e minacciose. Al 21' del secondo tempo un tifoso della stessa squadra ospite (Este), particolarmente esagitato a seguito del gol del 2-2 dei locali, mi ha lanciato addosso un liquido, presumibilmente acqua, che mi ha bagnato le spalle. Alla prima interruzione di gioco ho richiamato l'attenzione dell'arbitro con la segnalazione alta della bandierina, raccontando l'accaduto. L'arbitro ha invitato il capitano ospite (Este) a placare i tifosi e, dopo una veloce raccomandazione gestuale del capitano, il gioco è proseguito. I tifosi ospiti (Este) hanno comunque proseguito con le stesse offese nei miei riguardi fino al termine della gara. Al 51' del secondo tempo, dopo il gol del 3-3 della squadra ospite (Este), segnalo l'ingresso all'interno del campo per destinazione da parte di due tifosi ospiti (Este) che festeggiavano il gol abbracciando i calciatori della squadra locale. Infine, dopo il triplice fischio sono stati lanciati dal pubblico (non sono in grado di identificare la provenienza di una o l'altra tifoseria) sul terreno di gioco almeno n. 3 batterie elettriche di grandi dimensioni, le quali fortunatamente non hanno colpito nessuno”.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di piena prova attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la descrizione del fatto non possa giustificare l’irrogazione della sanzione a carico della ricorrente Cjarlins Muzane. L’assistente dell’arbitro ha infatti verbalizzato, in merito al lancio delle batterie: “(…) non sono in grado di identificare la provenienza di una o l'altra tifoseria”.

Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave alle persone.

Invero, la tifoseria della squadra ospite si è resa responsabile di una serie di condotte deplorevoli, secondo i referti della terna arbitrale e la stessa decisione del Giudice Sportivo (ammenda di 1.800,00 a carico dell’Este).

Viceversa, nessun fatto disciplinarmente rilevante è stato attribuito alla tifoseria della squadra di casa.

Non vi è quindi alcuna prova, neppure in via indiziaria o presuntiva, che il lancio delle batterie sia addebitabile ai tifosi di casa.

Sulla base di quanto precede, il reclamo è integralmente accolto, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Cjarlins Muzane.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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