F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0042/CSA pubblicata del 7 Novembre 2023 – A.S.D. Barletta 1922

Decisione/0042/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0032/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 032/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.D.S. Barletta 1922 in data 10.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 28 del 03.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19 ottobre 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udito l’Avv. Luigi Toppeta per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.D.S. Barletta 1922 in data 10.10.2023 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 2.500,00 e diffida inflitta alla reclamante in relazione alla gara Nardò / A.D.S. Barletta 1922 dell’01.10.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere propri dirigenti non identificati, per l’intera durata della gara, rivolto numerose espressioni offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. Al termine della gara detti sostenitori si avvicinavano al medesimo Ufficiale di Gara e gli rivolgevano espressioni minacciose. Successivamente, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, gli stessi soggetti tentavano di entrare in contatto con la Terna Arbitrale cercando di oltrepassare il cordone di agenti di P.s. intervenuti per consentire l’ingresso nello spogliatoio della terna arbitrale (RA – RAA)”.

La società reclamante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione comminata; in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata nella misura ritenuta di giustizia, senza applicazione, in ogni caso, della diffida. Secondo la soc. Barletta, l’identificazione delle persone possibili autrici del comportamento censurato e l’accertamento della loro qualità di dirigenti sarebbero determinanti per l’applicazione della sanzione, perché soltanto in quel caso la reclamante potrebbe essere punita per violazione dell’art 36, co 2 lett a) del CGS. Se il comportamento censurato fosse stato posto in essere dai sostenitori, invece, la soc. Barletta non dovrebbe rispondere di nulla perché, in assenza di un pericolo per l’incolumità pubblica o di un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, non troverebbe applicazione l’art 26 del CGS. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 ottobre 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Secondo il disposto dell’art 71 comma 2 del CGS “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare".

Il C.U. sul quale è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo è del 3 ottobre 2023. La soc. Barletta ha trasmesso il preannuncio di reclamo per pec il 5 ottobre 2023 ma caricato lo stesso sul PST il 6 ottobre 2023, oltre il termine di due giorni previsto dalla norma citata. Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della decorrenza del termine di 5 giorni per la proposizione del reclamo di cui all'art. 71, comma 3, CGS, non risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del comma 5 dello stesso art.  71, CGS, che prevede quale dies a quo quello di ricezione di copia dei documenti - tempestivamente - richiesti.

Essendo il deposito del reclamo avvenuto il 10 ottobre 2023, decorsi cioè 7 giorni e non 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, sullo stesso, ai sensi dell’art 71, comma 3, CGS, questa Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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