FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 76/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MATTERA VUOSO ASD EPOMEO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 803 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MATTERA, Giorgio VUOSO, e della società A.S.D. EPOMEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MATTERA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Epomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Epomeo, consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Giorgio Vuoso, di svolgere il ruolo ed i cimpiti di allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Epomeo in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.02.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, indicato in distinta come “Dirigente Ufficiale”, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Campania; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della società A.S.D. Epomeo nella quale è inserito il nome del sig. Giorgio Vuoso nella qualità di “Dirigente Ufficiale”, attestando in tal modo in maniera non veridica il legittimo svolgimento da parte dello stesso del ruolo e dei compiti di allenatore in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.2.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 della Comitato Regionale Campania;

GIORGIO VUOSO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Epomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Epomeo in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.2.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Campania;

A.S.D. EPOMEO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giovanni Mattera e Giorgio Vuoso;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MATTERA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. EPOMEO, e dal Sig. Giorgio VUOSO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MATTERA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio VUOSO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. EPOMEO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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