FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 78/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANITTA AGOSTINO NINONE E Altri US SFARANDINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pfi 22-23 adottato nei confronti dai Sig.ri Antonino MANITTA, Giuseppe AGOSTINO NINONE, Christian CONTI NIBALI, Vincenzo GALATI RANDO, Marco CATALANO PUMA, Emanuele MAURILIO, Carmine MANERA, Calogero MIGNACCA, Michael MANGANO, Fausto NIBALI, Michael PRINCIPALE, Sebastiano RANIERI MANGIALINO, Salvatore PATERNITI e Angelo Emanuele PRUITI CIARELLO e della società US SFARANDINA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO MANITTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Sfarandina ASD, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori sigg. Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

GIUSEPPE AGOSTINO NINONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

CHRISTIAN CONTI NIBALI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

VINCENZO GALATI RANDO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

MARCO CATALANO PUMA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

EMANUELE MAURILIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

CARMINE MANERA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

CALOGERO MIGNACCA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

MICHAEL MANGANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

FAUSTO NIBALI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

MICHAEL PRINCIPALE , all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

SEBASTIANO RAINERI MANCIALINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

SALVATORE PATERNITI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

EMANUELE PRUITI CIARELLO ANGELO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva; US Sfarandina ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Manitta Antonino, Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe AGOSTINO NINONE, Christian CONTI NIBALI, Vincenzo GALATI RANDO, Marco CATALANO PUMA, Emanuele MAURILIO, Carmine MANERA, Calogero MIGNACCA, Michael MANGANO, Fausto NIBALI, Michael PRINCIPALE, Sebastiano RANIERI MANGIALINO, Salvatore PATERNITI e Angelo Emanuele PRUITI CIARELLO, e dal Sig. Antonino MANITTA in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società US SFARANDINA ASD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Antonino MANITTA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe AGOSTINO NINONE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Christian CONTI NIBAL, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig Vincenzo GALATI RANDO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Marco CATALANO PUMA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Emanuele MAURILIO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carmine MANERA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Calogero MIGNACCA, DI 4 (quattro) giornate di squalifica PER IL Sig. Michael MANGANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Fausto NIBALI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michael PRINCIPALE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano RAINERI MANGIALINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore PATERNITI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Emanuele PRUITI CIARELLO, e di € 1.300,00 (milletrecento/00) di ammenda per la società US SFARANDINA ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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