FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MINNITI PEPOLI SSD RG

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 852 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MINNITI e Rita PEPOLI, e della società SSD RG ARL avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO MINNITI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la società S.S.D. RG a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella qualità di dirigente della società S.S.D. RG a r.l., organizzato la parte tecnica per la partecipazione al torneo denominato “Aretusa Cup Angelo Guardo” svoltosi nei giorni 3,4 e 5 marzo 2023 a Siracusa, consentendo e non impedendo che a tale torneo partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. RG a r.l., il calciatore sig. Ottavio Sole (nato nel 2011) sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Mediterranea e non fosse in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

RITA PEPOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. RG a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. RG a r.l., consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Ottavio Sole (nato nell’anno 2011) prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. RG a r.l., al torneo denominato “Aretusa Cup Angelo Guardo” svoltosi nei giorni 3,4 e 5 marzo 2023 a Siracusa, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Mediterranea e non fosse in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

SSD RG ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Rita Pepoli e Domenico Minniti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico MINNITI, e dalla Sig.ra Rita PEPOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD RG ARL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico MINNITI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Rita PEPOLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD RG ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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