FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 86/AA del 23/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAGNANI CESENA FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimo MAGNANI, e della società CESENA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO MAGNANI, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società CESENA FC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 288/A del 30 giugno 2022- lettera B – punto 7 “Partecipazione delle calciatrici”, poiché in occasione della gara Cesena - ACF Arezzo del 5 Marzo 2023, venivano inserite in distinta, su un totale di 19 calciatrici, le seguenti calciatrici non formate: n. 10 MAK KAREN; n. 25 IRIGUCHI NANOKA; n. 31 PLONER SZANDRA; n. 49 KIAMOU CHRISTIANNA TZE e n. 88 ALKHOVIK KARYNA, in violazione di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale che prevede un numero minimo di 15 calciatrici formate;
CESENA FC, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato, sig. Massimo Magnani, al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MAGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CESENA FC;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MAGNANI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CESENA FC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.