FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 97/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUGLISI CALAMUSA SUPPA USD CALATAFIMI DON BOSCO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 932 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicolò BUGLISI, Antonino CALAMUSA e Leonardo SUPPA, e della società USD CALATAFIMI DON BOSCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLO’ BUGLISI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Calatafimi Don Bosco, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, ai calciatori sigg.ri Calamusa Antonino e Suppa Leonardo di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Buglisi Mirco, Cacciatore Nicolò Maria, Mazarese Ivan e Morsellino Vito;

ANTONINO CALAMUSA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Calatafimi Don Bosco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società USD Calatafimi Don Bosco pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

LEONARDO SUPPA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Calatafimi Don Bosco, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società USD Calatafimi Don Bosco pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

USD CALATAFIMI DON BOSCO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Buglisi Nicolò, Calamusa Antonino e Suppa Leonardo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicolò BUGLISI, Antonino CALAMUSA e Leonardo SUPPA, e dal Sig. Valerio Aguanno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CALATAFIMI DON BOSCO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicolò BUGLISI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonino CALAMUSA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Leonardo SUPPA, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per la società USD CALATAFIMI DON BOSCO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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