F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 092/TFN – SD del 13 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 9706/1118pf22-23/GC/GR/ff nei confronti dei sigg.ri Warner Guidone e Luigi Pelella, nonché della società ASD River 1951 – Reg. Prot.80/TFN-SD

Decisione/0092/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9706/1118pf2223/GC/GR/ff dell’11 ottobre 2023, depositato il 12 ottobre 2023, nei confronti del sig. Luigi Pelella, nonché della società ASD River 1951, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 11 ottobre 2023, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. Warner Guidone, Allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore della categoria Allievi Under 16 della società USD Barcanova Calcio per la stagione sportiva 22-23, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2 comma 2 CGS per la ASD River 1951, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, già tesserato in qualità di Allenatore della categoria Allievi Under 16 della società USD Barcanova Calcio, svolto il ruolo di Allenatore, conducendo allenamenti di giovani calciatori, presso l’impianto della ASD River 1951, a partire da febbraio 2023 fino ad aprile 2023, seppur ancora tesserato con la USD Barcanova Calcio per la stagione sportiva 2022-2023;

2. il sig. Luigi Pelella, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD River 1951, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che il Sig. Guidone Warner, tecnico abilitato “Allenatore UEFA B”, svolgesse il ruolo di allenatore di giovani calciatori presso la propria società, a partire da febbraio 2023 fino ad aprile 2023, nonostante lo stesso fosse tesserato per la società USD Barcanova Calcio;

3. la società ASD River 1951, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal Presidente Pelella Luigi.

La fase istruttoria

In data 14 giugno 2023 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 18 maggio 2023 dalla Segreteria del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della LND, con la quale si trasmetteva copia della nota dell’8 maggio 2023 a firma del Presidente del Comitato alla quale era allegato un esposto inoltrato tramite mail del 29 aprile 2023 dalla Segreteria amministrativa dell’USD Barcanova Calcio, riguardante il comportamento del tecnico Warner Guidone e della Polisportiva River Mosso, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1118pf22-23 avente ad oggetto “Presunta condotta di proselitismo e di doppia attività del tecnico Warner Guidone - UEFA B cod. 174.285 - il quale, seppur tesserato con la società USD Barcanova Calcio, svolgerebbe la propria attività anche per la società Polisportiva River Mosso”.

In particolare, nell’esposto dell’USD Barcanova, si evidenziava il fatto che il sig. Warner Guidone, tesserato per la predetta Società quale allenatore della compagine under 16 (nati nel 2007), nel dicembre 2022 aveva deciso unilateralmente di lasciare l’incarico salvo, poi, svolgere attività calcistica presso la società River Mosso seguendo sedute calcistiche di under 16 presso la predetta società e facendo attività di proselitismo nei confronti dei tesserati di pari età del Barcanova tramite una chat che era stata precedentemente creata fra i ragazzi e la Società di appartenenza.

L’attività istruttoria della Procura Federale si sviluppava dapprima con l’acquisizione della documentazione di rito circa le persone e le Società coinvolte (posizione di tesseramento, fogli censimento, ecc. …) e quindi nell’audizione dei tesserati del Barcanova Sigg.ri Gianluca Pinto, Presidente, Rosa Racioppi, Vice Presidente, Macchioni Massimiliano e Conte Alessandro, calciatori, Pasquale Lionetti, Antonio De Feudis, Alberto Barbero e Luca Maria Amordeluso, dirigenti, e di quelli dell’ASD River 1951 sigg.ri Sabatino Ferrazzola, allenatore, e Luigi Pelella, Presidente. Veniva anche sentito il sig. Warner Guidone il quale dichiarava di voler collaborare ai sensi dell’art. 128 del CGS e ammetteva di aver svolto alcuni allenamenti sul campo dell’ASD River 1951 con calciatori non tesserati, allenamenti cui avevano preso parte due o tre tesserati del Barcanova, negando recisamente di aver svolto attività di proselitismo.

La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e valutata la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Warner Guidone e Luigi Pelella, provvedeva, con atto del 31 agosto 2023, alla notifica agli stessi e all’ASD River 1951 della comunicazione di chiusura delle indagini, con la quale contestava loro le violazioni delle norme dianzi indicate.

Nessuno degli avvisati svolgeva l’attività difensionale consentitagli di talché l’Ufficio requirente si determinava, con atto del giorno 11 ottobre 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Warner Guidone e Luigi Pelella, nonché la società ASD RIVER 1951, ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 7 novembre 2023. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memoria ma la Procura Federale, relativamente alla posizione del sig. Warner Guidone, depositava modulo relativo all’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento, ex art. 127 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 7 novembre 2023, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Giovanni Greco in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. Luigi Pelella in proprio e in rappresentanza della società ASD River 1951. Il Collegio, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio al fine di valutare la proposta di applicazione di sanzioni su richiesta relativa alla posizione del sig. Warner Guidone, ne dichiarava l’efficacia con separata decisione, avendo ritenuto corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata.

Il Presidente dava poi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei restanti deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Luigi Pelella giorni 40 di inibizione e ASD River 1951 euro 300,00 di ammenda. Interveniva quindi il sig. Luigi Pelella il quale confermava quanto dichiarato in sede di audizione circa il fatto della concessione gratuita al sig. Guidone dell’uso dell’impianto di proprietà della Polisportiva River Mosso e condotto in locazione dall’ASD River 1951, al fine di allenare i ragazzi dell’Accademia del Calcio senza nessuna implicazione dei tesserati di quest’ultima società. Concludeva quindi per il proprio proscioglimento e per quello della società rappresentata.

La decisione

Il Tribunale ritiene non sussistere alcuna responsabilità in capo agli odierni deferiti per i fatti contestati.

Al sig. Luigi Pelella, Presidente della società ASD River 1951, come si è visto, è contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto avrebbe consentito o comunque non impedito che il sig. Guidone Warner, tecnico abilitato “Allenatore UEFA B”, svolgesse il ruolo di allenatore di giovani calciatori presso la propria società.

Il primo comma dell’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico così recita: “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 32.”.

La norma prevede, in capo ai tecnici, un divieto generale di doppia attività presso due società, nella medesima stagione sportiva, a prescindere dal tesseramento.

Ciò che rileva, dunque, ai fini della configurabilità dell’illecito in questione, è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società diverse nella medesima stagione sportiva.

Secondo la Corte Federale di Appello, in particolare, per ritenere sussistente la violazione dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e, dunque, il compimento da parte del tecnico della propria attività in favore di una società diversa da quella per la quale è tesserato, è necessario dimostrare che vi sia stata quantomeno, da parte del tecnico, una interazione con i calciatori o con gli altri componenti dello staff tecnico (Decisione/0018/CFA-2022-2023).

Nella fattispecie in esame tale presupposto non è ravvisabile.

Dalla documentazione in atti e dall’esame delle persone sentite dalla Procura, difatti, non emerge in alcun modo che il tecnico Warner Guidone abbia svolto una qualche attività per la società ASD River 1951, né tantomeno l’attività di allenatore di detta società, come invece sostenuto dalla Procura nel capo di incolpazione.

Né emerge che lo stesso abbia avuto rapporti con i calciatori o con lo staff tecnico della società ASD River 1951.

Dal compendio probatorio in atti emerge, invece, che il sig. Warner Guidone abbia esclusivamente utilizzato il campo di calcio della Polisportiva River Mosso al fine di far allenare o comunque impartire lezioni di calcio ad alcuni ragazzi, tra cui alcuni tesserati per il Barcanova Calcio, facenti parte di un gruppo di calciatori denominato “Accademia del Calcio”.

Ciò si rileva, in particolare, da più circostanze.

In primo luogo, vi è la dichiarazione del calciatore del Barcanova, Massimiliano Marchioni, il quale conferma di aver preso parte ad alcune lezioni impartite dal tecnico Guidone presso la Polisportiva River Mosso, senza far alcun riferimento alla ASD River 1951.

Vi è poi lo screenshot del messaggio whatsapp prodotto dal dirigente del Barcanova Calcio, sig. Alberto Barbera, che attesta l’esistenza del gruppo di calciatori denominato “Accademia del Calcio”, nonché la dichiarazione dello stesso sig. Barbera che afferma di aver saputo che del gruppo Accademia del Calcio facevano parte sia l’allenatore Guidone sia alcuni tesserati del Barcanova.

Vi sono, infine, oltre alle dichiarazioni degli odierni deferiti Guidone e Pelella che confermano che al tecnico Guidone era stato concesso solo l’uso del campo presso la Polisportiva River Mosso al fine di allenare i calciatori facenti parte dell’Accademia del Calcio, le dichiarazioni rilasciate dai vari dirigenti del Barcanova Calcio.

Questi ultimi, difatti, sentiti dalla Procura hanno effettivamente affermato di aver visto il tecnico Guidone allenare alcuni ragazzi, tra i quali dei tesserati del Barcanova, presso il campo della Polisportiva River Mosso, ma non hanno in alcun modo detto, o comunque dimostrato, che il sig. Guidone esercitasse tale attività per la società River 1951.

Del resto, lo stesso allenatore della società River 1951 ha riferito, in sede di audizione, di non aver mai conosciuto il sig. Warner Guidone.

In definitiva, dall’istruttoria non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere provato lo svolgimento, da parte del sig. Warner Guidone, della propria attività di tecnico in favore della ASD River 1951, non potendosi, tale attività, concretizzarsi nel mero utilizzo di un campo di calcio per l’allenamento di ragazzi neppure tesserati per la ASD River 1951. Di qui il proscioglimento del sig. Luigi Pelella e, conseguentemente, della società ASD River 1951.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 novembre 2023.

 

Depositato in data 13 novembre 2023.

 

I RELATORI                                                             IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

Francesca Rinaldi

 

Depositato in data 13 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it