F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0050/CSA pubblicata del 14 Novembre 2023 – calciatore Scotto Luigi
Decisione/0050/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0069/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Nicola Durante - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0069/CSA/2023-2024, proposto con procedimento d’urgenza dal calciatore Scotto Luigi in data 5.11.2023,
per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 09.11.2023, il Dott. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Calcagno; Sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. Luigi Scotto ha impugnato la decisione (C.U. n. 68/DIV del 31.10.2023) sopra citata con la quale - in riferimento alla gara TORRES vs SPAL valida per il corrente Campionato di Serie C, disputata il giorno 29/10/2023 - gli è stata inflitta la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.”
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la rimozione e riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva (tenuto conto, per un verso, dell’assenza di intenzionalità lesiva, atteso che trattasi di reciproco comportamento di “beccheggio”; e, per altro verso, che l’episodio non ha determinato alcun tipo di conseguenza fisica) e comunque che occorre procedere alla riduzione della squalifica (tenuto conto delle invocate attenuanti).
Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserito colpo vada collegato al contesto di reciproche scaramucce ed alla provocazione subita a seguito del comportamento dell’avversario, come asseritamente confermato dall’assenza di alcuna conseguenza fisica e dalla pronta ripresa del gioco.
Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte l’utilizzabilità delle foto allegate e dalla richiesta di acquisizione dei filmati) risulta smentita dal referto e, sentito l’arbitro che ha confermato il movimento di testata, dunque, non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione.
Quanto al primo aspetto, anche alla luce della unifica descrizione del gesto in contestazione, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto dal reclamante al suo avversario in ragione della modalità di intervento e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco.
Sul punto giova ribadire che in relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39.
L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.
L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.
In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, alla loro individuazione giurisprudenziale.
Per costante indirizzo, anche di questa Sezione (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), la condotta violenta si sostanzia in un atto aggressivo idoneo a ledere caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla.
Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata nonché corroborata dalla disposta audizione dell’arbitro, la condotta appare correttamente caratterizzata da violenza e non da agonismo eccessivo in ragione della totale estraneità del gesto de quo rispetto alle dinamiche di gioco, essendo lo stesso pacificamente fermo, e alla sua intrinseca portata di aggressività fisica con potenzialità lesiva
In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.
Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando, in positivo (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta ed al contesto di gioco fermo; ed, in negativo, la valutata assenza di conseguenze con irrilevanza, nel complessivo bilanciamento, dell’asserita provocazione.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce