F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0052/CSA pubblicata del 16 Novembre 2023 – A.S.D. Licata Calcio – Sig. Romano Giuseppe – calciatore Calaiò Benito
Decisione/0052/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0062/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0062/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio in data 31.10.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Valentina Di Stefano; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Licata Calcio ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri tesserati, Sigg.ri Giuseppe Romano (allenatore) e Benito Calaiò (calciatore), dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, FC Lamezia Terme / Licata Calcio del 22.10.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Benito Calaiò per 4 giornate effettive di gara “Per avere a gioco fermo, bloccato con le mani il pallone per impedire la ripresa del gioco. nonostante Nella circostanza colpiva con una manata al collo un calciatore avversario che cercava di recuperare il pallone” e l’allenatore Giuseppe Romano per 5 giornate effettive di gara perché “Allontanato per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale, al termine della gara reiterava
la condotta all'indirizzo di un A.A. (RA - RAA)”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte mantenute dai tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.
In particolare, la società Licata ha dedotto, per quanto concerne la posizione del calciatore Calaiò, che la condotta dallo stesso posta in essere si è manifestata in una reazione ad una condotta subita, allorché, dopo che un atleta avversario lo aveva colpito alla mano sinistra, gli aveva dato una sorta di buffetto alla barba, non una manata sul collo. Il comportamento del Calaiò, pertanto, non può essere qualificato come condotta violenta, bensì – tutt’al più - quale condotta antisportiva, ex art. 39 C.G.S., considerando, altresì l’applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. a) e lett. e) C.G.S., alla luce del fatto che il calciatore ha agito in reazione immediata a comportamento e fatto ingiusto altrui.
Circa la posizione del Romano, secondo la reclamante il linguaggio da costui usato non è mai stato offensivo e/o ingiurioso, né in alcun modo minaccioso.
La società Licata ha allegato, a fondamento delle proprie doglianze, un filmato dell’episodio riguardante il calciatore Calaiò.
In data 6 novembre la reclamante ha depositato una memoria integrativa, nella quale ha dedotto che con il CU n. 44 del 03.11.2023 è stato deliberato il ritiro dal Campionato di Serie D, Girone I, della ASD Football Club Lamezia Terme ed ha, pertanto, chiesto la declaratoria della nullità e/o invalidità delle sanzioni irrogate dal Giudice sportivo in relazione alla gara in esame, non avendo, per espressa disposizione federale, prodotto i suoi effetti nell’ordinamento sportivo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 novembre 2023 è stata udita l’Avv. Valentina Di Stefano per la reclamante, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Benito Calaiò.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che:
-- il calciatore Calaiò “Al 35 minuto del 1 tempo, all'altezza del centrocampo, il calciatore Calaio' Benito n.5 del Licata calcio commette un fallo negligente ai danni del calciatore Bonanno Tommaso n.14 Lamezia terme. Dopo aver sanzionato prontamente siffatto fallo, il calciatore Calaio' Benito blocca il pallone con le mani per impedire una rapida ripresa di gioco agli avversari che, di fatto, cercavano di realizzarla. Si avvicina quindi a Calaio' Benito il calciatore Pinna Paride n.16 Lamezia Terme. Dopo un primo battibecco verbale tra i due calciatori, pinna paride cerca di rimuovere il pallone dalle mani di Calaio' Benito, senza riuscirci. A questo punto, proprio mentre pinna paride cerca di prendergli il pallone, Calaio' a mo' di reazione lo colpisce con una manata sul collo. Si precisa che questa situazione si verifica a gioco fermo, come sopra gia' evidenziato. il calciatore Pinna Paride non riporta lesioni tali da impedirgli di proseguire la gara e non necessita di un pronto intervento del medico e del massaggiatore. il calciatore Calaio' Benito, reo della condotta violenta, lascia il terreno senza particolari contestazioni.”
-- l’allenatore Romano (segnalazione assistente dell'Arbitro n°1: Davide Eliso) “Al minuto 36 del primo tempo segnalavo al collega arbitro di espellere il sig. Romano allenatore della società Licata, per essere, dopo una decisione del collega, uscito dalla sua area tecnica e portatosi a pochi passi da me proferiva parole irriguardose nei nostri confronti: siete incompetenti, da terza categoria, scandalosi. Lo stesso sig. Romano, a fine partita nei pressi del nostro spogliatoio, mi riferiva le seguenti parole: infame, infame, infame.”
Preliminarmente giova evidenziare come, seppur la memoria integrativa deposita dalla società Licata la mattina del 6 novembre possa essere ritenuta ammissibile, nel merito non se ne condividono le argomentazioni, in quanto nell’ordinamento giuridico sportivo non si rinvengono disposizioni che dispongano l’annullamento e/o l’inefficacia delle sanzioni inflitte in occasione di una gara disputata nell’ambito di un campionato al quale rinunci una delle sue società che vi hanno preso parte.
Sempre in via preliminare, va altresì rilevata l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla società Licata. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Nel merito, con riguardo alla squalifica inflitta al calciatore Calaiò, dalla disamina del referto arbitrale emerge come la condotta, pur censurabile, meriti di essere rivisitata in termini di quantificazione della relativa sanzione, essendosi concretizzata in una reazione scomposta con cui l’atleta ha colpito l’avversario con una manata al collo, che, tuttavia, non ha provocato lesioni tali da impedirgli di proseguire la gara e non ha neppure reso necessario l’intervento medico.
Al contrario, per quanto riguarda la squalifica inflitta all’allenatore Romano, questa Corte Sportiva ritiene che, dai documenti ufficiali di gara, emerga come la condotta refertata risulti sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, sia per l’indubitabile contenuto irriguardoso dei termini proferiti in occasione dell’episodio accaduto al 36° del primo tempo e per il tenore chiaramente ingiurioso dell’epiteto, ripetuto per tre volte, in un separato e distinto episodio verificatosi dopo la fine della gara, sia in termini di sua quantificazione, in ragione della modifica apportata dal legislatore federale all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio deve essere accolto limitatamente alla posizione del calciatore Calaiò, con riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara al calciatore Calaiò Benito.
Respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica al Sig. Romano Giuseppe.
Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce