F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0053/CSA pubblicata del 16 Novembre 2023 – S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. – calciatore Agostino Garofalo

Decisione/0053/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0065/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 065/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. in data 31.10.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.37 del 24/10/2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.11.2023, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Nocerina Calcio 1910 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Garofalo Agostino, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n.37 del 24/10/2023), in relazione alla gara ‘C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA – NOCERINA CALCIO 1910’, del giorno 22.10.2023, valevole quale 7^ giornata di andata del Campionato di Serie D, Girone G, terminata col risultato di 2-3.

Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 45’+4 del 2T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: “al termine della gara, subito dopo il fischio finale, ancora sul t.d.g., il calciatore in oggetto mi gridava ‘sei un cagasotto, ti sei cagato sotto oggi. Ci hai fatto perdere la partita solo perché ti sei messo paura de sti 4 deficienti che c’erano oggi in tribuna’. Alla notifica del provvedimento disciplinare provava a correre verso la mia direzione ma veniva ‘placcato’ dai compagni di squadra. Una volta che ho fatto rientro nello spogliatoio, lo stesso Garofalo, colpiva con un violento calcio la porta del mio spogliatoio che rompendosi si apriva. La porta riportava danni alla serratura oltre che un buco (causato dal calcio) nella parte centrale della porta”.

Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore fino al 23.12.2023, così motivando il provvedimento: “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento provava a raggiungere l’arbitro non riuscendoci solo grazie all’interventi di alcuni compagni di squadra. Inoltre, al rientro negli spogliatoi colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, rompendola".”.

La società Nocerina Calcio 1910 S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa (corrispondendo il periodo di squalifica a 10 giornate effettive di gara) e in sintesi sostiene:

- che la condotta è stata posta in essere dal calciatore in un momento di grande concitazione e tensione, dovute non solo all’importanza della gara in questione, ma anche alle modalità con le quali è maturata la sconfitta, posto che la squadra ospitante ha segnato la rete del definitivo 3-2 in pieno recupero e proprio pochi secondi prima del triplice fischio da parte dell’arbitro;

- che il Giudice di primo grado, nel commisurare la sanzione, avrebbe erroneamente fatto applicazione dell’art. 36, comma 1 ,lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva a mente del quale la sanzione “minima” prevista è la squalifica: “b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”; e tuttavia nel caso di specie, dal rapporto di gara si evince che non vi è stato alcun contatto fisico con l’arbitro ma, semmai, soltanto il “tentativo” reso vano dall’interposizione fisica dei propri compagni di squadra;

- che sarebbe più corretto sussumere la fattispecie nell’alveo dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. che sanziona calciatori e tecnici: “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. ”

- che troverebbe inoltre analogica applicazione il principio stabilito dall’art.81 c.p. dovendosi riconoscere, ai fini della commisurazione della sanzione, la “continuazione” tra la condotta tenuta dal tesserato sul campo e la successiva condotta tenuta negli spogliatoi.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la reclamante conclude chiedendo: in via principale, la riduzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara; in via subordinata, la riduzione della squalifica nella misura ritenuta congrua dalla Corte.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 14 novembre 2023, udito l’avv. Flippo Pandolfi per la reclamante, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento nei sensi di seguito precisati.

Lo svolgimento dei fatti - per come riportati nel rapporto arbitrale - è incontestato dalla reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene inapplicabile alla fattispecie in esame l’istituto giuridico della “continuazione” - invocato dalla reclamante in applicazione analogica dell’art.81 c.p. - tra la condotta ingiuriosa tenuta dal tesserato a fine gara sul terreno di giuoco, e la successiva condotta violenta tenuta successivamente nei locali degli spogliatoi.

Si tratta infatti di condotte che sono state commesse in luoghi diversi, in tempi diversi (comunque a distanza di un apprezzabile lasso di tempo), ed hanno anche diversa natura, sostanziandosi la prima nel proferimento di parole ingiuriose e, la seconda, in una vera e propria condotta violenta; non potendosi perciò in alcun modo ravvisare in esse l’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” e potendosi al più concedere che siano state originate da un medesimo movente, ossia il perdurante stato d’ira del calciatore, del tutto inconferente ai fini dell’attenuazione del regime sanzionatorio.

Orbene la prima condotta refertata – in assenza di un contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro – è sussumibile sotto il paradigma del novellato art. 36, comma 1, C.G.S., ai sensi del quale “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:”

In assenza di circostanze attenuanti – che non possono essere riconosciute nel generale clima di tensione emotiva che ha connotato la gara - appare congrua l’irrogazione del minimo edittale di 4 giornate di squalifica.

Quanto alla successiva condotta tenuta dal calciatore Agostino Garofalo negli spogliatoi, essa è sanzionata dall’art.38 C.G.S. (violenta dei calciatori) che punisce i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori “o altre persone” (e quindi anche gli arbitri) commessa “in occasione” o durante la gara. È indubitabile, infatti, che sfondare con un calcio la porta di ingresso dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara costituisce una condotta violenta rivolta inequivocabilmente nei confronti dei medesimi, non richiedendo la norma né il contatto fisico con l’offeso, né che questi riporti conseguenze fisiche.

Pertanto, in assenza di circostanze attenuanti, per detta condotta violenta appare congrua l’irrogazione del minimo edittale di 3 giornate di squalifica.

Infine, la sanzione così determinata in complessive 7 giornate di squalifica, deve essere aumentata di una (n.1) ulteriore giornata di squalifica ricorrendo la circostanza aggravante di cui all’art. 14 lett. b) C.G.S. il quale stabilisce che: “1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze: … b) aver cagionato un danno patrimoniale;”.

Nel caso in esame risulta documentato nel rapporto arbitrale che in diretta conseguenza della condotta violenta tenuta dal tesserato è rimasta danneggiata la porta di ingresso dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara (rottura della serratura e apertura di un buco in corrispondenza del punto di impatto del calcio sferrato) con conseguente danno patrimoniale sofferto dalla società ospitante, per il quale il Giudice Sportivo, col medesimo C.U., ha anche fatto obbligo alla società S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l. di risarcire il danno.

Conclusivamente, per tutto quanto precede, la domanda principale proposta dalla reclamante deve essere respinta, mentre può essere accolta la domanda subordinata di riduzione generica della squalifica; per l’effetto, l’appello proposto dalla società Nocerina Calcio 1910 S.r.l. deve essere parzialmente accolto con riduzione della sanzione della squalifica a 8 (otto) giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 8 (otto) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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