F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0054/CSA pubblicata del 16 Novembre 2023 – A.S.D. Polisportiva Forte Colleferro – Sig Giuseppe Valentino Zechender
Decisione/0054/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0070/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0070/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Forte Colleferro in data 02.11.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.173 del 01/11/2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.11.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Polisportiva Forte Colleferro ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio dirigente, Sig. Giuseppe Valentino Zechender, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in relazione alla gara tra Polisportiva Forte Colleferro C5 c/ A.S.D. A.M.B. Frosinone C5, del 29 ottobre 2023, valida per il campionato nazionale Under 19 – Girone N, terminata col risultato di 3-8.
Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 9’ del 2T il suddetto dirigente veniva espulso dall’arbitro poiché: “all'atto di una mia decisione su una situazione di chiara spa con porta presidiata e con numero di difendenti uguale a numero di attaccanti fuori da area di rigore, per il quale ammonivo il n. 28 del Frosinone sig. Izzo Emanuele, contestava a gran voce la mia decisione proferendo la seguente frase: arbitro vaffanculo lo devi cacciare fuori, in maniera plateale e a gran voce.”.
Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n.173 dell’01/11/2023) ha quindi irrogato al dirigente la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino all’8.12.2023 “Per proteste nei confronti dell’arbitro”.
La società reclamante ritiene la sanzione a tempo determinato irrogata dal Giudice Sportivo (equivalente a circa 40 giorni) eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, deducendo al riguardo che in definitiva egli avrebbe manifestato una semplice protesta, ed evidenziando che lo stesso dirigente a fine gara si è prontamente scusato sia con l’arbitro che con il cronometrista per il comportamento tenuto.
Conclusivamente la reclamante chiede una riduzione del periodo di inibizione comminato al proprio dirigente, Sig. Giuseppe Valentino Zechender.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 14 novembre 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Lo svolgimento dei fatti - per come riportato nel rapporto arbitrale - è incontestato dalla reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.
Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) stabilisce, al comma 2, che:
“2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;”.
Alla luce del chiaro dettato normativo, ritiene la Corte che la sanzione concretamente irrogata dal Giudice Sportivo possa ritenersi congrua e condivisibile, indipendentemente dal processo motivazionale, non esternato nella decisione, che lo ha condotto a detta commisurazione.
Ritiene, infatti, questa Corte, apprezzabile la condotta tenuta dal dirigente che al termine della gara ha porto le proprie scuse all’arbitro, ammettendo così la propria colpa; potendosi così riconoscere al tesserato le attenuanti generiche sub art.13, comma 2, C.G.S. con conseguente riduzione del minimo edittale della sanzione (due mesi), nella misura congruamente stabilita dal Giudice Sportivo (equivalente a 37 giorni di inibizione).
Conclusivamente, per tutto quanto precede il ricorso proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Forte Colleferro S.r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce