F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0056/CSA pubblicata del 20 Novembre 2023 – A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra – Sig. Francesco Loi

Decisione/0056/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0060/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0060/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra, in data 30.10.2023,

per la riforma della decisione del Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 6 novembre 2023, il dott. Savio Picone e udito il dott. Michele Sibillano per la reclamante;

Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Francesco Loi, in relazione alla gara C.O.S. Sarrabus Ogliastra/Nocerina Calcio 1910 del 22.10.2023.

La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive inflitta all’allenatore sig. Francesco Loi.

Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per avere, in seguito ad un provvedimento disciplinare, rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire: il sig. Loi avrebbe sì protestato, in reazione ad un comportamento scorretto tenuto da un calciatore della Nocerina 1910 (che si attardava in terra, nei pressi della panchina, accentuando le conseguenze di un infortunio), ma non avrebbe utilizzato termini volgari ed offensivi della persona dell’arbitro; in seguito, avrebbe serenamente accettato l’espulsione, scusandosi con l’arbitro ed allontanandosi immediatamente; a fine gara, anche il dirigente accompagnatore della Sarrabus Ogliastra avrebbe raggiunto l’arbitro per porgergli le scuse; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro giornate, potendo farsi applicazione, in subordine, delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 6 novembre 2023, udito l’arbitro ed il dott. Sibillano per la società Sarrabus Ogliastra, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’arbitro che il Loi, al 17’ minuto del secondo tempo “(…) alla notifica del provvedimento di ammonizione mi diceva: ‘sei un pagliaccio, stai facendo teatro”.

Interpellato nel corso dell’udienza, il Direttore di gara ha negato di aver ricevuto le scuse del Loi dopo il provvedimento di espulsione.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Loi, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica. 

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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