FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSSINI ASD VIRTUS ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 851 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Simone ROSSINI, e della società ASD VIRTUS ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE ROSSINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Virtus Roma, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 16.3.2023, trasmesso all’arbitro della gara Vivace Grottaferrata 1922 - ASD Virtus Roma del 12.3.2023 valevole per il campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, tramite il social network “Instagram”, un messaggio del tenore critico;

ASD VIRTUS ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Simone Rossini;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone ROSSINI, e dal Sig. Daniele Giovannoni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIRTUS ROMA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone ROSSINI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS ROMA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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