FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 104/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BARACCO PIRO CONTE FONTANA ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 850 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello BARACCO, Alfredo PIRO, Armando CONTE e Massimiliano FONTANA, e della società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCELLO BARACCO, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Spezia Calcio Femminile, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2022- 2023, svolto sin dal mese di febbraio 2023, l’attività di allenatore, nello specifico preparatore dei portieri della squadra A.S.D. Spezia Calcio Femminile partecipante al campionato femminile di serie “C”, benché lo stesso fosse privo di tesseramento e non potesse ottenerlo poiché dimessosi in data 14 febbraio 2023 come allenatore dalla società A.C. Prato SSDARL e svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
ALFREDO PIRO, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Spezia Calcio Femminile, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in assenza di tesseramento, ha svolto di fatto durante la stagione 2022-2023, l’attività di direttore sportivo, gestendo i rapporti anche contrattuali fra la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile e le calciatrici e conducendo trattative con le stesse calciatrici al fine di farle tesserare con la società stessa;
ARMANDO CONTE, all’epoca dei fatti vice-presidente della società A.S.D. Spezia Calcio Femminile, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, tesserato come vice presidente della società A.S.D. Spezia Calcio Femminile, consentito al Sig. Marcello Baracco, nella stagione sportiva 2022-2023 di svolgere sin dal mese di febbraio 2023, l’attività di allenatore, nello specifico preparatore dei portieri della squadra A.S.D. Spezia Calcio Femminile, partecipante al campionato femminile di serie “C”, benché lo stesso fosse privo di tesseramento e non potesse ottenerlo poiché dimessosi come allenatore dalla società A.C. Prato SSDARL in data 14 febbraio 2023; nonché per avere consentito che il sig. Marcello Baracco, dimessosi in data 14 febbraio 2023 da allenatore per la società A.C. Prato, svolgesse attività presso la A.S.D. Spezia Calcio Femminile, svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; nonché per avere comunque consentito che il sig. Alfredo Piro, soggetto privo di tesseramento svolgesse di fatto l’attività di direttore sportivo, gestendo i rapporti anche contrattuali fra la società e le calciatrici e conducendo trattative con le stesse calciatrici al fine di farle tesserare con la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile;
MASSIMILIANO FONTANA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Spezia Calcio Femminile, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Spezia Calcio Femminile, consentito e comunque non impedito al Sig. Marcello Baracco, di svolgere nella stagione sportiva 2022- 2023 sin dal mese di febbraio 2023 l’attività di allenatore nello specifico preparatore dei portieri della squadra A.S.D. Spezia Calcio Femminile, partecipante al campionato femminile di serie “C”, benché lo stesso fosse privo di tesseramento e non potesse ottenerlo poiché dimessosi come allenatore dalla società A.C. Prato SSDARL in data 14 febbraio 2023; nonché per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Marcello Baracco, dimessosi in data 14 febbraio 2023 da allenatore per la società A.C. Prato, svolgesse attività presso la A.S.D. Spezia Calcio Femminile, svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; nonché per avere comunque consentito e non impedito che il sig. Alfredo Piro, soggetto privo di tesseramento, svolgesse di fatto l’attività di direttore sportivo, gestendo i rapporti anche contrattuali fra la società e le calciatrici e conducendo trattative con le stesse calciatrici al fine di farle tesserare con la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile;
ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Massimiliano Fontana e Armando Conte e al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Marcello Baracco ed Alfredo Piro;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello BARACCO, Alfredo PIRO, Armando CONTE e Massimiliano FONTANA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marcello BARACCO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo PIRO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sigg. Armando CONTE, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano FONTANA, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.