FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 106/AA del 24/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RORANDELLI BUCCIONI GARAFFONI FC SCANDICCI 1908

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio RORANDELLI, Carlo BUCCIONI e Mirko GARAFFONI, e della società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO RORANDELLI, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, e 51, comma 1, del Regolamento L.N.D., per avere lo stesso, quale Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, affidato e consentito al sig. Mirko Garaffoni lo svolgimento, in favore della società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, della funzione ed attività di direttore amministrativo, senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 66, commi 2, 2 bis e 2 ter, delle N.O.I.F. per aver consentito e, comunque, non impedito che facessero ingresso all’interno del recinto di gioco, precisamente nell’area degli spogliatoi, persone presenti tra il pubblico ed in tribuna, tra i quali risultano identificati il sig. Mirko Garaffoni, svolgente attività di direttore amministrativo della società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, pur non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva né tesserato per la predetta società, e il sig. Niccolò Garaffoni, non tesserato, in violazione delle disposizioni regolamentari sulle persone ammesse al recinto di gioco;

CARLO BUCCIONI, all’epoca dei fatti, dirigente-massaggiatore tesserato per la società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, in violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alla fine della gara F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL - U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. disputata in data 22.1.2023 a Scandicci (Fi), presso il campo sportivo “Turri”, e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Girone D, dapprima, nell’area che divide la tribuna dall’area degli spogliatoi, in concorso con Mirko Garaffoni, direttore amministrativo non tesserato per la società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, Niccolò Garaffoni, soggetto non tesserato ed altri soggetti rimasti non identificati presenti in tribuna, proferito nei confronti del sig. Daniele Bartolini, calciatore della società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l., le seguenti espressioni: “ti s’ammazza, stai fermo lì, ora lo vedi” e dappoi, superato il cancello e fatto ingresso nell’area degli spogliatoi, colpito con un pugno il sig. Daniele Bartolini, calciatore della società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. e, inoltre, sferrato un pugno anche contro il sig. Pietro Pegollo, calciatore della società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l., senza colpirlo per la pronta reazione del predetto calciatore;

MIRKO GARAFFONI, all’epoca dei fatti, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, svolto in favore della società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL la funzione ed attività di direttore amministrativo, senza essere tesserato e pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, commi 2 e 3, e 2 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva; - dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alla fine della gara F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL - U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. disputata in data 22.1.2023 a Scandicci (Fi), presso il campo sportivo “Turri”, e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Girone D, dapprima, nell’area che divide la tribuna dall’area degli spogliatoi, in concorso con Carlo Buccioni, dirigente-massaggiatore tesserato per la società F.C. Scandicci 1908 S.S.D. A RL, Niccolò Garaffoni, soggetto non tesserato, e altri soggetti rimasti non identificati presenti in tribuna, proferito nei confronti del sig. Daniele Bartolini, calciatore della società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l., le seguenti espressioni: “ti s’ammazza, stai fermo lì, ora lo vedi” e dappoi, superato il cancello e fatto ingresso nell’area degli spogliatoi, sferrato una violenta spallata all’altezza della spalla sinistra e poi un pugno all’altezza dell’orecchio destro al sig. Simone Venturi, allenatore della società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l., facendolo cadere a terra privo di sensi e così cagionandogli lesioni personali diagnosticate in “episodio di tpdc a seguito di aggressione con trauma cranico lieve e contusione cervicale” con prognosi immediata di giorni 5 e successive complicazioni risultando guarito in data 1.3.2023;

FC SCANDICCI 1908 SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fabio Rorandelli, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, Carlo Buccioni, dirigente-massaggiatore e all’interno e nell’interesse della quale svolgeva attività il sig. Mirko Garaffoni, non tesserato, ed hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio RORANDELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL, e dai Sig.ri Carlo BUCCIONI e Mirko GARAFFONI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabio RORANDELLI, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carlo BUCCIONI, 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Mirko GARAFFONI, e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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