FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 111/AA del 01/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARDITO ASD FC ATHENA SASSARI FC5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1192 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Michele ARDITO, e della società A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ARDITO, Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della ASD F.C. ATHENA SASSARI FC5, partecipante al campionato di A2 Femminile Naz. Girone B calcio a 5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la S.S. 2022-2023;

A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ARDITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele ARDITO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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