FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 119/AA del 08/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da HADDAJI ASD UNITED CARPI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 952 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Hamsa HADDAJI, e della società A.S.D. UNITED CARPI, avente ad oggetto la seguente condotta:

HAMSA HADDAJI, calciatore tesserato per la società United Carpi all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 25.3.2023 nei minuti finali della gara CS Sant’Agostino- United Carpi, valevole per il girone B del campionato Juniores Elite Under 19, colpito con una spallata ed una testata al volto il sig. Nobili Edoardo, calciatore tesserato per la società CS Sant’Agostino ASD, provocando allo stesso la perdita di conoscenza per pochi secondi e la rottura dell’incisivo laterale dx dell’arcata inferiore; A.S.D. UNITED CARPI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Hamsa Haddaji era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Hamsa HADDAJI, e dal Sig. Francesco MALAGOLA in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNITED CARPI; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Hamsa HADDAJI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UNITED CARPI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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