FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 120/AA del 08/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PICCIOLO ALESSANDRO LA MALFA MOTTA NABOR SANTAMARIA ASD GS DON PEPPINO C.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 968 pfi 22 - 23 adottato nei confronti dei Sig.ri Michelangelo PICCIOLO, Luca ALESSANDRO, Ruben LA MALFA, Marco MOTTA, Lennard NABOR, Giuseppe SANTAMARIA e della società ASD GS DON PEPPINO CUTROPIA avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELANGELO PICCIOLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GS Don Peppino Cutropia, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori sigg.ri Alessandro Luca, La Malfa Ruben, Motta Marco, Nabor Lennard e Santamaria Giuseppe di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;

Luca ALESSANDRO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD GS Don Peppino Cutropia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD GS Don Peppino Cutropia pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

Ruben LA MALFA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD GS Don Peppino Cutropia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD GS Don Peppino Cutropia pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

Marco MOTTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD GS Don Peppino Cutropia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD GS Don Peppino Cutropia pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva; Lennard NABOR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD GS Don Peppino Cutropia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD GS Don Peppino Cutropia pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

Giuseppe SANTAMARIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD GS Don Peppino Cutropia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società ASD GS Don Peppino Cutropia pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

ASD GS DON PEPPINO CUTROPIA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Picciolo Michelangelo, Alessandro Luca, La Malfa Ruben, Motta Marco, Nabor Lennard e Santamaria Giuseppe

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luca ALESSANDRO, Ruben LA MALFA, Marco MOTTA, Lennard NABOR, Giuseppe SANTAMARIA, Michelangelo PICCIOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD DON PEPPINO CUTROPIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luca ALESSANDRO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ruben LA MALFA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco MOTTA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lennard NABOR, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe SANTAMARIA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Michelangelo PICCIOLO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD DON PEPPINO CUTROPIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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