FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 123/AA del 11/09/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALCIO LECCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 146 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO, e della società CALCIO LECCO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO LEONARDO DI NUNNO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione di una intervista concessa - in data 02.08.2023 - alla testata giornalistica “ANTENNA SUD” e successivamente ripresa anche da altri media, nel commentare la vicenda sportiva nota come “caso LECCO” (esclusione al momento della squadra lombarda dal prossimo Campionato di Serie B, cui avrebbe avuto diritto di partecipare in quanto vincitrice della finale playoff dell’ultimo campionato di Serie C, quale decisa dal Collegio di Garanzia del CONI giusto accoglimento del ricorso promosso dalla società A.C. Perugia 1905), espresso giudizi lesivi del prestigio, della reputazione e dell’onorabilità propri delle società A.C. Perugia Calcio 1905 e Brescia Calcio F.C., e per l’effetto e di riflesso anche dei rispettivi organi di rappresentanza e governance;

CALCIO LECCO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Paolo Leonardo DI NUNNO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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